MODALITÀ PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCONSCRIZIONALI
Discutibile (e fuorviante) interpretazione sull'irrilevanza IVA di servizi affidati a terzi
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
N.4717/2002
Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1152/2002
Reg.Ric.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sede di Bari - Sezione I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso elettorale
n. 1152 del 2002 proposto
da
Michele LANGUINO, rappresentato
e difeso
dal prof. avv. Luigi Pannarale e con questi elettivamente domiciliato in Bari
alla via N. De Giosa n. 279 presso l’avv. Antonio Caggiano, per mandato a
margine del ricorso;
CONTRO
il COMUNE di
BARLETTA, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti di
- Maurizio Maria
GIALLUISI, Ruggiero MARZOCCA, Marco MAMELI, controinteressati
intimati tutti rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Guantario e presso lo
studio di questi elettivamente domiciliati in Bari alla via Venezia n. 14
presso lo studio legale Paparella, per mandato a margine di ciascuna memoria di
costituzione in giudizio;
- Giuseppe DEL
PIANO, controinteressato intimato non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del verbale di proclamazione degli eletti alla
circoscrizione “Santa Maria” del Comune di Barletta, ed atti preordinati e
connessi, nella parte in cui contemplano tra gli eletti i controinteressati
intimati anziché i candidati Michele Languino, Francesco Mennuni, Gianluca
Lombardo, Carmela Fiore e per la
conseguente sostituzione di questi ultimi ai controinteressati intimati in
parziale riforma del predetto verbale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei
controinteressati Gialluisi, Marzocca e Mameli;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 23 ottobre 2002, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Luigi Pannarale per il
ricorrente e
l’avv. Antonio Guantario per i controinteressati costituiti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con ricorso elettorale depositato in Segreteria il 17
luglio 2002, notificato, in uno al pedissequo decreto di fissazione
dell’udienza di discussione e di nomina del relatore, il 20-22 luglio 2002 e
nuovamente depositato in Segreteria con la prova delle eseguite notificazioni
il 25 luglio 2002, Michele Languino ha impugnato gli atti e provvedimenti in
epigrafe meglio indicati.
Il ricorrente ha partecipato quale candidato della lista
“Socialisti Democratici Italiani” alle elezioni del consiglio della
circoscrizione “Santa Maria” del Comune di Barletta, svoltesi il 26-27 maggio
2002, nelle quali la lista ha conseguito complessivi voti 426
(quattrocentoventisei) e l’interessato 125 (centoventicinque) preferenze.
Con unico articolato motivo di ricorso, ha dedotto:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 comma 4 e
dell’art. 273 comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Eccesso di potere per
erronea presupposizione di diritto, difetto di motivazione
L’ufficio centrale elettorale ha ripartito i seggi, previa
esclusione delle liste che non avevano conseguito il 3% dei voti validi,
secondo il metodo proporzionale c.d. d’Hondt, e cioè dividendo la cifra
elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, etc. sino alla
concorrenza del numero di consiglieri da eleggere.
Sennonché, stante l’intervenuta approvazione dello Statuto
comunale, non erano più applicabili le disposizioni della legge 25 marzo 1993,
n. 81 (ai sensi dell’art. 10 comma terzo della medesima, come richiamato
dall’art. 273 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e come riproposte da
quest’ultimo testo legislativo) in ordine all’applicazione alle elezioni dei
consigli circoscrizionali della
normativa sull’elezione dei consigli comunali e del relativo sistema di
attribuzione dei seggi.
Né, sotto altro profilo, può ritenersi applicabile il
regolamento per le elezioni dei consigli circoscrizionali (che pure prevede
l’applicazione del metodo d’Hondt), adottato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 53 del 21 marzo 2002, perché successivo all’indizione dei comizi
elettorali (disposta con decreto prefettizio del 16 marzo 2002), operativo
soltanto dal quindicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione, e quindi
dal 22 maggio, a pochi giorni dalla consultazione, e comunque illegittimo e
disapplicabile in quanto lo Statuto comunale si riferisce, all’art. 54,
all’elezione dei consigli circoscrizionali con......