MANSIONI SUPERIORI E TRATTAMENTO ECONOMICO
Riaperte le iscrizioni alla scuola primaria, non alla materna
SENTENZA N
SENTENZA N.115
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero AlbertoCAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 24,
comma 3, della legge della Regione Lombardia 26 aprile 1990, n. 25 (Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 “Riorganizzazione e
programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia”),
promosso con ordinanza del 13 maggio 2002 dal Consiglio di Stato – sezione
quinta giurisdizionale, sul ricorso proposto dall’Azienda sanitaria USSL n. 1
di Varese contro Barisi Silvana, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 2002
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Visto l’atto
di costituzione del Commissario liquidatore della soppressa Azienda sanitaria
USSL n. 1 di Varese;
udito nell’udienza
pubblica del 28 gennaio 2003 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
udito l’avv.
Andrea Manzi per il Commissario liquidatore della soppressa Azienda sanitaria USSL n. 1 di Varese.
Ritenuto in fatto
1. ¾ Con ordinanza del 13 marzo 2002,
il Consiglio di Stato – sezione quinta giurisdizionale, in sede di appello
proposto dall’Azienda sanitaria USSL n. 1 di Varese per l’annullamento della
sentenza emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia n. 960
del 13 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento all’art. 36 della Costituzione
e al principio di ragionevolezza (evocato solo in motivazione e non anche nel
dispositivo), questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3,
della legge della Regione Lombardia 26 aprile 1990, n. 25 (Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 “Riorganizzazione e
programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia”).
2. ¾ Con l’appellata sentenza, il
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia aveva accolto il ricorso di
una dipendente della USSL n. 1 di Varese e, ritenendo di poter dare all’art.
24, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 25 del 1990 una lettura
conforme all’art. 36 della Costituzione, aveva riconosciuto alla medesima le
maggiori spettanze economiche per aver svolto, dal 7 giugno 1982 al 16 agosto
1992, le mansioni di responsabile del servizio di assistenza sociale, superiori
a quelle di assistente sociale coordinatore, proprie della sua qualifica di
appartenenza.
3. ¾ Il Consiglio di Stato, non
condividendo l’iter argomentativo del
giudice di prime cure, ha ritenuto che la dizione letterale del citato art. 24,
comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 25 del 1990, contrasti con
quanto dispone l’art. 36 della Costituzione, a proposito della corrispondenza
della retribuzione alla quantità e qualità del servizio prestato (principio di
proporzionalità), nonché con il principio di ragionevolezza.
4. ¾ Si è costituito il Commissario
liquidatore della cessata Azienda sanitaria USSL n. 1 di Varese, il quale ha
ritenuto la piena legittimità costituzionale della disposizione censurata.
Il Commissario liquidatore, nel
ricostruire le ragioni ispiratrici della norma in questione, ha evidenziato, in
primo luogo, il carattere “eccezionale e transitorio” della disposizione
medesima, destinata ad esaurirsi con l’espletamento dei concorsi per la
copertura in via definitiva dei posti apicali vacanti in pianta organica. Ha
osservato, inoltre, che il mantenimento, al personale temporaneamente
affidatario delle funzioni apicali, del “trattamento economico di cui è
titolare” non si pone in contrasto con l’art. 36 della Costituzione. Si tratta,
infatti, di personale non appartenente a quei profili professionali, indicati
nel medesimo art. 24 della legge della Regione Lombardia n. 25 del 1990,
necessari a svolgere la funzione apicale di responsabile del servizio (e cioè
di psicologo, sociologo, direttore amministrativo di USSL, dirigente di primo e
secondo livello di enti pubblici locali). Pertanto la “qualità” del lavoro
prestato in via temporanea dal menzionato personale è evidentemente inferiore
alla “qualità” del lavoro di chi detti profili professionali invece ricopre; da
ciò la giustificazione del mantenimento dell’inferiore trattamento stipendiale
in godimento.
Considerato in
diritto
1. ¾ Il giudice remittente ritiene che
l’art. 24, comma 3, della legge della Regione Lombardia 26 aprile 1990, n. 25
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1
“Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della
Regione Lombardia”) confligga con l’art. 36 della Costituzione, nella parte in
cui prevede, nei confronti dell’assistente sociale coordinatore che abbia
svolto le mansioni di dirigente responsabile del servizio di assistenza
sociale, l’attribuzione soltanto del trattamento economico spettante per la
qualifica di appartenenza e delle
indennità connesse all’esercizio delle mansioni concernenti la qualifica
superiore, e non anche del trattamento fondamentale corrispondente a tale ultima
qualifica.
Ritiene, inoltre, che la disposizione
in esame contrasti con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto
il legislatore regionale ha, nella specie, individuato i presupposti per il
legittimo espletamento delle mansioni superiori, negando, però, il
corrispondente trattamento economico.
2. ¾ La questione non è fondata.
Questa Corte ha avuto occasione di
affermare che il principio di proporzionalità della retribuzione, di cui
all’art. 36 della Costituzione, richiede che “il temporaneo svolgimento delle
mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla
retribuzione della qualifica di appartenenza (sentenze n. 101 del 1995, n. 296 del 1990 e