MODALITA’ PER LA CERTIFICAZIONE DEL CONTO DI BILANCIO 2003
SECONDO ACCONTO ADDIZIONALE IRPEF 2003
Decreto 16 giugno 2004
Decreto
16 giugno 2004
Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto di bilancio 2003
delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle
unioni di comuni.
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I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione del proprio software possono
richiedere l'apposita copia del tracciato record ma, l'omologazione del
software prodotto avverrà a partire dalla data di pubblicazione sulla gazzetta
ufficiale del presente decreto.
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IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto il comma 1 dell’art. 161 del testo unico della legge sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il quale prevede che gli enti locali redigano apposita certificazione sui
principali dati del conto di bilancio, con modalità da fissarsi con decreto del
Ministro dell’interno;
Visto il comma 2 del citato articolo 161 il quale prevede che le modalità della
certificazione siano stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni
adempimento, con decreto del Ministro dell’interno;
Rilevata la necessità di emanare le modalità di compilazione del certificato
relativo al conto di bilancio 2003, nonché di individuare i termini e le
modalità di presentazione;
Visto l’art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, secondo il quale
spetta alla regione Friuli Venezia Giulia disciplinare la finanza locale negli
enti locali e finanziare gli stessi con oneri a carico del proprio bilancio, ad
eccezione dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale
delegate o attribuite a comuni e province, per i quali lo Stato provvede
separatamente al finanziamento, nella misura determinata dalla normativa
statale;
Visto l’art 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, secondo il
quale spetta alla regione Valle d’Aosta emanare norme in materia di bilanci, di
rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali
della Valle d’Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilità degli
enti locali;
Visto il comma 5 dell’art. 228 del testo unico il quale prevede che al conto di
bilancio venga annessa la tabella dei parametri di riscontro della situazione
di deficitarietà;
Visto il comma 1 dell’art. 243 del testo unico il quale stabilisce che gli enti
locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle
dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione
per la finanza e gli organici degli enti locali;
Visto il decreto ministeriale del 10 giugno 2003 il quale determina le modalità
per la definizione dei parametri obiettivi ai fini dell’individuazione degli
enti in condizione strutturalmente deficitaria per il triennio 2001 - 2003 ;
Ritenuto necessario ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione dei dati
del conto di bilancio anche attraverso l’adozione di un sistema informatizzato
di certificazione che comunque tenga conto delle modalità di certificazione
relativa al conto di bilancio 2003;
Sentite l’Associazione nazionale dei comuni italiani, l’Unione delle province
d’Italia e l’Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
D E C R E T A
Art. 1
1. I comuni, le province, le comunità montane e le unioni di comuni devono
predisporre e presentare un certificato di conto di bilancio 2003 in versione
cartacea ed informatizzata, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi
articoli 3 e 4 . Ai suddetti certificati deve essere allegata la tabella di
rilevazione dei parametri di individuazione degli enti in condizione
strutturalmente deficitarie per il triennio 2001-2003. Tale certificato deve
essere nelle due versioni, rispettivamente, conforme agli allegati modelli ed
alle specifiche tecniche che fanno parte integrante del presente decreto.
2. I comuni e le unioni dei comuni sono tenuti a presentare il certificato del
conto di bilancio 2003 su supporto magnetico (floppy disk), con un’etichetta
originale comprovante gli estremi dell’omologazione ministeriale, oltre che in
stampa originale e tre copie autenticate, non oltre il 30 settembre 2004, ai
competenti uffici territoriali del Governo. Gli enti locali delle regioni Valle
d’Aosta e Trentino Alto Adige sono tenuti a presentare il certificato del conto
di bilancio 2003 con le modalità e nel termine predetti, rispettivamente, alla
presidenza della regione della Valle d’Aosta, ed ai commissariati del Governo
di Trento e Bolzano, competenti per territorio. L’ente certificante, inoltre,
trasmette una copia cartacea alla regione.
3. Le province e le comunità montane sono tenute a presentare il certificato
del conto di bilancio 2003 su supporto magnetico (floppy disk), con un’etichetta
originale comprovante gli estremi dell’omologazione ministeriale, oltre che in
stampa originale e quattro copie autenticate, non oltre il 30 settembre 2004,
ai competenti uffici territoriali del Governo. Gli enti locali delle regioni
Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige sono tenuti a presentare il certificato del
conto di bilancio 2003 con le modalità e nel termine predetti, rispettivamente,
alla presidenza della regione della Valle d’Aosta, ed ai commissariati del
Governo di Trento e Bolzano, competenti per territorio. L’ente certificante,
inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione.
4. I comuni, le comunità montane e le unioni di comuni della regione Valle
d’Aosta sono tenuti a compilare esclusivamente i quadri di cui all’allegato
tecnico.
5. I comuni inclusi nel campione dell’I.S.T.A.T., come da elenco visualizzato
sul sito internet dell’I.S.T.A.T.
