MANCATA ESECUZIONE DI UNA DELIBERAZIONE CONSILIARE
SCORRETTA ATTRIBUZIONE DI QUALIFICA E STIPENDIO
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI - SEZ. II GIURISDIZIONALE
CENTRALE
costituita dai magistrati
dr. Tommaso de Pascalis Presidente
dr. Mario Casaccia Consigliere
dr. Camillo Longoni Consigliere relatore
dr. Giovanni Piscitelli Consigliere
dr. Angelo Antonio Parente Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 15276 del registro di
Segreteria e promosso con atto d'appello depositato il 25.3.2002 dal
Procuratore Regionale per la Campania avverso la sentenza n. 147/2001 del
18.5-8.6/28.12.2001 della Sezione giurisdizionale di quella regione e contro il
sig. ERRA Vincenzo.
Visto il predetto atto d'appello;
Vista la sentenza impugnata;
Vista la difesa dell'appellato;
Visti gli altri atti e
documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 18 marzo 2004, il relatore cons.
Camillo Longoni, il Pubblico Ministero nella persona del V.Procuratore Generale
dott. Angelo De Dominicis e l'avv. Ruggiero Musio per l'appellante;
Ritenuto in
FATTO
A seguito di una serie di vicende concernenti l'espletamento del
servizio di vigilanza di alcuni edifici pubblici affidato nel 1980 dal Comune
di Mercato S. Severino alle ditte “CVM” e “Supervigile”, il Consiglio Comunale
approvava con deliberato n. 164 del 21.3.1985 una transazione concordata dal
Sindaco con le ditte creditrici il 12.10.1984 presso la Prefettura di Salerno.
Per effetto della transazione in parola il debito del Comune, che era pervenuto
alla cifra di L. 1.386.991.484 e di L. 267.264.000 nei confronti
rispettivamente della ditta Supervigile e della ditta C.V.M., veniva
rideterminato in L. 780.000.000 e in L.
150.000.000. La complessiva somma di L. 900.000.000 doveva essere pagata
nel corso degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988, previa apposita
iscrizione annuale in bilancio della somma di L. 300.000.000.
L'iniziativa transattiva non ebbe, tuttavia, attuazione; sicché le
ditte creditrici si rivolsero all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, la quale
dispose il pagamento di L. 200.506.156 a favore della ditta C.V.M. e di L.
2.912.625.732 a favore della ditta Supervigile, per un totale di L.
3.903.131.000 (per capitale, interessi e rivalutazione).
Ravvisando nella maggiore somma rispetto alle transatte L.900.000.000
un danno erariale, Il Procuratore Regionale per la Campania conveniva in
giudizio l'allora Sindaco Erra Vincenzo che aveva trascurato di dare esecuzione
alla transazione, nonché taluni assessori, che avevano adottato (assieme al
sindaco Erra) alcuni deliberati concernenti l'affidamento del servizio di
vigilanza in argomento, e il Segretario generale pro tempore dell'Ente.
Il giudizio, che ne seguiva, si concludeva con sentenza n. 147/2001
del 18.5-8.6/28.12.2001 della Sezione giurisdizionale per la Campania di
assoluzione di tutti i convenuti per
intervenuta sanatoria nei riguardi dell'atto “primogeneo di affidamento” ai
sensi dell'art. 4 del D.L. 57/1982, convertito con legge n. 187 del 1982, e per
assenza - in buona sostanza - di colpa grave circa la mancata esecuzione del
deliberato n. 165 del 1985 relativo alla transazione.
Avverso la menzionata sentenza la Procura Regionale campana ha
proposto appello depositato il 25.3.2002 nei confronti soltanto del sig. Erra
Vincenzo, che, quale sindaco pro tempore, aveva la responsabilità
dell'esecuzione della deliberazione consiliare n. 164/1985 concernente
l'autorizzazione a transigere con le due precitate imprese. Ricorda, al
riguardo, l'appellante che, ai sensi dell'art. 151 del previgente T.U.L.C.P. n.
148 del 1915 “il sindaco, quale Capo dell'Amministrazione comunale… esegue
tutte le deliberazioni del Consiglio tanto rispetto al bilancio, quanto ad
altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi
del Comune”.
Il sig. Erra, invece, pur relatore della proposta transattiva (più che
vantaggiosa per il Comune che si vedeva ridurre il debito di ben il 50% nonché
del peso degli interessi legali), risulta aver omesso successivamente, senza
alcun plausibile motivo,l'attività consequenziale , rendendo così necessitato
per le imprese creditrici il ricorso all'A.G.O., esitato con una sentenza, la
cui esecuzione ha imposto al Comune l'erogazione dei paventati maggiori
esborsi.
