MODALITA' DI PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI AL C.C.
ISCRIZIONE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
REPUBBLICA
ITALIANA 6545/06 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 744 REG. RIC.
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale Quinta
Sezione ANNO
2006
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi n. 744/2006 proposti
dal sig. Mario Strianese, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gherardo Marone e
Bruno Ricciardelli ed elettivamente domiciliato in Roma Via Ottaviano n. 105
(studio Leo)
CONTRO
il Ministero dell'Interno, in
persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12 (avv. Fabrizio Fedeli);
il Comune di San Valentino Torio,
in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
i sigg.ri Alfonso Vastola e Felice
Luminello, rappresentati e difesi dall'avv. Enzo Maria Marenghi, con il quale
elettivamente domiciliano in Roma piazza di Pietra, n. 63;
E NEI
CONFRONTI
dei sigg.ri Antonio D'Ambrosi,
Giuseppe Carbone, Antonio Na- sti, Michelina Baldi, Aldo Longobardi, Michele
Garofalo, Eugenio Cardenuto, Consalvo D' Ambrosi, Onofrio Raffone, Tommaso
Ambrosio, Nunzio Giudice, Mariano Strianese, Quirino Caldiero, Alfonso
Schiavone, Massimiliano Russo, Marco Amatrudo e Salvatore Longobardi, non
costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tar della
Campania sede di Salerno Sez. I 13 gennaio 2005, n. 1925 che ha dichiarato
irricevibile il ricorso avverso i seguenti provvedimenti:
a) operazioni elettorali svoltesi
il 3 e il 4 aprile 2005 nel Comune di San Valentino Torio e, in particolare,
del verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni per l'elezione diretta
del sindaco e del consiglio comunale del 5 aprile 2005, con il quale sono stati
proclamati eletti il sindaco ed i consiglieri comunali di San Valentino Torio
per l'anzidetta tornata elettorale tra i candidati appartenenti alle liste
“Terra mia”, “Valori e società” e “Uniti per San Valentino - Uomini liberi”;
b) verbali del 5 marzo 2005 della
IV Commissione elettorale circondariale di Nocera Inferiore, con i quali,
rilevando la regolarità della presentazione delle liste “Terra mia” (verbale n.
29), “Valori e Solidarietà” (verbale n. 30) e “Uniti per San Valentino - Uomini
liberi” (verbale n. 31), le suddette liste sono state ammesse alla competizione
elettorale;
c) se esistenti, in quanto adottati
e per quanto di ragione, i provvedimenti della IV Commissione elettorale
circondariale di Nocera Inferiore di cui all'art. 33 u.c. del d.p.r. n. 570/60;
d) ove occorra, gli atti a firma
del Segretario comunale inerenti la presentazione delle liste;
e) tutti gli atti presupposti, tra
i quali i provvedimenti di cui all'art. 34 d.p.r. 570/1960, nonchè collegati,
connessi e consequenziali, ivi compresa, ove occorra e per quanto di ragione,
la delibera consiliare di convalida degli eletti n. 1 del 16 aprile 2005
visto il ricorso ed i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio del Ministero dell’interno e dei sigg.ri Luminello Felice e Vasatola
Alfonso;
Visto l’appello incidentale;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito alla pubblica udienza del 23 maggio
2006, il relatore, consigliere Cesare Lamberti, ed uditi, inoltre, gli avv.ti G. Marone, B.
Ricciardelli e E.M. Marenghi;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
FATTO
Il sig. Mario Strianese
cittadino ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di San
Valentino Torio, dove si è svolta, i giorni 3 e 4 aprile 2005, la competizione
per l'elezione diretta del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale ha
adito il Tar sull’assunto che talune liste recanti l'elenco dei candidati
sarebbero state redatte in difformità all'art. 32 T.U. 570/1960 e con
dichiarazioni di accettazione della candidatura invalidamente autenticate e
ciononostante ammesse alla competizione elettorale dalla IV Commissione
Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore. Le liste sarebbero: - la lista n.
1 "Terra mia", con Felice Luminello candidato Sindaco; - la lista n.
3 "Valori e Solidarietà", con Nunzio Giudice candidato Sindaco; - la
lista n. 4 "Uniti per San Valentino - Uomini liberi" con Mariano
Strianese candidato Sindaco.
Nella competizione
svoltasi con l’indebita partecipazione delle liste predette e dei relativi
candidati sono stati attribuiti: - alla lista n. 1 "Terra mia"
collegata al candidato proclamato eletto Sindaco (Felice Luminello) n. 11
seggi; - alla lista n. 2 "Rinnovamento per costruire il futuro" n. 3
seggi; - alla lista n. 3 “Valori e Solidarietà" e alla lista n. 4
"Uniti per San Valentino - Uomini liberi" un seggio ciascuno, che è
stato assegnato ai due candidati sindaci.
Il ricorrente ha sostenuto
che la partecipazione delle liste illegittimamente ammesse ha effetti
invalidanti sui risultati della tornata elettorale, avendo alterato
radicalmente i risultati per quanto riguarda l'attribuzione diretta dei voti a
ciascuna lista.
