MODALITÀ INNOVATIVE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
Trasferimenti erariali 2011
N
N. 01205/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00530/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60
e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2011, proposto da:
LETIZIA NATALE, rappresentata e difesa dall’avv. Guglielmo Panucci, domiciliato
ai sensi dell’art. 25 c.p.a. c/o la Segreteria del Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia, via Corridoni n. 39 - Milano;
contro
MINISTERO
DELL’INTERNO - QUESTURA DI PAVIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello
Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
nei
confronti di
ANDREA
FERRARIS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del
provvedimento di ammonimento n.243/2010/Anticr. emesso, ai sensi dell’art. 8
D.L. n. 11/2009, conv. nella L. 38/2009, dal QUESTORE DELLA PROVINCIA DI PAVIA;
- nonché di
ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il
ricorso e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio di MINISTERO DELL’INTERNO e di QUESTURA DI
PAVIA;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2011 il dott. Dario Simeoli e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le
stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e
DIRITTO
1. Con
ricorso depositato il 18 febbraio 2011, la ricorrente ha impugnato il decreto
di ammonimento adottato del Questore di Milano, ex artt. 7 e 8 della Legge
38/2009, in ragione dell’asserito compimento di atti persecutori nei confronti
del figlio ANDREA FERRARIS. La ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporne
l’annullamento, previa sua sospensione incidentale, perché viziato da eccesso
di potere e violazione di legge.
Si è
costituito in giudizio il MINISTERO DELL’INTERNO, chiedendo il rigetto del
ricorso.
All’esito
dell’istruttoria svolta e dell’interrogatorio libero delle parti, sul
contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa nella camera di
consiglio del 14 aprile 2011.
2. Ritiene
il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma
semplificata, emessa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., adottata in esito alla
camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante
l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle
tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni
oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale
eventualità.
3. Nel corso
dell’udienza camerale del 2 marzo 2011, la ricorrente, presente nella camera di
consiglio al fianco del suo avvocato, aveva espresso la volontà di conferire
con il suo Giudice. Tale richiesta, unitamente alla estrema particolarità della
fattispecie, ha indotto il Collegio, dopo attenta riflessione, a disporre
l’interrogatorio libero delle parti costituite dal momento che, nelle
produzioni allegate in atti, sono comprese numerose dichiarazioni scritte che
possono essere più compiutamente apprezzate attraverso l’audizione orale della
ricorrente e di un rappresentante dell’amministrazione.
Trattandosi
di mezzo istruttorio estraneo alla tradizione del processo amministrativo,
ritiene il Collegio di richiamare in sentenza brevi considerazioni (già svolte
nell’ordinanza istruttoria) sulla sua natura e ammissibilità nel quadro del
nuovo codice del processo amministrativo.
3.1. Le
dichiarazioni rese in sede d’interrogatorio libero rivestono un ruolo
probatorio “suppletivo” e “indiziario”, non potendo le risposte date nel corso
del suo svolgimento avere valore di confessione, né essere apprezzate nella
loro isolatezza quali elementi di piena prova; piuttosto, la loro deduzione
fornisce al Giudice motivi sussidiari di convincimento per corroborare o
disattendere le prove già acquisite al processo. Pur con i predetti limiti,
l’interrogatorio libero costituisce un importante ausilio alla chiarificazione
e precisazione delle allegazioni di fatto contenute negli scritti difensionali,
specie nelle controversie in cui solo il “contatto” con le parti può fornire
indispensabili elementi “sensitivi” di convincimento ai fini del riscontro e
della valutazione delle prove (in specie, documentali) già acquisite. Il
colloquio informale, altresì, può consentire al Giudice di comprendere in
maniera più esauriente i termini reali delle operazioni economiche e dei
meccanismi tecnici celati dietro il linguaggio specialistico utilizzato, facilitando
allo stesso tempo l’espunzione dal thema probandum dei fatti non oggetto
di specifica contestazione e per i quali il deducente può essere assolto ab
onere probandi.
3.2.
L’interrogatorio libero, a parere del Collegio, è mezzo istruttorio che, senza
aprire “crepe” di sistema, si iscrive armonicamente nelle trame dell’attuale
ordinamento processuale amministrativo.
Il
previgente regime processuale (art. 44 t.u. Cons. Stato r.d. 26 giugno 1924 n.
1054; art. 25 reg. 17 agosto 1907 n. 642; in materia edilizia, art. 16 l. 28
gennaio 1977 n. 10) non contemplava, nel giudizio amministrativo di
legittimità, le prove orali dell’interrogatorio libero o formale, del
giuramento decisorio e delle testimonianze (cfr. Corte Cost. n. 251/1989 che
aveva disatteso la questione di costituzionalità della mancata previsione della
prova testimoniale nel processo amministrativo di legittimità; diversamente, in
sede di giurisdizione esclusiva per controversie attinenti a diritti
soggettivi, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 146/1987, aveva esteso
al processo amministrativo gli altri mezzi di prova previsti per il processo
dinanzi al giudice ordinario).
Al di là dei
condizionamenti derivanti dal timore delle possibili deviazioni che
l’indiscriminato uso dei mezzi probatori orali avrebbero potuto determinare,
tale assetto normativo rifletteva la realtà originaria di un processo la cui
istruzione verteva prettamente su prove precostituite, ovvero su documenti che
non si formavano innanzi al giudice nel processo in contraddittorio tra le
parti, ma prima del processo nel momento stesso in cui il potere veniva
tradotto in atto; un giudizio che “proseguiva” dal procedimento, in cui
l’indagine probatoria sull’esercizio dei pubblici poteri era indiretta poiché
incentrata essenzialmente sulle modalità mediante le quali era stata compiuta
l’istruttoria nel procedimento amministrativo; dove il principio dispositivo,
sia in punto di oneri di allegazioni dei fatti che di mezzi di prova, risultava
fortemente attenuato dalle ricerche ufficiose del Giudice, al punto da far
ritenere che l’uno (l’onere probatorio) fosse di per sé assolto dall’altro
(l’onere di allegazione); un paradigma processuale dogmaticamente giustificato
dalla considerazione della speciale categoria di situazioni oggettive che “sul
terreno sostanziale si realizzano attravers......