MODELLO F 24 EP
DECADENZA DEL CONSIGLIERE PER ASSENZE CONSECUTIVE
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Prot. Nr. 0151825 - Roma, 29 novembre 2007
CIRCOLARE N. 37
A Presidenza del Consiglio dei Ministri
Consiglio di Stato
Corte dei Conti
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
Enti pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica, tabelle A e B
Tesorieri degli Enti pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica
A.N.A.S. S.p.A.
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
Banca d'Italia
ABI
Poste Italiane S.p.A.
Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia
Uffici Centrali di Bilancio
Ragionerie Provinciali dello Stato
OGGETTO: Modalità di versamento delle ritenute alla fonte IRPEF e
dell'IRAP da parte degli Enti soggetti alla normativa di tesoreria unica e
delle Amministrazioni dello Stato titolari di conti correnti di tesoreria
centrale che, per il pagamento degli stipendi, non si avvalgono del
"Service Personale Tesoro".
Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007,
emanato ai sensi del comma 143 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n.
296, ha stabilito le modalità per il versamento diretto ai Comuni
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il versamento dell'addizionale comunale viene effettuato indicando i codici
tributo, individuati dall'Agenzia delle entrate, associandoli ai codici
catastali dei comuni di riferimento per il successivo riversamento da parte
dell'Agenzia delle entrate ai comuni stessi sui conti correnti postali previsti
dall'articolo 11 del suddetto decreto. Si precisa che, ai sensi del comma 2
dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme di competenza
dei comuni siti nella Regione Valle d'Aosta, Regione Friuli Venezia Giulia e
nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite dall'Agenzia
delle entrate a favore delle apposite contabilità speciali intestate alle
suddette Regioni e Province autonome per il successivo accreditamento a favore
dei comuni stessi.
Con provvedimento dell'8 novembre 2007 n. 2007/172338 (disponibile sul sito
www.agenziaentrate.it ) emanato ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del
predetto decreto, l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello di versamento
per gli enti pubblici (F24 EP ) ed ha definito i tempi, le modalità e le
specifiche tecniche per il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF da
parte delle Amministrazioni e degli Enti di cui agli articoli 4, 5 e 7 del
citato decreto del 3 ottobre 2007, e cioè degli Enti pubblici, soggetti alla normativa
di tesoreria unica, tabelle A e B della legge 720/84 e delle Amministrazioni
dello Stato titolari di conti correnti di tesoreria centrale che, per il
pagamento degli stipendi, non si avvalgono del Service Personale Tesoro.
Considerato che il comma 49 dell'articolo 37 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006,
convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, prevede che, a decorrere dal
1° gennaio 2007, tutti i soggetti titolari di partita IVA devono provvedere al
pagamento di imposte e contributi con modalità telematiche, il provvedimento
dell'Agenzia ha stabilito, che le stesse modalità adottate per il versamento
dell'addizionale comunale all'IRPEF sono utilizzate da tali soggetti anche per
il versamento delle ritenute alla fonte IRPEF, dell'addizionale regionale
all'IRPEF e dell'IRAP anche nei casi di ravvedimento di cui all'articolo 13 del
D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Oltre a quanto esplicitato nel citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate,
si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni:
1) per il versamento dell'addizionale comunale dovranno essere indicati i
codici tributo individuati dall'Agenzia delle entrate, associati al codice
catastale di ciascun Comune, e l'importo dovuto in base al domicilio fiscale
del contribuente;
2) per il versamento delle ritenute alla fonte IRPEF dovranno essere indicati
gli importi e i relativi codici tributo;
3) per il versamento dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF dovranno
essere indicati gli importi, i codici tributo e i codici delle Regioni e
Province autonome destinatarie dei tributi stessi.
Per quanto attiene alle modalità operative si specifica quanto segue:
A) Enti sottoposti alla normativa della legge 720/84, tabella A (art. 4)
Gli Enti trasmettono, direttamente o tramite il proprio tesoriere, un flusso
informatico all'Agenzia delle Entrate, contenente la richiesta di pagamento, da
eseguire mediante addebito da parte di Banca d'Italia del conto di tesoreria,
degli importi trattenuti a titolo di IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF
e di addizionale comunale all'IRPEF e di quelli da versare a titolo di IRAP,
indicando, oltre alle informazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, il
codice IBAN del conto di tesoreria da addebitare e il codice fiscale dell'Ente
contribuente/sostituto d'imposta.