Nel ricorso al Tar della
Campania ha addotto i seguenti motivi.
1) violazione degli artt.
32, D.P.R. n. 570/60 anche in relazione all'art. 71, D.Lgs. n. 267/00; violazione dell’art. 3, l. n. 120/99, dell’art. 14, l. n.
122/1951, dell’art. 3 l. n. 81/1993 e dell’art. 70 D.P.R. n. 570/60
dell’art. 33, D.P.R. n. 570/60 per violazione del criterio dell’art. 32, D.P.R.
n. 570/60, nel testo novellato dalla l. 271/1991, nel quale si prescrive che la
firma dei presentatori della lista deve essere apposta su appositi moduli
recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome data e luogo di nascita
di tutti i candidati nonché il nome cognome data e luogo di nascita dei
sottoscrittori stessi. Gli appositi moduli sono i fogli stampati in serie
(tanti quanti ne occorrono per raccogliere tutte le firme necessarie) ciascuno
dei quali singolarmente deve avere il contenuto indicato dalla norma ed in
particolare recare le generalità complete dei candidati componenti la lista
pertanto:
- per la lista n. 1
"Terra mia", collegata al candidato proclamato Sindaco (Felice
Luminello), le sottoscrizioni sono state raccolte su fogli separati. Di tali 5
fogli, però, solo uno (contenente sole 10 sottoscrizioni) è conforme al dettato
dell'art. 32 T.U. 570/60, in quanto riproduce la lista dei candidati, mentre
gli altri quattro fogli, su cui sono state raccolte le restanti 85 firme,
contengono solo il simbolo e la denominazione della lista ma difettano di
qualsiasi riferimento alle generalità di tutti i candidati e sono idonee ai
fini della presentazione della lista. In definitiva, la lista 'Terra mia"
ha validamente raccolto 10 firme, che sono del tutto insufficienti a consentirne
la partecipazione alla competizione elettorale, atteso che in forza dell'art.
3, l. n. 120/99 (richiamato dalla stessa IV C.E.C. di Nocera Inferiore nel
verbale impugnato n. 29) nei Comuni, qual è San Valentino Torio, con una
popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, le liste necessitano di
presentatori in numero non inferiore a 60 e non superiore a 120. La lista
"Terra mia" andava esclusa dalla competizione elettorale per tale
insanabile vizio e per la mancanza del numero minimo di presentatori. Al
contrario, la competente C.E.C., anziché disporre l’esclusione della lista
dalla competizione elettorale, l'ha illegittimamente ammessa; tale
partecipazione ha invalidato i risultati dell'intera tornata elettorale;
- per la lista n. 3
"Valori e Solidarietà" le firme dei presentatori sono raccolte su 12
fogli separati di cui solo 2 moduli (recanti appena 4 firme) sono conformi
all'art. 32 T.U. 570/60, in quanto contengono l'elenco dei candidati, mentre
gli altri 5 moduli, invece, non riproducono l'elenco dei candidati ed il
simbolo della lista sullo stesso foglio, che sono recati da un foglio separato
unito al modulo stesso con una spillatura con punti ad omega; i restanti 5
moduli, infine, indicano solo la denominazione della lista ma difettano candidati.
Anche la lista "Valori e Solidarietà" andava esclusa dalla
competizione elettorale per un insanabile vizio e per la mancanza del numero
minimo di presentatori.
2) violazione dell’art.
32, D.P.R. n. 570/60 anche in relazione all'art. 14 l. 53/1990 e agli artt. 21,
30 e 38 d.p.r. 445/2000; violazione del giusto procedimento, eccesso di potere
(arbitrarietà – difetto assoluto del presupposto e di istruttoria e sviamento)
Secondo l'art. 32, T.U. n. 570/60, unitamente alla lista deve essere presentata,
tra l'altro, “la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura
contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle
condizioni previste dal comma 1 dell’art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55.
La legge dispone che, nel procedimento di autenticazione legale della
sottoscrizione, il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità
di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita ed apporre la firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio. La IV Commissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore ha
illegittimamente ammesso liste comprensive di candidati, le cui dichiarazioni
erano state invalidamente autenticate. In particolare:
- la Lista n. 1
"Terra mia": per 6 delle 16 dichiarazioni autenticate, presentate
unitamente a tale lista (dichiarazioni di Antonio D'Ambrosi, Errico Giordano,
Onofrio Raffone, Giuseppe Carbone, Tommaso Ambrosio, Quirino Caldiero), il
soggetto autenticante non ha apposto la firma per esteso, ma solo un
incomprensibile segno nella parte in basso a destra destinata alla firma per
esteso; su una delle dichiarazioni (quella di Antonio D'Ambrosi), per di più,
non è stato apposto neppure il timbro dell'Ufficio. Tali 6 candidati, pertanto,
andavano esclusi dalla lista per vizi invalidanti l'autenticazione
- la lista "Terra
mia" aveva un numero insufficiente di candidati (10), inferiore al
prescritto numero minimo di 12 candidati, per i Comuni con una popolazione da
5.001 a 10.000;