LUNGHEZZA RELAZIONE TECNICA RISPETTO ALLE PRESCRIZIONI DEL BANDO
Bilanci di previsione 2011: termine al 30-6-2011
N
N. 01080/2011REG.PROV.COLL.
N. 05627/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
numero di registro generale 5627 del 2010, proposto da:
Tre Esse Italia s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco A. Caputo,
con domicilio eletto presso l’avv. Francesco A. Caputo in Roma, via Ugo Ojetti
n. 114;
contro
Comune di
Terracina, rappresentato e difeso dall'avv. Lina Vinci, con domicilio eletto
presso l’avv. Elena Stella Richter in Roma, viale Mazzini, n.11;
nei
confronti di
I.C.A. -
Imposte Comunali Affini - s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Laura
Palasciano, Fabrizio Violante e Mario Sanino, con domicilio eletto presso
l’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;
CERIN s.r.l.; AIPA s.p.a.;
per la
riforma
della
sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00644/2010,
resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
Visti il
ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio di Comune di Terracina e di I.C.A. s.r.l.;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2010 il Cons. Angelica Dell'Utri e
uditi per le parti gli avvocati Caputo, Lentini, su delega dell' avv. Vinci, e
Sanino;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto
inoltrato per la notifica il 21 giugno 2010 e depositato il 22 seguente la Tre
Esse Italia s.r.l., quarta classificata nella gara indetta dal Comune di
Terracina per l’affidamento della “gestione del servizio per l’accertamento e
la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle
pubbliche affissioni, del canone occupazione spazi ed aree pubbliche”, ha
appellato la sentenza 28 aprile 2010 n. 644 del Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione prima, con la quale
è stato in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il suo ricorso,
con motivi aggiunti, avente ad oggetto l’aggiudicazione della gara in favore
della ICA s.r.l., i sottostanti verbali di gara, in parte qua il bando (punto
3.3.1, letto in relazione al successivo punto 3.3.3, ed all. B) ed il
disciplinare tecnico o capitolato, nonché per la declaratoria di
inefficacia/caducazione del relativo contratto ed il risarcimento del danno.
A sostegno
dell’appello ha dedotto:
i.-
Sull’asserita inammissibilità/tardività.
I.- Error in
procedendo ed in judicando dei primi giudici nel ritenere “tardiva” la censura
contenuta nel secondo atto di motivi aggiunti relativamente al p. 3.4 del
disciplinare di gara. Violazione dell’art. 112 c.p.c. (principio “chiesto e
pronunciato”) e assoluto travisamento e precaria istruttoria nella disamina
della censura stessa. Disallineamento ai principi desumibili dall’Ad. pl. n.
1/03 e a tuttoggi di pedissequa indicazione applicativa.
La censura,
concernente non la prefissazione di un minimo garantito ma l’inosservanza della
prescrizione da parte di ICA, era tempestiva in quanto dedotta in termini
rispetto all’aggiudicazione e relativa a clausola non preclusiva della
partecipazione, da impugnarsi dunque unitamente all’atto applicativo. Il TAR
non ha esaminato nel merito la censura stessa, né quella, connessa, concernente
l’illegittima facoltà in base alla quale l’omissione è stata ritenuta
irregolarità formale non passibile di esclusione.
ii.-
Sull’asserita infondatezza della censurata introduzione postuma di sub criteri.
II.- Error
in judicando: eccesso di potere giustiziale dei primi giudici nell’aver
considerato irrilevante l’introduzione postuma di “elementi ritenuti rilevanti”
dalla stessa commissione di gara con cui si è intervenuti rispetto ad uno
scarto non appropriato fra la soglia minima e massima di valutazione
precedentemente previsto nel bando per quanto attiene agli elementi di
valutazione della componente tecnica dell’offerta.
Al punto
3.3.1 del bando, sezione “disciplinare”, riguardante il criterio di valutazione
tecnica “organizzazione del servizio” a cui sono riservati p. 50/100, sono
indicati i singoli aspetti del criterio ma alcuna specificazione viene data
circa l’assegnazione dei rispettivi sub criteri e relativi sub punteggi,
limitandosi il successivo punto 3.3.3 a suddividere il punteggio in base al
giudizio (scarso, sufficiente, discreto ed ottimo) ed a prevedere la
“insindacabilità” di tale giudizio. I criteri di aggiudicazione non sono quindi
dettagliati, in violazione dell’art. 53 e del considerando 46 della direttiva
2004/18/CE e degli artt. 83 e 30, u.c., del d.lgs. n. 163 del 2006. Né la
carenza è legittimamente colmata, anzi è aggravata, dalla scomposizione del
criterio in cinque “elementi ritenuti rilevanti” da parte della commissione,
avente portata innovativa-costitutiva e non puramente
complementativa-specificativa ed ora comunque preclusa dall’innovato – alla
stregua dei principi comunitari - testo del cit. art. 83; e neppure è colmata
dal rinvio del bando al disciplinare tecnico, nel cui articolato non si
rinvengono specificazioni e chiarificazioni del criterio di bando in parola.
iii.- Sulla
reiezione delle censure afferenti la mancata esclusione delle tre concorrenti
che hanno preceduto la società appellante.
iii.i.-
relativamente alla soc. ICA.
III.- Error
in judicando dei primi giudici nel ritenere assolto l’onere, da parte
dell’aggiudicataria, di corredare i giustificativi preventivi con le voci di
prezzo, così come prescritto dall’art. 86, comma 5, primo periodo d.lgs.
163/06, letto in combinato disposto con la penalità di esclusione di cui alla
sezione 3, punto 3.1, del bando di gara. Eccesso di potere giustiziale per aver
considerato il documento datato 23.03.09 quale esatto onere di assolvimento (p.
14.a della sentenza).
I
giustificativi preventivi della ICA non sono stati corredati dalle voci di
prezzo, come imposto dall’art. 86, co. 5 (ora abrogato), del d.lgs. n. 163 del
2006, sicché il giudizio della commissione, espresso in un unico rigo, appare
labile e laconico. Al contrario, il TAR ha ritenuto che l’onere consistesse
nell’allegare all’offerta economica i relativi elementi giustificativi e che
tale onere fosse stato assolto con la nota datata 23 marzo 2009
dell’amministratore unico dell’ICA. Per “voci di prezzo” si intendono
indiscutibilmente i dati numerici che concorrono a formare le singole
componenti dell’offerta e non certo le argomentazioni descrittive di cui alla
detta nota.
IV.- Mancata
pronuncia dei primi giudici in ordine alla censura afferente alla incongruenza
e precarietà del giudizio di verifica di anomalia adottato dalla commissione
giudicatrice (ancora p. 1......