MODALITA’ DI CALCOLO ACCONTO ANNUALE IVA
IVA: TRASMISSIONE TELEMATICA PER FATTURAZIONE ELETTRONICA
Risoluzione del 23/12/2004 n
Risoluzione del 23/12/2004 n. 157
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto:
Acconto IVA ex articolo 6, comma 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 -
Chiarimenti
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Da diverse parti sono stati chiesti chiarimenti in merito all'assolvimento
dell'obbligo di versamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto di cui
all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405.
In particolare si chiede di conoscere:
a) se i soggetti che hanno adottato il regime fiscale agevolato per le nuove
iniziative imprenditoriali e quello delle attivita' marginali (articoli 13 e 14
della legge 23 dicembre 2000, n. 388), siano esonerati, per il primo periodo
d'imposta in cui l'agevolazione e' venuta meno (per decorrenza del triennio
ovvero per superamento dei limiti dei ricavi o dei compensi), dall'obbligo di
versamento dell'acconto IVA;
b) se i contribuenti che versano l'imposta con cadenza trimestrale, nel calcolo
dell'acconto IVA secondo il "metodo storico" debbano prendere quale
base di commisurazione il "versamento effettuato o che avrebbero dovuto
effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente" al lordo
ovvero al netto della maggiorazione dell'1 per cento dovuta a titolo
d'interessi (articolo 7, comma 3, del dPR 14 ottobre 1999, n. 542).
Con riguardo al quesito sub a) si osserva che l'articolo 6, comma 2, della
legge n. 405 del 1990 dispone a carico dei contribuenti tenuti ad effettuare le
liquidazioni ed i versamenti periodici con cadenza mensile ai sensi
dell'articolo 27 del dPR 26 ottobre 1972, n. 633, l'obbligo di versare entro il
giorno 27 del mese di dicembre, "a titolo di acconto del versamento
relativo al mese stesso", un importo calcolato in percentuale sul
"versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di
dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo
stesso mese dell'anno in corso". Il medesimo obbligo e' previsto anche
per i contribuenti che versano l'imposta con cadenza trimestrale. In tale
ipotesi occorre fare riferimento al "versamento effettuato o che avrebbero
dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se
inferiore, a quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in
corso".
In altre parole, i contribuenti devono versare l'acconto secondo un importo non
inferiore in base a quello determinato in applicazione di uno dei seguenti
metodi: il metodo basato sul "dato storico", che quantifica l'acconto
dovuto in misura pari al versamento effettuato o da effettuare sulla base
dell'ultima liquidazione periodica ovvero in sede di dichiarazione annuale
relativa all'anno precedente; il metodo basato sul"dato
previsionale", che valorizza l'importo che si presume di dover versare in
base all'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso o in sede di
dichiarazione annuale.
Torna utile ricordare che, in alternativa ai due metodi ("storico" e
"previsionale") sopra descritti, i contribuenti possono calcolare
l'acconto secondo il criterio del "dato effettivo", versando un
"importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni
annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli
articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, per il periodo dal 1 al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano
con cadenza mensile), ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti
che liquidano con cadenza trimestrale)..., nonche' dell'imposta relativa alle
operazioni effettuate nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre, ma non ancora
annotate non essendo ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di
registrazione", al netto "dell'imposta detraibile relativa agli
acquisti e alle importazioni annotate nel registro di cui all'articolo 25...,
dal 1 al 20 dicembre, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre per i contribuenti
trimestrali..." (articolo 6, comma 3-bis della legge 405 del 1990,
introdotto dall'articolo 3 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250).
Tale ultima modalita' di calcolo dell'acconto IVA (che si basa sui valori
effettivi emergenti dalla contabilita') costituisce una semplificazione di cui
il contribuente puo' avvalersi qualora sussistano le condizioni per applicare
il metodo "storico" o quello "previsionale".
Tanto premesso, si osserva che coloro che fruiscono dei regimi fiscali
agevolati di cui ai menzionati articoli 13 e 14 della legge n. 388 del 2000,
sono esonerati - per tutto il periodo in cui permangono in detti regimi - dagli
obblighi di liquidazione e versamento periodici dell'IVA, dovendo rispettare i
soli adempimenti di versamento e di dichiarazione annuale.
Ne consegue che detti contribuenti, nel primo anno in cui i regimi agevolati
cessano di avere efficacia, pur essendo tenuti a tutti gli adempimenti previsti
dalla disciplina IVA, sono, tuttavia, esonerati dal versamento dell'acconto
IVA; viene, infatti, a mancare in tale ipotesi,
equiparabile a quella dei soggetti che hanno iniziato l'attivita' nel corso del
medesimo periodo, il "dato storico" cui commisurare l'acconto (ultima
liquidazione periodica dell'anno precedente) o al quale raffrontare il
"dato previsionale" (ultima liquidazione periodica prevista per
l'anno in corso)
atteso che i regimi agevolati, applicati fino all'anno precedente, prevedono
l'esonero dai versamenti periodici previsti dal dPR 23 marzo 1998, n. 100.
L'assenza del "dato storico" esonera, altresi', i soggetti in
argomento dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma
3-bis (calcolo sul "dato effettivo"); cio' e' conforme, d'altronde, a
quanto gia' chiarito con riguardo all'esonero dall'acconto per i contribuenti
che nel corso dell'anno hanno iniziato o inizieranno l'attivita' (cfr.
circolare 3 dicembre 1991, n. 52), e per i produttori agricoli nel primo anno
in cui cessano di applicare il regime semplificato di cui all'articolo 34 del
dPR n. 633 del 1972 (cfr. comunicato stampa del 18 dicembre 1998).
Con riguardo al quesito sub b), concernente la base di commisurazione del
"dato storico" sul quale va calcolato l'ammontare dell'acconto
dovuto, si osserva che l'articolo 6, comma 2, della legge n. 405 del 1990 fa
riferimento al versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato con
la dichiarazione annuale dell'anno precedente. L'articolo 7, comma 3, del dPR
n. 542 del 1998, dispone nei confronti dei contribuenti minori
"l'effettuazione ... dei versamenti dell'imposta entro il 16 del secondo
mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari", prevedendo, altresi',
che "le somme devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1
per cento".
Cio' premesso, relativamente all'acconto dovuto per l'anno d'imposta 2004 da
parte dei contribuenti trimestrali, si ritiene che il "dato storico"
di riferimento sia dato dalla somma dell'imposta versata a titolo di acconto
per l'anno d'imposta 2003 (ricavabile dagli importi indicati nel rigo VL29 del
modello IVA/2004) e di quella a saldo dovuta per il medesimo anno (rigo VL38)
al netto della maggiorazione a titolo d'interessi dovuti in sede di
dichiarazione annuale (rigo VL36) a titolo di "indennizzo" della
dilazione del versamento dell'imposta concessa (cfr anche circolare 3 dicembre
1991, n. 52 e 10 dicembre 1992, n. 73).
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