MOBILITA' VOLONTARIA E CONSERVAZIONE DEL POSTO
ACCERTAMENTI FISCALI NEL RISPETTO DELLA RISERVATEZZA
25/05/2005 - n
25/05/2005
- n. 214/05
Ufficio personale pubbliche amministrazioni
Servizio mobilità
Roma, 25 maggio 2005
Parere n. 214/05
Comune di Rosora
Ufficio del personale
Via XX Settembre, 11
60030 Rosora (AN)
p.c. Ministero dell'interno
Dipartimento per gli
affari interni e territoriali
Direzione centrale per le autonomie
Palazzo Viminale
00184 Roma
OGGETTO: Diritto alla conservazione del posto - mobilità volontaria - art.30
del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165.
Sintesi: Nell'ambito della disciplina collettiva del personale dipendente
dal comparto regioni - enti locali, non è previsto l'esperimento di un periodo
di prova presso l'amministrazione di destinazione a seguito del passaggio
diretto da un'amministrazione all'altra e pertanto non spetta al dipendente che
transita in mobilità il diritto alla conservazione del posto presso l'ente di
provenienza.
Si fa riferimento alla lettera del 5 maggio 2005, protocollo n. 2815, con cui
codesto Comune ha posto un quesito riguardante la sussistenza del diritto alla
conservazione del posto presso l'ente di originaria appartenenza in capo ad un
dipendente che viene trasferito mediante passaggio diretto in base all'art. 30
del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165.
In proposito, si espongono le seguenti considerazioni.
I contratti collettivi relativi al comparto regioni enti locali non prevedono
per il dipendente trasferito con mobilità l'espletamento di un nuovo periodo di
prova, né attribuiscono espressamente allo stesso un diritto alla conservazione
del posto presso l'amministrazione cedente a seguito del passaggio.
Il patto di prova e la conservazione del posto sono disciplinati dall'art.14
bis del CCNL 6 luglio 1995, come modificato dal CCNL del 14 settembre 2000.
Il comma 1 della citata clausola prevede l'esperimento della prova per il
"dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato"; il comma 9
attribuisce al dipendente interessato il diritto alla conservazione del posto,
senza retribuzione, presso l'amministrazione di appartenenza, stabilendo che in
caso di recesso di una delle parti il medesimo rientra, a domanda, nella
precedente categoria e profilo.
A parere dello scrivente, l'esame testuale del menzionato articolo evidenzia
che il periodo di prova è previsto soltanto nell'ipotesi di nuova assunzione a
seguito di una procedura di reclutamento e non anche nel caso di passaggio per
mobilità, che non realizza una nuova assunzione, ma si configura come cessione
del contratto di lavoro da un'amministrazione all'altra con continuità del
rapporto.
Il dipendente che transita in mobilità è stato già assunto a seguito
dell'espletamento delle procedure di reclutamento previste per le pubbliche
amministrazioni e, dopo la stipulazione del contratto di lavoro, ha esperito
con esito favorevole la prova secondo la durata fissata dal contratto collettivo.
Pertanto, di regola, una volta che tale condizione positiva si è realizzata, il
dipendente è inserito stabilmente nell'organizzazione della pubblica
amministrazione e non é necessario un ulteriore espletamento della prova a
seguito di mobilità in altro ente, considerato anche che le pubbliche
amministrazioni agiscono in base al principio di imparzialità e la scelta dei
funzionari e collaboratori è caratterizzata dalle regole oggettive espresse
nelle norme sulle procedure di reclutamento.
Ciò premesso, si ritiene che la ratio delle clausole dei contratti collettivi
che disciplinano il diritto alla conservazione del posto presso
l'amministrazione di originaria appartenenza sia quella di evitare che, a
seguito di un eventuale esito negativo della prova con recesso di una delle
parti, il dipendente perda il posto di lavoro.
Il menzionato diritto è pertanto collegato alla previsione del periodo di prova
e alla sua durata. Tale conclusione è suffragata dall'espressa dizione della
clausola contenuta nel comma 9 del citato art.14 bis, che appunto lega
temporalmente il diritto alla conservazione del posto al periodo di prova.
In conclusione, si è dell'avviso che nell'ambito della disciplina del personale
inserito nel comparto regioni enti locali il dipendente che transita in
mobilità non ha diritto alla conservazione del posto presso l'amministrazione
di origine.
Si segnala in materia anche un parere fornito dell'A.R.A.N. in risposta al
quesito J23 nella raccolta sistematica elaborata dall'Agenzia stessa reperibile
sul sito internet dell'Agenzia.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Francesco Verbaro)
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