“http://indata.istat.it/sip/comuni/comccb03.html” , le province e le comunità
montane trasmetteranno direttamente al detto Istituto, secondo le modalità da
esso impartite, un’ulteriore copia del certificato cartaceo e informatizzato
come al successivo art. 3 commi 6 e 7.
6. Gli uffici territoriali del Governo, la presidenza della regione della Valle
d’Aosta ed i commissariati del Governo di Trento e Bolzano devono apporre sul
frontespizio del certificato il timbro indicante la data di arrivo del
medesimo.
7. Gli uffici territoriali del Governo, la presidenza della regione della Valle
d’Aosta ed i commissariati del Governo di Trento e Bolzano, invieranno
l’originale dei certificati al Ministero dell’interno, nonché, una copia alla
Corte dei Conti – Sezione enti locali-, una all’I.S.T.A.T., una all’U.P.I. ed
all’U.N.C.E.M. a seconda della tipologia di ente locale.
8. All’originale del certificato che sarà successiva cura dell’ufficio
territoriale del Governo far pervenire a questo Ministero, dovrà essere
allegato il floppy disk integro, contenente la copia informatica da cui è stata
prodotta la stampa degli originali stessi, con l’indicazione in etichetta
originale del nome dell’ente, della provincia e della dizione “certificato di
conto di bilancio 2003”. La predetta etichetta che deve essere fornita dalla
ditta deve contenere, inoltre, il nome ed il logo della ditta stessa e gli
estremi dell’omologazione ministeriale.
Art. 2
1. I certificati sono firmati dal segretario e dal responsabile del servizio
finanziario, ove esista.
2. I certificati devono essere redatti nel formato di cm. 21 x 29,7.
3. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in euro. Gli importi vanno
riportati con doppio “zero” dopo la virgola, l’arrotondamento dell’ultima unità
è effettuata per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale
a cinque; l’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per difetto qualora
la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
4. Con l’apposizione della firma in calce alle certificazioni informatizzate
del conto di bilancio e tabella allegata, il segretario ed il responsabile del
servizio finanziario attestano inoltre che gli archivi contenuti nel floppy
disk, contengono gli stessi dati da cui é stata prodotta la stampa su modulo
continuo.
Art. 3
La certificazione informatizzata, impone ai comuni, alle province, alle
comunità montane ed alle unioni dei comuni il rispetto delle seguenti
prescrizioni:
1) la predisposizione e la stampa del certificato del conto di bilancio e della
tabella dei parametri
allegata, può essere effettuata solo con l’utilizzo di una procedura software
espressamente autorizzata da questo Ministero;
2) il software deve poter essere utilizzabile su PC compatibili IBM, sistema
operativo MS-DOS 3.3 e successivi, dotato di una memoria RAM di almeno 640
KBYTES, oppure sistema operativo Windows 95 o 98;
3) l’ultima riga di ogni pagina e della pagina finale del certificato nonché la
pagina della tabella allegata devono riportare in stampa la dicitura
“CERTIFICATO PRODOTTO CON PROCEDURA SOFTWARE AUTORIZZATA DAL MINISTERO
DELL’INTERNO - AUTORIZZAZIONE N. ......................... DEL …………………,
RICHIESTA DA ...............................”;
4) il certificato e la tabella allegata devono essere stampati su modello UNIA4
non prefincato (cm. 21 di larghezza e cm. 29,7 di lunghezza);
5) ogni foglio di stampa deve riprodurre sostanzialmente il contenuto
dell’equivalente pagina del certificato nel formato riportato sulla Gazzetta
Ufficiale;
6) gli archivi magnetici devono essere riprodotti su unico floppy disk da 3
pollici e mezzo formattati a 1,44 Mbytes, mediante l’utilizzo dell’apposita
funzione prevista dal software autorizzato, nel formato ASCII;
7) il floppy disk deve essere strutturato su un file contenente gli archivi
relativi alla certificazione del conto di bilancio.
Art. 4
1. I soggetti interessati ad ottenere l’omologazione del proprio software,
necessario per la predisposizione delle certificazioni informatizzate, dovranno
preventivamente richiedere entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, al Ministero dell’interno –
Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della
finanza locale - Piazza del Viminale - Roma, l’apposita copia del tracciato
record. La richiesta può essere anche inoltrata via e-mail al seguente
indirizzo “clavita@finloc.mininterno.it”. Gli interessati, successivamente,
devono presentare il pacchetto applicativo su CD ROM entro e non oltre il
quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. L’omologazione ministeriale verrà rilasciata previa visione del software
sviluppato, degli archivi e delle stampe del certificato e della tabella in
versione informatizzata che gli interessati dovranno inviare all’indirizzo
sopra citato.
3. La suddetta omologazione non verrà concessa ai soggetti, che dopo aver
consegnato un software non conforme ai dettati ed alle modalità tecniche
richieste dal Ministero, presenteranno per la terza volta un software ritenuto
ancora non idoneo.
Art. 5
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, lì 16 giugno 2004
IL CAPO DIPARTIMENTO
(MALINCONICO)
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