MANOVRA 2009: LE DISPOSIZIONI DEL DDL 23-9-2008
INDENNITA' DI RISULTATO: OBIETTIVI ANCHE PER I SEGRETARI
DISEGNO DI LEGGE
DISEGNO
DI LEGGE
Art. 1
(Risultati differenziali)
1, Per l'anno 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato in termini di competenza in ..*.. milioni di euro, al netto di
..*.. milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a „*.. milioni di euro relativo ad interventi, non
considerati nel bilancio di previsione per il 2009, è fissato, in termini di
competenza, in ..*,. milioni di euro per l'anno finanziario 2009.
Per gli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, è determinato, rispettivamente, in ,.*.. milioni di euro ed in
..*.. milioni di euro, al netto di ..*.. milioni di euro per l'anno 2010 e
..*.. milioni di euro per l'anno 2011, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in ,.*.. milioni
di curo ed in..*. milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni
2010 e 201, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in ,.*.. milioni di euro ed in ..*.. milioni di euro ed il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in ..*..
milioni di euro ed in ..*., milioni di euro.
I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Art. 2
(Proroghe fiscali, misure per l 'agricoltura e per l 'autotrasporto,
gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali ed ai
miglioramenti retributivi al personale statale in regine di diritto pubblico)
1. All'articolo 45, comma I, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, le parole da: «pei il periodo d'imposta in corso al
1° gennaio 1998» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:
«l'aliquota è stabilita nella misura dell' 1,9 per cento». Resta, ferma
l'applicazione di tale aliquota anche al periodo di imposta in corso al 1°
gennaio 2008.
2. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2009 i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n, 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30, e sono estesi nel limite dell'80 per cento, alle
imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la
pesca nelle acque interne e lagunari.
3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, nei limiti di spesa, ivi indicati, si applicano anche alle somme
versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini della compensazione dei versamenti
effettuati dal 1° gennaio 2009 al 3 1 dicembre 2009.
Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo
d'imposta in corso alla data del 3 1 dicembre 2008.;
Per l' anno 2009 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di
ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della
stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500
euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.
Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 3 1 dicembre 2008 ed ai
periodi di imposta successivi Il termine del 3 1 dicembre 2008, di cui al comma
309, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n,. 244, è prorogato al 3 1
Dicembre 2009.
Il termine del 31 dicembre 2008, di cui ai comma 392 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31
dicembre 2009.
II termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n.
166, prorogato da ultimo, al 31 dicembre 2008 dall'articolo I9-bis del
decreto-legge 3 1 dicembre 2007 n 248 convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, è differito al 31 dicembre 2009
Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizio o in
persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009, sono esenti dalle imposte di registro,
ipotecarie o catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa
imposta sostitutiva.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni in materia dì
aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001 n. 418.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul
gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori
nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001 n.418 nonché le
disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6
del medesimo decreto-legge.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, si applicano le
disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul
gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'efficacia della
disposizione di cui al periodo precedente è subordinata alla concessione di una
deroga, ai sensi ed alle condizioni dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
del Consiglio, del 27 ottobre 2003, da parte dei competenti organi comunitari.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni
in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24
dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese agli oli di origine
vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.
Ai commi 17 e 18 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «e 2010», sono sostituite dalle seguenti: «, 2010 e 2011».
Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi da 1 a 15, pari a
897,7 milioni di euro per l'anno 2009, 562,8 milioni di euro per l'anno 2010 e
438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a
897,7 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per l'anno 2010 e
438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente
riduzione del fondo previsto dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, nonché, quanto ad euro 62,8 milioni di euro per l'anno 2010, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo previsto dall'ultimo periodo
del comma 10 del citato articolo 63 del decreto-legge n. 112 del 2008.
Nei limiti di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:
- la quota di indennità percepita nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro
addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate
nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n, 917, che non concorre a formare il reddito di lavoro
dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;
- l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori
dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009,
previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
netto delle spese di viaggio e trasporto.
18. Nei limiti di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle
somme percepite nel 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di
cui al decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, effettuate nel medesimo anno
dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese
autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del
reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legge 27 maggio
2008, n. 93, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro
interezza.
19. Per l'anno 2009, nei limiti di spesa di 40 milioni di euro. È riconosciuto
un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale
tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa massima
complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate , posseduto e utilizzato per la
predetta attività. La misura del credito di imposta deve essere determinata in
modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5
tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli
di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. IL credito di
imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non è rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui
redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi dicui al decreto del Presidente
della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
20. tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati
nei commi 17, 18 e 19con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, e limitatamente a quanto previsto dal comma 18, di concerto con il
Ministero del Lavoro, della salute e della previdenza sociale, sono stabilite
la quota di indennità non imponibile gli importi della deduzione forfetaria, la
percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del
credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali
disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di
spesa.
21. All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 17 a 20 si
provvede con le modalità previste dall'articolo 9 commi 2 e 3 del decreto legge
25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008
n. 133, a valere sulle risorse ivi indicate.
22. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989 n. 88, e
successive modificazioni e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2009:
a) in 750,95 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle getioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale
minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 185,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della
gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
23. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 22, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2009 in
17.817,76 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 22, lettera a) e in
4.402,83 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 22, lettera b).
24, I medesimi complessivi importi di cui ai commi 22 e 23 sono ripartiti tra
le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n, 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene
al trasferimento di cui al comma 22, lettera a), della somma di 880,93 milioni
di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere
relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio
1989, nonché al netto delle somme di 2,67 milioni di euro e di 62,01 milioni di
euro di pertinenza rispettivamente, della gestione speciale minatori e
dell'ENPALS.
25. In considerazione degli incrementi delle aliquote contributive di
finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti ed
autonomi, stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24
dicembre 2007, n. 247, non sono a carico della gestione di cui all'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, gli oneri derivanti dalle seguenti
disposizioni:
- articolo 1 , comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n.. 296;
- articolo 1 , comma 1167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) articolo 1 , commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
d) articolo 1 , commi 25, 26 e 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
6) articolo 1 , comma 7 1 , della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
f) articolo 1 , comma 200 della legge 24 dicembre 2007, n, 244;
g) articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133.
26. Nell'ambito del procedimento di riordino dei trasferimenti all'INPS
previsto dal presente articolo, ai fini della rideterminazione del livello di
finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e
indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui All'articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 1 12;
a) per l'esercizio 2007, in relazione ad un importo complessivo pari a 1.576
milioni di euro, sono utilizzate:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per
l'anno 2007, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9
marzo 1989 n 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze
varie., per un ammontare complessivo pari a 319 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione,
come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2007 del predetto Istituto,
per un ammontare complessivo di 155 milioni di euro, in quanto non utilizzate
per i rispettivi scopi;
3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS di cui al comma
25, per un ammontare complessivo di 1. 102 milioni di euro;
b) per l'anno 2008, in relazione ad un importo complessivo di 2.146 milioni di
euro, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dal minori
trasferimenti all'INPS di cui al comma 25;
c) a decorrere dal 2009, in relazione ad un importo complessivo di 1.800
milioni di euro annui, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai
minori trasferimenti all'lNPS di cui al comma 25.
27. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001 s n, 1 65, gli oneri posti a carico del
bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta a
quanto previsto dall'articolo 3, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono quantificati complessivamente in 1.560 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009.
28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del
rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
determinate complessivamente in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009
con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il
personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995. 195,
29. Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive degli oneri contributivi e
dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
30. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelli
derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001......