MANCATO INTROITO DA MULTE PER NEGLIGENZA
Concorso dello Stato su mutui estinti anticipatamente
REPUBBLICA ITALIANA SENT
REPUBBLICA ITALIANA SENT.N.387/2011
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO
composta dai seguenti magistrati:
Presidente di Sezione Martino
Colella
Presidente
Cons. Elena Tomassini Componente
relatore
Primo Referendario Gerardo De Marco Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel
giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 18556/E.L. del
registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti
per l’Abruzzo nei confronti della SER.COM. S.r.l., con sede legale in Bellona
(CE), Via 54 Martiri n. 55 (P. IVA: 01920270616) in persona del legale
rappresentante pro tempore sig. Ferraro Pierluigi, nato a Cassino (FR) il
23.10.1982 e ivi domiciliato in Via Casilina sud s.n.
Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19.
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo
novellato dal decreto-legge 26 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639.
Visto
l’atto di citazione in giudizio, depositato in segreteria in data 19 aprile
2011, della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale,
regolarmente notificato alla società convenuta in data a mani proprie il
2.5.2011;
Uditi,
nella pubblica udienza del giorno 9 novembre 2011, con l’assistenza della
Segretaria Dottoressa Antonella Lanzi, il Giudice Relatore Cons. Elena
Tomassini e il P.M. Vice Procuratore Regionale Cons. Massimo Perin.
Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa.
Ritenuto
in
FATTO
Con l’atto all’esame, la Procura regionale della
Corte dei conti ha citato in giudizio la società SER.COM. S.r.l., locatrice
della strumentazione necessaria al funzionamento dell’apparecchiatura
“Autovelox C-104” come da disciplinare sottoscritto tra la medesima e il Comune
di Poggio Picenze (AQ), per sentirla condannare al risarcimento del danno,
arrecato al citato ente, pari a euro 25.000 (o la diversa somma risultante in
corso di causa), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di
giudizio, queste ultime in favore dello Stato.
Il danno scaturiva dall’omessa verbalizzazione
di chi ometteva di comunicare i dati del conducente/trasgressore, così come
previsto dall’art. 126 bis del codice della strada per la decurtazione dei
punti sulla patente, nei casi previsti dai commi 8 e 9 dell’art. 142 del C.d.S.
Dalle indagini svolte dalla Polizia Stradale - Compartimento per l’Abruzzo – in
merito alla gestione del servizio di rilevamento delle infrazioni al codice
della strada con apparecchiature autovelox, relativamente al Comune di Poggio
Picenze, emergeva che il servizio, comprensivo anche della verbalizzazione, era
stato affidato alla società convenuta, senza lo svolgimento di una regolare
gara per l’appalto del servizio (ipotesi per la quale il P.M. non riteneva di
procedere).
Dal disciplinare stipulato con la SER.COM.
S.r.l. risulta che la stessa doveva fornire il servizio, indicativamente due
noleggi mensili dell’apparecchiatura, ciascuno della durata di tre ore; lo
sviluppo e la stampa di una foto per ogni fotogramma dei veicoli da
contravvenzionare presso il laboratorio di fiducia dell’amministrazione
comunale, a spese della ditta SER.COM.; il comodato gratuito di un programma di
gestione e consultazione dei dati; l’attività di ricerca dei dati relativi ai
proprietari dei veicoli e alla stampa dei verbali; l’attività di informazione
ai cittadini e, in particolare, ai giovani, per una corretta educazione
stradale; l’attività di collaborazione e assistenza per la formazione dei
ruoli.
Per quanto qui interessa, nell’anno 2005 furono
effettuati n. 8 servizi della durata massima di tre ore, con accertamento di n.
595 infrazioni, tutte per violazione dell’art. 142 C.d.S., di cui 370 ai sensi
del comma 7° e 225 ai sensi dei commi 8 e 9.
Relativamente a n. 100 verbali relativi a tale
annualità veniva accertato che mancava la comunicazione dei dati del
conducente/trasgressore, con la conseguente omissione dell’incasso di euro
250,00 per ogni verbale, per un totale di euro 25.000.
Nonostante la segnalazione in proposito - con
nota prot. n. 1092/XIV/02 del 20.4.2006 – del responsabile del servizio del
comune, sig. Luciano Masci, al sindaco di Poggio Picenze, non veniva assunta
alcuna iniziativa in proposito. In tale nota Masci riportava che la ditta
appaltante del servizio non aveva portato a termine l’iter burocratico di vari
verbali di contravvenzione, senza fornire alcuna spiegazione, e, inoltre, che
la stessa aveva disposto la disconnessione dalla rete internet impedendo al
funzionario il completamento della procedura. Il Masci evidenziava la
sussistenza di danni economici per l’ente e di responsabilità penali.
Ritenuta la sussistenza del rapporto di servizio
della società con il Comune, il P.M. la citava a giudizio per i danni relativi
alla mancata verbalizzazione dei casi di omessa comunicazione dei dati dei
trasgressori/conducenti.
Venivano, invece, archiviate le posizioni del
sindaco Menna e del responsabile del servizio vigile Masci, pur sottolineando,
il Requirente, la necessità di una maggiore attenzione nei confronti della
società affidataria. Inoltre il P.M. procedente non riteneva di citare a
giudizio gli amministratori comunali per il mancato svolgimento di una rituale
gara per l’affidamento del servizio, essendo, a s......