MANCATA CONCESSIONE APERTURA RIVENDITA GIORNALI
MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO E CONTRIBUTI CONCESSORI
CONSIGLIO DI STATO, SEZ
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 16 marzo 2005 n.
1076 - Pres.
ed Est. Carboni - Quartuccio (Avv. Prisco) c. Comune di Torre Annunziata
(n.c.) - (annulla in parte T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, sentenza 29
aprile 2003 n. 4185).
FATTO
Il signor Quartuccio l’11 maggio 1994 presentò al comune
di Torre Annunziata domanda per aprire una rivendita di giornali in via De
Gennaro, dichiarando che la sua iscrizione nel registro degli esercenti
commercio era in corso, indicando il numero della pratica e riservandosi di
produrre la certificazione non appena fosse avvenuta l’iscrizione. Egli fu poi
iscritto nel registro l’1 giugno 1994, e in data 18 luglio chiese al comune di
aprire la rivendita in piazza De Nicola anziché in via De Gennaro, dichiarando
tra l’altro che era iscritto al registro. Il comune con il provvedimento del 3
ottobre 1984 gli ha ordinato la chiusura della rivendita, attivata senza
autorizzazione in via De Gennaro, e con nota del giorno successivo ha scritto
al signor Quartuccio che la sua domanda di autorizzazione sarebbe stata presa
in considerazione quando fosse entrato in vigore il piano di localizzazione dei
punti di vendita (di giornali), in fase di approvazione.
Il signor Quartuccio con ricorso al tribunale
amministrativo regionale per la Campania notificato il 18 ottobre 1994 ha
impugnato l’ordinanza di chiusura, tra gli altri motivi invocando l’avvenuta
formazione, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del
presidente della repubblica 18 aprile 1994 n. 384, del silenzio-assenso sulla
sua domanda di apertura della rivendita.
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza
indicata in epigrafe ha respinto il ricorso affermando che il ricorrente non
era iscritto nel registro degli esercenti il commercio.
Il signor Quartuccio appella, lamentando il travisamento
dei fatti in cui è incorso il primo giudice, e riproponendo diffusamente i
motivi del ricorso di primo grado.
DIRITTO
Il Collegio rileva che il giudizio ha per oggetto sia
l’ordinanza di chiusura del 3 ottobre 2004, sia la nota del 4 ottobre 1994 con
cui il comune ha rinviato la decisione sulla domanda di autorizzazione
all’apertura della rivendita di giornali a dopo l’approvazione di un piano
comunale per la localizzazione di tali esercizi commerciali. Quest’ultimo
provvedimento non è stato espressamente indicato, nell’epigrafe del ricorso di
primo grado, come oggetto dell’impugnazione, ma è stato prodotto col ricorso, è
stato menzionato nel ricorso ed è stato censurato come contrario al diritto del
ricorrente di ottenere l’autorizzazione; e tanto basta per ritenere che il
ricorrente lo ha impugnato.
Quanto al primo provvedimento, cioè all’ordinanza di
chiusura del 3 ottobre 1994, il giudice di primo grado è indubbiamente incorso
in errore affermando che il ricorrente non era iscritto nel registro degli
esercenti commercio, mentre la sua iscrizione dall’1 giugno 1994 era affermata
nel ricorso e documentata in atti. Oltretutto il signor Quartuccio nella
domanda del 18 luglio 1994 di cambio d’indirizzo della rivendita aveva
dichiarato d’essere iscritto nel registro, e il comune anche nella nota del 4
ottobre 1994 n. 14536 dell’ufficio per il commercio - successiva d’un giorno al
provvedimento impugnato in questo giudizio - non ha affatto contestato la
mancanza di quel requisito. Nondimeno l’impugnazione del provvedimento non è
fondata: l’ordine di chiusura è stato motivato con la mancanza di
autorizzazione, e il ricorrente lo censura affermando che esso è illegittimo
perché l’esercizio era autorizzato per silenzio-assenso. Il Collegio deve
rilevare che il silenzio-assenso sulla domanda di autorizzazione al commercio,
previsto dall’articolo 3 del regolamento di semplificazione dei procedimenti
amministrativi emanato con decreto del presidente della repubblica 18 aprile
1994 n. 384, alla data del provvedimento di chiusura non si era formato, perché
la disposizione che lo ha istituito non era entrata in vigore: il citato
regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994 n. 141, è
entrato in vigore, per disposto dell’articolo 5 del regolamento medesimo,
centottanta giorni dopo la sua pubblicazione, vale a dire il 15 dicembre 1994.
È invece fondata l’impugnazione del provvedimento del 4
ottobre 1994, con il quale il comune ha rinviato a tempo indeterminato la
decisione sulla domanda di apertura dell’esercizio di vendita di giornali,
allegando la mancanza d’un piano di localizzazione: l’articolo 26 del decreto
del presidente della repubblica 27 aprile 1982 n. 268, recante regolamento di
esecuzione della legge 5 agosto 1981 n. 416 sull’editoria, prevede che il
sindaco rilasci senza indugio le autorizzazioni per i posti fissi di rivendita
di quotidiani e periodici, sentite le rappresentanze locali che devono
pronunciarsi entro trenta giorni; non è quindi consentito al comune di rinviare
a tempo indeterminato la decisione sulla domanda allegando la mancanza di
disposizioni comunali limitative della libertà d’impresa nel settore in
questione.
L’appello pertanto va in parte accolto, annullando il
provvedimento del 4 ottobre 1994.
Il Collegio stima equo, in considerazione
dell’accoglimento soltanto parziale dell’appello, compensare le spese di
giudizio.
Per questi motivi
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione
quinta accoglie in parte l’appello indicato in epigrafe, e per l’effetto
annulla il provvedimento del comune di Torre Annunziata 4 ottobre 1994 n.
14536. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 30
novembre e del 14 dicembre 2004; dal collegio costituito dai signori:
Raffaele Carboni presidente ed estensore
Giuseppe Farina componente
Aniello Cerreto componente
Nicolina Pullano componente
Michele Corradino componente
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Carboni f.to Raffaele Carboni
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16 Marzo 2005
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