MANCATA DELEGA PER LA 626
II ACCONTO ADDIZIONALE IRPEF 2006
Corte di Cassazione – Sentenza n
Corte
di Cassazione – Sentenza n. 35137/2007
Cassazione
– Sezione terza penale – sentenza 13 giugno – 20 settembre 2007, n. 35137
Presidente Postiglione – Relatore Mancini Pm Izzo – difforme – Ricorrente Lo T.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 24.4.2006
il tribunale di Messina sezione distaccata di Taormina ha condannato Lo T.
Domenico nella veste di sindaco del comune di Gallodoro alla pena di euro
1.500,00 di ammenda per una serie di contravvenzioni alla normativa sulla
sicurezza del lavoro – avere omesso di elaborare il documento sulla valutazione
dei rischi sulla sicurezza e salute durante il lavoro; avere omesso di
designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; avere
omesso di nominare il medico competente.
Era emerso in dibattimento
che la Asl di Messina, Servizio medicina, aveva proceduto ai controlli di legge
ed avendo constatato la inosservanza di tali norme aveva prescritto al Sindaco
di adeguarsi alla disciplina vigente nel termine di giorni 180 constatando,
alla scadenza, che le prescrizioni non erano state osservate.
Avverso la sentenza ha
proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore deducendo a)
violazione di legge per avere il giudicante ritenuto che la responsabilità in
materia spetti all’autorità politica invece che ai funzionari comunali aventi
funzioni direttive: ciò in contrasto con la previsione dell’art. 2 co. 1 lett.
b) della legge 626 del 1994 o alternativamente b) difetto di motivazione non
essendo stato spiegato in base a quale ragionamento il giudice abbia
individuato la responsabilità del sindaco.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e
deve essere respinto.
Con l’unico motivo vi si
lamenta l’errata attribuzione al sindaco della responsabilità per
l’inosservanza della normativa antinfortunistica all’interno del comune
sostenendosi che la responsabilità stessa dovesse configurarsi a carico dei
dirigenti o funzionari dell’ente.
Così come nota il
ricorrente, a mente dell’art. 2 lett. b) del D.Lvo 626 del 1994, contenente l’attuazione
di una serie di direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro” nelle pubbliche amministrazioni
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi
in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale”. E
tuttavia perché tale disposizione trovi pratica attuazione occorre che gli
organi di direzione politica – nel nostro caso il sindaco procedano alla
individuazione dei soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di
lavoro di cui alla disposizione stessa, in conformità peraltro a quanto agli
stessi organi imposto dall’art. 30 del D.Lvo 19.3.1996 n. 242 contenente
modifiche ed integrazioni al D.Lvo n. 242 del 1994.
Nella specie non risulta
che ciò sia avvenuto tanto è vero che il ricorrente neppure in questa sede si è
premurato di indicare il soggetto da considerare all’interno del suo comune
come datore di lavor limitandosi ad effettuare una generica affermazione di
principio.
La mancata indicazione non
può che avere come conseguenza il permanere in capo al soggetto titolare della
responsabilità politica – nella specie il sindaco – della qualità di datore di
lavoro e ciò ovviamente anche ai fini della responsabilità per la violazione
della normativa antinfortunistica.
In questi precisi termini
è l’indirizzo già affermatosi di questa Corte Suprema quale risulta da Sez. IV,
sent. n. 38840 del 2005 Rv 232418, con la quale è stata confermata la
responsabilità di un sindaco per l’infortunio occorso ad un operaio del comune.
Consegue al rigetto del
ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di
Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
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