Tale invio deve essere effettuato entro le ore 20.00 del secondo giorno
lavorativo antecedente la data di esecuzione del versamento, indicata nel mod.
F24 EP, e, per tale data, l'Ente deve garantire che sul conto vi siano
disponibilità sufficienti.
Se la richiesta di pagamento è inoltrata direttamente dall'Ente, quest'ultimo
deve comunicare al proprio tesoriere l'importo e la data di regolamento del
versamento.
Il tesoriere, in ogni caso, è tenuto al rispetto del criterio del prioritario
utilizzo ed è altresì tenuto a provvedere, per gli Enti in tesoreria unica
mista, alla prealimentazione della contabilità speciale infruttifera, in modo
che sulla stessa ci siano disponibili i fondi per l'importo e nella data di
regolamento del versamento indicati dall'Ente. Il tesoriere non risponde dei
ritardati o parziali versamenti disposti dall'Ente, né di eventuali
disallineamenti tra l'importo comunicato con il flusso diretto all'Agenzia
delle entrate e il mandato trasmesso dall'Ente ai fini della contabilizzazione
del versamento.
La prealimentazione della contabilità infruttifera, per gli Enti in tesoreria
mista, può avvenire anche mediante bonifico a favore della predetta contabilità
speciale.
Il regolamento del versamento viene effettuato dalla Banca d'Italia che
accredita la contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate e addebita i conti
di tesoreria degli Enti nella data di regolamento indicata nel mod. F24 EP, se
trasmesso nei termini sopra indicati o nella prima data di regolamento utile in
caso di trasmissione tardiva all'Agenzia delle entrate dei modelli di
pagamento.
Le operazioni della specie sono riportate nei modd. 3 TUN rilasciati dalle
Tesorerie.
Qualora nella data di regolamento i fondi sui predetti conti di tesoreria
dovessero risultare insufficienti, le tesorerie competenti scritturano l'intero
importo di pertinenza dell'Ente al conto sospeso collettivi ed avvisano il
tesoriere dell'Ente affinché provveda tempestivamente, per conto dello stesso,
all'alimentazione del conto di tesoreria per consentire alla Banca d'Italia il
ripianamento del sospeso.
Per le disposizioni di versamento inoltrate all'Agenzia delle entrate, vengono
rilasciate in via telematica le seguenti ricevute:
- Conferma dell'avvenuta accettazione da parte del sistema informativo
dell'Agenzia delle entrate del file contenente i modelli F24 EP;
- Esito del controllo formale dei modelli F24 EP contenuti nel file trasmesso;
- Esito dell'operazione di addebito effettuata dalla Banca d'Italia;
- Nei soli casi di esito positivo, quietanza del modello F24 EP (disponibile
sul "cassetto fiscale" consultabile attraverso i servizi telematici
dell'Agenzia delle entrate sul sito http:\\telematici.agenziaentrate.gov.it).
B) Enti sottoposti alla normativa della legge 720/84, tabella B (art. 5)
Gli Enti provvedono al versamento mediante l'invio all'Agenzia delle entrate di
un flusso informatico contenente la richiesta di pagamento degli importi
trattenuti a titolo di IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF, di
addizionale comunale all'IRPEF e di quelli dovuti a titolo di IRAP, indicando
il codice IBAN del proprio conto di tesoreria, il proprio codice fiscale,
nonché le informazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3. Tale invio deve
essere effettuato entro le ore 20.00 del secondo giorno lavorativo antecedente
la data di esecuzione del versamento, indicata nel mod. F24 enti pubblici.
L'Agenzia delle entrate trasmette il flusso alla Banca d'Italia, che provvede
all'accreditamento della contabilità speciale 1777, contabilizzandolo in conto
sospeso, ed invia a questa Ragioneria Generale, Ispettorato Generale per la
Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (I.Ge.P.A.), le informazioni riguardo
l'importo da prelevare e la data in cui il versamento delle ritenute è stato
regolato, necessarie a I.Ge.P.A. per disporre il prelevamento dal conto
corrente di tesoreria centrale dell'Ente versante.
L'Ente, contemporaneamente all'invio delle disposizioni di versamento
all'Agenzia delle entrate, e dopo essersi assicurato che sul conto corrente di
tesoreria ci siano le risorse sufficienti, deve trasmettere all'I.Ge.P.A.,
Ufficio XIII, ad estinzione del sospeso, una richiesta di prelevamento fondi
dal proprio conto di tesoreria, per l'importo complessivo contenuto nel flusso
inviato all'Agenzia, indicando, nella causale, di quali ritenute si tratti, a
quale mese si riferiscano e la data in cui il versamento con il mod. F24 EP è
stato regolato.
