MANUFATTI NON FACILMENTE ASPORTABILI
PRG: ZONE BIANCHE
CONSIGLIO DI STATO, SEZ
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 24 marzo
2005 n. 1252 - Pres. Carboni, Est. Cerreto - Prefabbricati Piano
Alto s.a.s. (Avv.ti Paiar e Antonini) c. Comune di Lavis (Trento) (Avv.ti De
Pretis e Manzi) - (conferma T.A.R. Trentino Alto Adige, 9 novembre 1994, n.
400).
FATTO
Con il ricorso in
epigrafe, la Ditta Prefabbricati Piano Alto ha fatto presente che il Tribunale
regionale, con la sentenza in epigrafe, aveva respinto il ricorso proposto
avverso il provvedimento in data 10.5.1995, con il quale il sindaco del comune
di Lavis le aveva negato la concessione edilizia richiesta.
Ha dedotto quanto
segue:
- il Tribunale
regionale aveva confuso la disciplina relativa alle aree a regime, di cui
all’art. 16, comma 5°, N.A. P.U.P. con quella riguardante le aree di riserva di
cui al successivo 6° comma;
- la sentenza inoltre
era contraddittoria laddove recepiva acriticamente la nozione di facile
asportabilità senza alcun riferimento alla tipologia costruttiva ed
all’ancoraggio al suolo delle costruzioni; che, essendo permessa sull’area di
riserva una costruzione che fosse asportabile, la perizia versata in atti
dimostrava la possibile asportazione dell’opera progettata in un tempo limitato
e con l’impiego di tecniche usuali mediante smontaggio;
- la delibera comunale
n. 110/91, diretta a sollecitare l’Ente sovraordinato ad adottare un mutamento
della disciplina vigente, non poteva fornire alcun fondamento al diniego di
concessione edilizia.
Costituitosi in
giudizio, il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello, richiamandosi all’art.
60 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. ed alla motivazione del
provvedimento di diniego. Ha in particolare rilevato che la norma
effettivamente applicata non era il 3° comma dell’art. 60 delle N.T.A. ma il 4°
comma; che, tenuto conto della complessità della struttura da realizzare con la
costruzione di due grandi edifici di mq. 2850 e per un’altezza di ml. 10 circa,
destinati alla produzione di manufatti in cemento armato per l’edilizia, tali
insediamenti industriali non potevano ritenersi facilmente asportabili; che il
diniego non si fondava sulla delibera n. 110/91 ma direttamente sull’art. 60,
4° comma, delle N.T.A., a parte che tale delibera esprimeva unicamente un
auspicio di intervento da parte della Provincia.
In vista dell’udienza
di merito entrambe le parti hanno presentato memoria conclusiva.
L’appellante ha
ulteriormente precisato le ragioni di accoglimento del gravame, insistendo in
particolare sulla facile asportabilità della costruzione da realizzare, atteso
che il tutto era rimovibile in 3-4 giorni per le opere igienico-sanitarie ed in
15 giorni lavorativi per i due grandi edifici di mq. 2850.
L’appellato ha a sua
volta ulteriormente evidenziato le ragioni di rigetto del gravame,
Alla pubblica udienza
del 21.12.2004, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
1. Con sentenza del
Tribunale regionale di giustizia amministrativa Trentino Alto Adige, sede di
Trento, n. 400 del 9.11.1996 è stato respinto il ricorso proposto dalla Ditta
Prefabbricati Piano Alto avverso il diniego di concessione edilizia adottato
dal comune di Lavis con provvedimento sindacale del 10.5.1995.
Avverso detta sentenza
ha proposto appello la Ditta. Resiste al gravame il Comune.
2. L’appello è
infondato.
2.1. Il TAR ha
correttamente respinto il ricorso sulla base dell’art. 60, comma 4°, delle
N.T.A., disposizione invocata anche nel provvedimento di diniego.
Secondo detta
disposizione nelle aree produttive di riserva (su cui insisteva il suolo in
questione) erano consentite “attività che richiedono la costruzione di
manufatti facilmente asportabili e tali comunque da consentire un uso
produttivo del suolo, compreso quello agricolo”.
La costruzione da
realizzare non rientrava nel concetto di manufatto facilmente asportabile,
atteso la complessità della struttura progettata che prevedeva la costruzione
di due grandi edifici di mq. 2850 e per un’altezza di ml. 10 circa, con
pilastri in acciaio collegati tra loro e connessi con bulloni a piccoli plinti
poggiati al terreno.
Né può condividersi il
rilievo dell’appellante secondo cui la costruzione progettata sarebbe comunque
di facile asportabilità per essere rimovibili in 3-4 giorni le opere
igienico-sanitarie ed in 15 giorni lavorativi i due grandi edifici di mq.2850.
Invero, come rilevato
dal TAR, facilmente asportabili possono considerarsi solo quei manufatti che
siano rimovibili in breve tempo e con attrezzature semplici, mentre certamente
non rientra in tale categoria una costruzione per la quale occorrono, secondo
quanto attestato dallo stesso appellante, circa 15 giorni lavorativi per
spostarla.
2.2. Contrariamente a
quanto ritenuto dall’appellante, il TAR ha richiamato il 3° comma dell’art. 60
N.T.A. (utilizzabilità delle aree di riserva per fini produttivi, previa
autorizzazione della Giunta provinciale) solo per completezza di disciplina,
come del resto già aveva fatto l’Amministrazione comunale nel provvedimento di
diniego.
2.3. Infine occorre
far presente che il diniego di concessione non si fonda sulla delibera comunale
n. 110/1991 ma direttamente sull’art. 60,4° comma, N.T.A., come precisato dal
Comune.
3.Per quanto
considerato, l’appello deve essere respinto.
Le spese del presente
grado di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) respinge
l’appello indicato in epigrafe.
Condanna l’appellante al pagamento a favore
dell’appellato delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che
vengono liquidate nella complessiva somma di euro 2.000,00 (euro duemila).
Così deciso in Roma
nella Camera di Consiglio del 21.12.2004 con l’intervento dei Signori:
Raffaele Carboni - Presidente
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere estensore
Nicolina Pullano Consigliere
Michele Corradino Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Aniello
Cerreto
f.to Raffaele Carboni
Depositata in segreteria in data 24 marzo
2005.
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