MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SULLE GARE ALL'AUTORITA'
AGGIORNAMENTO ELENCO AIRE
REPUBBLICA ITALIANA
N.3888/06 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,
Sezione Terza, ha
pronunciato la seguente
N. 1481 Reg. Gen.
ANNO 2006
S
E N T E N Z A
nel procedimento
relativo al ricorso n. 1481/06, proposto da Gulino
Giuseppe Impresa, nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale,
rappresentato e difeso dall’Avv.to Vincenzo La Grua e domiciliato in Palermo,
Via Butera n. 6, presso la Segreteria del TAR;
C O N T R O
- il Comune di
Bompietro, in
persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti di
- S.C.E.V. di Saguto
Stefania & C s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
difeso dall’Avv.to Franco Lupo, elettivamente domiciliato in Palermo Piazza G.
Amendola n.43, presso lo studio dell’Avv.to Tommaso Raimondo;
- Di Chiara Giuseppe,
non costituito in
giudizio;
- Autorità di
Vigilanza sui lavori Pubblici – Roma, in persona del legale rappresentate pro-tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata
in Palermo, ex lege, presso gli uffici della stessa, in via De Gasperi, n. 81;
PER L’ANNULLAMENTO
- dell’aggiudicazione provvisoria del cottimo-appalto relativo ai lavori di
realizzazione tratti di rete acque bianche in favore della ditta S.C.E.V. di
Saguto Stefania & C. s.n.c. di cui al verbale di gara del 14 giugno 2006;
- dell’eventuale sconosciuta aggiudicazione definitiva
intervenuta nelle more e degli eventuali atti consequenziali.
Visto il ricorso
introduttivo del giudizio;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del
provvedimento impugnato;
Vista la memoria di costituzione in giudizio e la
successiva memoria conclusiva della controinteressata;
Viste le note illustrative prodotte dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato nell’interesse dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Vista l’ordinanza collegiale n. 862/06;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 10 novembre 2006
il Referendario Mara Bertagnolli ed
uditi i procuratori delle parti, come da verbale;
FATTO
Il Comune di Bompietro ha bandito una gara per
l’affidamento dei lavori di realizzazione di tratti di rete fognante e rete
acque bianche, cui ha invitato le ditte individuate nell’apposito elenco
allegato alla delibera di G.M. n. 25/06.
Hanno presentato la propria offerta, oltre al ricorrente,
le ditte S.C.E.V. di Saguto Stefania & C. s.n.c. e Di Chiara Giuseppe. Solo
il ricorrente ha, però, provveduto a versare il contributo di Euro 20,00 in
favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture previsto, a pena di esclusione, dall’art. 1, comma 67 legge
23.12.2005, n. 266 e dalla delibera dell’Autorità stessa del 26 gennaio 2006.
In ragione di tale omissione il ricorrente chiede
l’esclusione dalla gara di entrambe le concorrenti e l’aggiudicazione della
stessa a proprio favore, atteso che la lettera di invito prevedeva l’aggiudicazione
anche nel caso di una sola offerta valida.
A tal fine, con il ricorso in esame, esso deduce la
violazione di legge per erronea e mancata applicazione delle disposizioni ora
citate.
Si è costituita in giudizio la controinteressata,
eccependo oltre che l’infondatezza, anche l’inammissibilità del ricorso.
In particolare il ricorso sarebbe inammissibile in quanto
la ricorrente non avrebbe chiesto l’esclusione anche della ditta Di Chiara, la
quale, di fatto, risulterebbe, almeno potenzialmente, aggiudicataria della
gara.
Nel merito il ricorso sarebbe infondato, atteso che il
bando non prescriveva l’adempimento in questione, che l’obbligo del versamento
sussisterebbe solo a decorrere dal 2007 e che, comunque, in via prudenziale,
l’impresa aggiudicataria ha comunque provveduto, anche se tardivamente, al
pagamento del contributo.
In esito all’istanza cautelare, ravvisata la sussistenza
del fumus bonis iuris, oltre che del periculum in mora, è stata disposta
la sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 10 novembre 2006, la causa su
conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
In primo luogo appare infondata l’eccezione di rito della
controinteressata volta all’accertamento della carenza di interesse concreto ed
attuale della ricorrente alla pronuncia e della conseguente inammissibilità del
ricorso, in quanto nella proposizione dello stesso non sarebbe stata richiesta
l’esclusione anche della ditta Di Chiara, seconda classificata. Dalla verifica
degli atti emerge chiaramente come l’accoglimento della domanda proposta con il
ricorso - notificato oltre che
all’aggiudicataria anche alla terza impresa partecipante, anch’essa incorsa
nella violazione di legge dedotta - possa pienamente soddisfare gli interessi
della ricorrente, posto che l’applicazione della disciplina invocata, che viene
(al contrario di quanto sostenuto da controparte) richiesta nei confronti di
entrambe le imprese concorrenti, potrebbe produrre, quale effetto mediato, la
perseguita aggiudicazione a favore della stessa, resa possibile dalla
previsione della lettera d’invito che l’ammette anche in presenza di un’unica
offerta valida rimasta in gara.
Nel merito il Collegio ritiene che il dato letterale
dell’art. 1, comma 67 legge 23.12.2005, n. 266 - il quale prevede il versamento
del contributo di Euro 20,00 in favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture - sia chiaro nel definire tale
adempimento come previsto a pena di esclusione.
Il pagamento dello stesso deve, quindi, essere qualificato
come condizione di ammissibilità dell'offerta, con la conseguenza che la sua
mancanza non può che condurre necessariamente all’esclusione dell’impresa per
carenza essenziale dell’offerta (in tal senso anche T.A.R. Trento, n. 208/06).
Né un’eventuale omissione appare sanabile a posteriori,
come invece sostenuto da controparte, sia a causa dell’estrema chiarezza della
norma che qualifica l’adempimento come condizione di ammissibilità
dell’offerta, sia per la necessità del rispetto della par condicio dei partecipanti.
Non maggiormente condivisibili appaiono le ulteriori tesi
difensive propugnate dalla controinteressata.
Irrilevante si appalesa la circostanza della mancata
indicazione, nella lettera invito, dell’obbligo di provv......