MANCATA RISCOSSIONE DI ENTRATE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
Elenchi beneficiari cinque per mille
SEZIONE
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA
Sentenza
305
2009
Responsabilità
15-12-2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA
composta dai magistrati
Dr. Enrico
MAROTTA
Presidente
Dr. Paolo
SIMEON
Consigliere
Dr. Francesca
PADULA
Primo Referendario relatore
Uditi, nella pubblica udienza del 19 novembre 2009,
con l’assistenza del segretario Dr. Anna DE ANGELIS, il relatore Primo Ref.
Francesca PADULA, l’Avv. Francesco MARCOLINI per il convenuto Alessandro
FUMAGALLI SOTTOCORONA ed il P.M. nella persona del Vice Procuratore Generale
Dott. Tiziana SPEDICATO;
visti gli atti e i documenti tutti di causa;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità
iscritto al n. 12223 del Registro di segreteria, promosso dal Procuratore
Regionale presso questa Sezione nei confronti del Sig. Alessandro FUMAGALLI
SOTTOCORONA, nato il 24.10.1978 a Pieve di Cadore (BL), rappresentato e difeso
dall’Avv. Francesco MARCOLINI, elettivamente domiciliato presso il suo studio
in Tolmezzo, in via Q. Ermacora, 6/A.
RITENUTO IN FATTO
Con atto depositato il 20.04.2008,
il Vice Procuratore Generale della Corte dei conti in Trieste ha citato in
giudizio avanti a questa Sezione il Sig. Alessandro FUMAGALLI SOTTOCORONA, per
sentirlo condannare al pagamento, in favore del Comune di Paularo, della somma
complessivamente determinata in euro 2.062,48, oltre rivalutazione, interessi
legali, e spese di giustizia.
Il procedimento presso la Procura
traeva origine dalla nota prot. n. 5835 del 10.7.2004, con la quale il Sindaco
e il Segretario Comunale del Comune di Paularo denunciavano una fattispecie
dannosa riferibile alla condotta dell’agente di Polizia Municipale, Alessandro
FUMAGALLI SOTTOCORONA, rilevata nel corso di una verifica interna,
commissionata (nota n. 3979 del 10.5.2004) dal Servizio Tributi al fine di
procedere alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, inerenti
infrazioni al codice stradale.
Tale verifica (nota n. 5586 del
2.7.2004) evidenziava irregolarità nella registrazione dei verbali di
accertamento delle violazioni del codice della strada per gli anni 2000, 2001 e
2002, nella successiva riscossione delle somme in essi previste e nel loro
versamento nella tesoreria del Comune di Paularo da parte del nominato.
In occasione di detta verifica si
predisponevano, quindi, prospetti riepilogativi con separata evidenza di
riscossioni parziali e mancati versamenti in tesoreria.
Il Nucleo di Polizia Tributaria di
Udine, Sezione Tutela Spesa Pubblica, incaricato dalla Procura contabile
dell’effettuazione di accertamenti istruttori con delega del 3.6.2008, nel
rapporto informativo del 27.10.2008, concludeva per la sussistenza di un danno
patrimoniale pari ad euro 2.062,48. Elaborava 7 prospetti in relazione alle già
individuate tipologie di irregolarità e precisamente:
1. “verbali regolari” per i quali
emergevano spese di notifica non riscosse, con un minore introito di euro
41,63;
2. verbali (“pagati …non …versati”)
per i quali risultavano avvenuti pagamenti, in tutto o in parte non
versati in tesoreria, per euro 254,97;