MOD: 730/2003: PROROGHE PER LA PRESENTAZIONEAI CAAF
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 febbraio 2003, n.46
testo in vigore dal: 25-3-2003
Regolamento di modifica del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza
fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai
professionisti, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
(GU n. 69 del 24-3-2003)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri
di assistenza fiscale;
Visto il successivo articolo 40, che prevede che il Ministro delle finanze, con
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri di
assistenza fiscale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', per la
loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle
azioni, nonche' i poteri di vigilanza dell'amministrazione finanziaria, le
modalita' per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi e la
prestazione di congrue garanzie per i
danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformita',
dell'asseverazione e della certificazione tributaria;
Visto il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di
assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e
dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
n. 164;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha
istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ha trasferito le
funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che, a seguito del crescente utilizzo del modello 730 per adempiere
agli obblighi di dichiarazione dei redditi, occorre consentire ai centri di
assistenza fiscale di fruire di un piu' ampio margine di operativita';
Ritenuta, pertanto, la necessita', al fine di razionalizzare eottimizzare le
scadenze relative agli adempimenti concernentil'assistenza fiscale, di
apportare talune modificazioni al citato regolamento adottato con decreto del
Ministro delle finanze n. 164 del 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con
nota n. 3-2691/UCL del 18 febbraio 2003;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze31 maggio
1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole "mese di maggio"
sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno";
b) nell'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), le parole "20 giugno"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 32 e 40 del decreto legislativo
n. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):
"Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza
fiscale). - 1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati
"Centri", possono essere costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno
dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale con
riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli
appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti
dalla camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture organizzate in
almeno trenta province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b),
previa delega della propria associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od
organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno
cinquantamila aderenti;
e) sostituti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila
dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti
ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti".
"Art. 40 (Disposizioni di attuazione). - 1. Il Ministro delle finanze, con
regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400,
stabilisce:
a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione
all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 34, per la loro iscrizione in
apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in
ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione
dei centri stessi, i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione
finanziaria;
b) le modalita' per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per
i contribuenti nei cui confronti e' stato rilasciato il visto e l'asseverazione
di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35, ovvero e' stata effettuata la
certificazione ai sensi dell'art. 36, tenendo conto, in particolare, del tipo
di assistenza fiscale prestata ai predetti contribuenti anche in ordine alla
tenuta delle scritture contabili;
c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione
al rilascio del visto di conformita', dell'asseverazione e della certificazione
tributaria secondo le disposizioni del presente capo commisurate anche al
numero dei contribuenti assistiti;
d) ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto nel presente
capo.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17 (Regolamenti), comma 3, della
legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.".
- Il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, regolamenta l'assistenza
fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti
dai sostituti d'imposta e dai professionisti (in Gazzetta Ufficiale n. 135 del
1 giugno 1999).
- La legge n. 212/2000 reca disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente (in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000).
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 23 del decreto legislativo n.
300/1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi
andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio
statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli
interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di
coesione. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e
attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei
Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o
ad Agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali
e alle autonomie funzionali.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.
164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di
assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e
dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1999, n. 135, come
modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
"1. I possessori dei redditi indicati al comma 1 dell'art. 37 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28
dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei
redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della
destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:
a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la
dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare
l'assistenza fiscale;
b) entro il 15 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la
dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria
all'effettuazione delle operazioni di controllo.".
- Il testo dell'art. 16, comma 1, del predetto decreto ministeriale 31 maggio
1999, n. 164, come sostituito dal decreto ministeriale 30 luglio 2001, n. 346
(Regolamento concernente modificazioni del decreto ministeriale 31 maggio 1999,
n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza
fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai
professionisti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2001, n. 215,
e come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 16 (Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti). 1. I CAF-dipendenti,
nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma 4,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
provvedono a:
a) comunicare ai sostituti d'imposta, anche in via telematica, entro il 30 giugno
di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni;
b) consegnare al contribuente, entro il 30 giugno di
ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo
prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 20 ottobre
di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 31 dicembre
successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di
liquidazione nonche' le schede relative alle scelte per la destinazione dell'8
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello di presentazione.".
Art. 2.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 febbraio 2003
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.2 Economia
e finanze, foglio n. 108
......