La Procura attrice insiste, pertanto, sulla sussistenza della gravità
del comportamento totalmente inerte tenuto dal Sindaco successivamente
all'approvazione della deliberazione n. 164 del 1985.
Anche ammesso che notifica ed elaborazione di una bozza transattiva
spettassero ad altri Uffici, il Capo dell'Amministrazione, a fronte della
prevedibile conseguenza dannosa di una mancata stipula dell'accordo
transattivo, avrebbe dovuto impartire direttive specifiche agli uffici per
avviare a tempestiva soluzione la vicenda.
Né vale sostenere quale esimente della responsabilità del sindaco Erra
la circostanza che solo in data 1.8.1986 era stato approvato il bilancio 1986
contenente l'indicazione dello stanziamento relativo alla spesa del primo rateo
della transazione, sicché la transazione non poteva essere formalizzata ed
eseguita prima di tale data. Il Sindaco, infatti, ben avrebbe potuto egualmente
stipulare la transazione nel corso del 1985 prevedendo pagamenti a valere
sull'esercizio 1986.
Conclusivamente, anche se il sig. Erra è cessato dalla carica il
24.2.1986, egli aveva tutto il tempo per stipulare la transazione, non
risultando peraltro che dopo le elezioni del maggio 1985 il nuovo Consiglio
avesse revocato la deliberazione n. 164 del 1985.
La Procura appellante ha, tuttavia, rideterminato in “minus”
l'importo richiesto in
citazione. Infatti, la somma di
L. 3.903.131.000, richiesta originariamente non solo risulta comprensiva di
sorte capitale e rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dal
1.6.1986, data in cui l'Erra non era più in carica nel Comune di Mercato S.
Severino, ma è altresì costituita da un maggiore esborso dovuto, oltre che
dalla mancata transazione, anche a condotte di altri soggetti, omissive (cioè
di quanti si erano avvicendati nella carica di Sindaco anteriormente all'azione
giudiziaria) e commisive (di quanti, cioè, avevano deliberato di procedere ad
oltranza nella resistenza all'azione giudiziaria intrapresa dalle società
creditrici). Pertanto, considerato che la somma capitale versata è pari a L.
1.654.255.484 contro le L. 900.000.000 che si sarebbero potute pagare se la
transazione fosse andata a buon fine, la Procura appellante ritiene di dover
rideterminare, per differenza, l'importo
da contestare all'ex sindaco Erra proprio in L. 754.255.484. oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.
Con memoria depositata il 10.5.2003, il sig. Erra, rappresentato e
difeso dall'avv. Ruggiero Musio, si è costituito in giudizio, sostenendo
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'atto di appello.
Osserva l'appellato che, avendo il Procuratore Regionale dichiarato di
condividere la sentenza impugnata là ove afferma la carenza di antigiuridicità
dei censurati comportamenti per sopravvenuta sanatoria di cui all'art. 4 del
D.L. 59/1982 convertito con legge 187/1982, l'appellante avrebbe prestato acquiescenza
alla sentenza con conseguente inammissibilità dell'appello.
Nel merito, l'appello sarebbe, altresì, infondato. La difesa dell'ex
sindaco Erra sottolinea al riguardo che, affinché questi potesse procedere alla
stipula della transazione era necessario che si realizzassero le seguenti
circostanze:
a - che la delibera consiliare n. 164/85 fosse stata esaminata senza
rilievi dell'organo regionale di controllo e fosse divenuta, quindi, esecutiva;
b - che copia della delibera, completa degli estremi di esecutività,
fosse stata notificata alle parti per la definitiva stipula della transazione;
c - che la Ripartizione Bilancio e Finanze del Comune avesse
provveduto all'iscrizione in bilancio delle rate annuali delle somme da
corrispondere mediante l'istituzione di appositi stanziamenti a partire dal
bilancio 1986;
d - che fosse stato predisposto uno schema di atto di transazione per
la successiva stipula.
Orbene, la delibera era stata esaminata dal Co.Re.Co nella seduta del
4.5.85 ed approvata condizionatamente alle risultanze del bilancio 1986. Il
Co.Re.Co approvò il bilancio 1986 redatto dal nuovo consiglio comunale, eletto
a seguito delle elezioni del maggio 1985, nella seduta del 22.9.1986; sicchè è
a partire da tale data che il Sindaco Erra avrebbe potuto utilmente eseguire il
mandato ricevuto con la delibera consiliare n. 166/85 di stipulare la regolare
transazione. Ma a tanto non poteva egli ottemperare, atteso che a partire dal
24.2.1986 il sig. Erra non solo non era più sindaco , ma non ricopriva più nemmeno
la carica di consigliere comunale.
Se il danno al Comune è derivato dalla mancata stipula della
transazione, non si comprendono......