I.Ge.P.A., verificata la congruenza degli importi indicati nelle richieste di
prelevamento fondi con quelli contenuti nel flusso inviato dall'Agenzia delle
entrate, emette ed invia alla Banca d'Italia gli ordini di prelevamento fondi
dai conti correnti degli Enti, a regolamento del sospeso, indicando nello
spazio causale che si tratta di sistemazione di partite in sospeso per il
versamento delle ritenute e dell'IRAP mensili.
Qualora sul conto corrente non ci fossero le necessarie disponibilità, il
titolare del conto, su richiesta di I.Ge.P.A., deve provvedere tempestivamente
ad alimentarlo.
Gli Enti titolari di più conti correnti di tesoreria centrale dovranno inviare
a I.Ge.P.A. la richiesta di prelevamento fondi ad estinzione del sospeso a
valere su un unico conto di tesoreria centrale sul quale dovranno essere girate
le risorse necessarie.
Salvo quanto specificato al terzo capoverso della presente lettera B) riguardo
alla causale di versamento, la richiesta di prelevamento fondi deve continuare
ad essere compilata secondo lo schema dell'allegato C alla circolare dello
scrivente n. 41 del 29 settembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
234 dell' 8 ottobre 2003, ferme restando tutte le altre disposizioni impartite
con la stessa, compresa la possibilità di inviare le richieste anche via fax ai
numeri 0647613897, 0647613387 e 0647614749.
Per le disposizioni di versamento inoltrate all'Agenzia delle entrate, vengono
rilasciate le ricevute indicate nel 7° capoverso della lettera A).
C) Enti pubblici che si avvalgono del Service Personale Tesoro (art. 10)
Gli Enti pubblici inclusi nelle tabelle A e B della Legge 720/84 che hanno
affidato il servizio di pagamento degli stipendi al "Service Personale
Tesoro" provvedono al versamento dei tributi indicati nei precedenti punti
con le modalità previste dai punti 1, 2 e 3 e dalle precedenti lettere A e B,
anche sulla base dei dati dettagliati forniti dal Service Personale Tesoro.
D) Amministrazioni dello Stato che non si avvalgono del Service Personale
Tesoro (art. 7)
Le Amministrazioni dello Stato titolari di conti correnti di tesoreria centrale
che per il pagamento degli stipendi e degli assegni fissi non si avvalgono
delle procedure informatiche del "Service Personale Tesoro", possono
effettuare il versamento dei tributi di cui alla presente circolare con le
stesse modalità previste per gli Enti di tabella B, di cui alla precedente
lettera B.
E) Amministrazioni pubbliche e società titolari di conti correnti di tesoreria
che attualmente versano mediante girofondi di tesoreria:
Anche tali soggetti, a partire dal 1° gennaio 2008, possono versare le ritenute
oggetto della presente circolare e dell'IRAP con le modalità previste alla
lettera B).
F) Annullamento delle disposizioni di versamento
Le eventuali richieste di annullamento di disposizioni di versamento
precedentemente impartite devono essere trasmesse telematicamente all'Agenzia
delle entrate con le modalità e nei termini indicati all'articolo 7 del
provvedimento della predetta Agenzia dell'8 novembre 2007.
A partire dal 1° gennaio 2008 sono abrogate tutte le istruzioni precedentemente
emanate riguardanti le modalità di versamento dei tributi oggetto della
presente circolare.
La contabilità speciale n. 1903 prevista dalla circolare del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato n. 7 del 6 febbraio 2001 resta aperta fino alla
completa attribuzione ai singoli Comuni delle risorse sulla stessa giacenti e
al suo azzeramento verrà chiusa.
Infine, considerato che l'articolo 11 del decreto dell'8 ottobre 2007 prevede
che l'addizionale comunale all'IRPEF viene accreditata sui conti correnti postali
dei Comuni, si richiama l'osservanza delle disposizioni impartite con la
circolare del Ministero del Tesoro n. 1976 del 10 febbraio 1990 riguardo
all'obbligo, per gli Enti inseriti nella tabella A della legge 720/84, di
riversare, con cadenza quindicinale, le giacenze dei conti correnti postali
sulle contabilità speciali di tesoreria.
Il Ragioniere Generale dello Stato
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