MODALITA’ PER IL LAVORO OLTRE I LIMITI DI ETA’
TETTO DI SPESA PER INCARICHI ESTERNI
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
Circolare numero 53 del 25-3-2005
articolo 1-quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n.186, riguardante l'integrazione
delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.
Direzione Centrale
delle Prestazioni
AiDirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ail Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:articolo 1-quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n.186, riguardante
l'integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei
dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.
SOMMARIO:I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno la facoltà di
rimanere in servizio fino al settantesimo anno d'età, previo accoglimento della
richiesta da parte delle amministrazioni.Per i periodi di lavoro conseguenti
l'esercizio di tale facoltà viene meno l'obbligo contributivo. I medesimi
periodi non danno luogo ad alcuna ulteriore forma di incentivo e non rilevano
ai fini della misura del tattamento pensionistico.Sono esclusi dall'esercizio
di tale facoltà gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, il
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e
ad ordinamento civile, nonché i personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
INTRODUZIONE
La Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2004 n. 175, ha pubblicato la legge 27 luglio
2004, n. 186, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 28 maggio
2004, n. 136, "disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di
taluni settori della pubblica amministrazione".
L'articolo 1-quater della legge in esame prevede quanto segue: "Al comma 1
dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E' inoltre data facolta' ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con
esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e
ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo
anno d'età. In tal caso e' data facoltà all'amministrazione, in base alle
proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici
ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle
disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui
all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in
servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti
dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del
presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore
tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento ne' al pagamento dei
contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento
pensionistico".
Con la presente circolare si forniscono istruzioni applicative relative alla
disposizione in esame.
1-Destinatari
La facoltà prevista dalla disposizione sopra richiamata può essere esercitata
da tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vale a dire:
1. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative;
2. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
3. le istituzioni universitarie;
4. le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e
associazioni;
5. gli IACP;
6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni;
7. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;
9. l'ARAN;
10. le Agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
Tra le pubbliche amministrazioni vanno comprese la Banca d'Italia, l'Ufficio
Italiano Cambi e le Autorità Indipendenti.
Sono comunque esclusi dall'esercizio della facoltà di richiedere il
trattenimento in esame gli appartenenti alla carriera diplomatica e
prefettizia, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e ad ordinamento civile, nonché il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
La facoltà di richiedere il trattenimento in esame può essere esercitata solo
da soggetti che abbiano maturato l'anzianità contributiva richiesta per la
pensione di vecchiaia.
La medesima facoltà si configura come facoltà ulteriore e temporalmente
successiva a quella già prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo n. 503 del 1992, che risulta modificato dalla disposizione in
oggetto (allegato 1).
Pertanto, la facoltà di richiedere il trattenimento in servizio fino al settantesimo
anno di età può essere richiesta dai lavoratori dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sopra individuati che abbiano comunque già esercitato
la facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre
i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.
Si rammenta che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 498
del 1998, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 4 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, le lavoratrici in possesso dei requisiti per la
pensione di vecchiaia hanno diritto a proseguire il rapporto di lavoro fino
agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali, a prescindere dall'esercizio della facoltà di
opzione prevista dallo stesso articolo 4.
Si fa presente che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni pubbliche
di cui al decreto legislativo n.165 del 2001, i regolamenti organici o i
contratti collettivi nazionali di comparto possono prevedere limiti d'età o di
servizio per il collocamento a riposo inferiori ai 65 anni. In tal caso i
lavoratori che hanno esercitato le opzioni previste dall'articolo 6 della legge
n. 54 del 1982 o dall'articolo 6 della legge n.407/1990, per la prosecuzione
del rapporto di lavoro fino al 65° anno non possono esercitare l'ulteriore
facoltà di permanere in servizio di cui al primo comma dell'articolo 16 del
decreto legislativo n. 503/92. Pertanto, tali lavoratori possono esercitare la
facoltà di richiedere il trattenimento in servizio introdotta dal citato
articolo 1-quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, dopo aver
esercitato una delle opzioni per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al
65° anno.
Relativamente ai perseguitati politici antifascisti e razziali l'articolo 1,
comma 536, della legge n. 311 del 2004, (legge finanziaria 2005) prevede, per
tali categorie di lavoratori, disposizioni in materia permanenza in servizio
che dannoluogo a taluni dubbi interpretativi.
Nel caso di specie, in attesa che i Ministeri competenti assumano
determinazioni in ordine all'applicazione della disposizione in sopra
richiamata, si fa riserva di istruzioni che saranno fornite con apposito
messaggio.
2- Modalità di esercizio della richiesta di trattenimento in servizio fino
al settantesimo anno d'età
La facoltà di richiedere il trattenimento in servizio deve essere esercitata
previa presentazione della relativa richiesta all'Amministrazione alle cui
dipendenze l'interessato presta l'attività lavorativa.
Le Amministrazioni trasmetteranno alla Sede territoriale INPS competente il
provvedimento di accoglimento della richiesta di trattenimento in servizio,
allegandovi la medesima richiesta e indicando le norme di riferimento delle
precedenti opzioni per il prolungamento della permanenza in servizio già
esercitate dal lavoratore
All'atto della ricezione della comunicazione, la Sede territoriale provvederà a
verificare il possesso, da parte del lavoratore che ha esercitato l'opzione,
dei requisiti contributivi minimi per il conseguimento della pensione di
vecchiaia e la data dalla quale il lavoratore può accedere al pensionamento al
fine di accertare che la prosecuzione del rapporto di lavoro non abbia
decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei
requisiti per la pensione di vecchiaia.
In caso di esito negativo di tale accertamento dovrà essere data apposita
comunicazione all'interessato e all'Amministrazione.
3-Liquidazione della pensione per i soggetti che hanno esercitato la facoltà
di trattenimento in servizio fino al settantesimo anno d'età
I soggetti che hanno esercitato la facoltà di trattenimento in servizio fino al
settantesimo anno d'età possono decidere di andare in pensione, previa
cessazione dell'attività lavorativa, presentando la domanda, in qualsiasi
momento successivo all'esercizio della medesima facoltà.
La decorrenza giuridica della pensione sarà fissata al mese successivo alla
presentazione della suddetta domanda.
La disposizione di cui citato articolo 1-quater prevede che i periodi di lavoro
svolti a seguito dell'esercizio della facoltà di trattenimento in servizio
"non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico".
Pertanto l'importo della pensione deve essere calcolato con riferimento
all'anzianità contributiva maturata fino al mese precedente a quello di inizio
del trattenimento in servizio e ed alle retribuzioni percepite fino a tale
data. Le stesse retribuzioni devono essere rivalutate sulla base dei
coefficienti previsti per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza
nell'anno di decorrenza della pensione stessa.
Le maggiorazioni derivanti dagli aumenti perequativi devono essere corrisposte,
secondo i principi generali, a partire dalla data di decorrenza della pensione.
IL DIRETTORE VICARIO
VARI'
ALLEGATO 1
D. Lgs. 30-12-1992 n. 503
Art. 16
Prosecuzione del rapporto di lavoro.
1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non
economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre
i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. È inoltre data
facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e
prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al
compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta
in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal
richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente
andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione
programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34,
comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e
69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni, inoltre, possono
destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli
svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al
secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla
corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del
pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai
fini della misura del trattamento pensionistico.
1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19
febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento
del settantacinquesimo anno di età.
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