MOBILITA' DA SPA PARTECIPATA A COMUNE
NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO CON LSU
Dipartimento della Funzione pubblica - Ufficio personale Pa
Dipartimento della
Funzione pubblica - Ufficio personale Pa
Parere 22 settembre 2006
n. 6
OGGETTO: Comune di Scandicci (FI) - Mobilità
personale dipendente. Quesito.
Si fa riferimento alla lettera del
6 luglio 2006, prot. n. 15700, con cui codesta Direzione ha chiesto al
Dipartimento della funzione pubblica un parere riguardo l’applicabilità
dell’art. 30 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 a personale dipendente di una
società per azioni a maggioranza pubblica.
In merito
si espongono le seguenti considerazioni.
Secondo il
dettato del citato art. 30, le amministrazioni pubbliche possono ricoprire
posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di
dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è
disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza.
Ai fini
dell’applicazione delle norme sulla mobilità, il concetto di pubblica
amministrazione, che nel nostro ordinamento ha carattere relativo, va desunto
dalla definizione contenuta nello stesso testo legislativo in cui la
disposizione citata è inserita e, cioè, l’art. 1, comma 2, del Dlgs n.
165/2001.
Le società
per azioni partecipate - anche se per quota di maggioranza - non sono comprese
nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165
trattandosi di soggetti di natura privatistica. Quindi, salvo diverse
disposizioni, non è applicabile l’art. 30 del citato decreto in favore del
personale dipendente da una società per attuare la mobilità verso pubbliche
amministrazioni.
L’inapplicabilità
delle procedure di mobilità discende dalla considerazione che nelle società,
anche se a maggioranza pubblica, il rapporto di lavoro del personale è
disciplinato dalle norme di diritto privato e non è previsto un concorso
pubblico per l’assunzione.
Nel caso di
passaggio di attività, poi, se tale passaggio è operato da una pubblica
amministrazione ad una società od altro soggetto privato, una volta
perfezionato il trasferimento dei dipendenti, muta il titolo del rapporto di
lavoro in quanto muta la natura del datore.
Né, salvo
diversa disposizione, è possibile invocare - per attuare la mobilità - le norme
in materia di evidenza pubblica vigenti per gli organismi che debbono
effettuare affidamenti di appalti. Infatti, tali norme sono finalizzate alla
tutela della concorrenza, oltre che del buon andamento e dell’imparzialità;
l’ambito di applicazione delle stesse è certamente differente da quello di
applicazione delle norme sull’organizzazione e sul rapporto di lavoro con le
pubbliche amministrazioni ed infatti, come noto, esse si riferiscono anche a
soggetti di natura privata.
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