MODIFICA DEI TERMINI DI PAGAMENTO
Ici su fabbricati D e abitazione principale
N
N.
01885/2010 REG.DEC.
N.
01523/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso
numero di registro generale 1523 del 2010, proposto da:
Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista di Torino,
rappresentata e difesa dagli avv. Silvia Di Palo, Gabriele Pafundi, con
domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare N.14;
contro
Confcommercio,
Fipe e Angem, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Piccirillo, con domicilio
eletto presso Carlo Piccirillo in , via R. Grazioli Lante 70;
nei
confronti di
Regione
Piemonte;
per la
riforma
della
sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 03260/2009, resa tra
le parti, concernente GARA PER FORNITURA GLOBALE SERVIZIO RISTORAZIONE E NUTRIZIONE
COLLETTIVA PER DEGENTI, DIPENDENTI E UTENTI AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI BATTISTA.
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio di Confcommercio, Fipe e Angem;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 il Cons. Roberto Chieppa e
uditi per le parti gli avvocati Pafundi e Piccirillo;
Ritenuto di
poter definire il giudizio con sentenza succintamente motivata come da avviso
dato alle parti all’odierna camera di consiglio;
Rilevato che
con l’impugnata sentenza il Tar ha accolto il ricorso proposto da alcune
associazioni di categoria avverso un bando di gara indetto da una azienda
sanitaria, ritenendo inique e illegittime - perché in contrasto con il d. lgs.
n. 231/2002 - le clausole aventi ad oggetto un termine dilatorio per i
pagamenti e una misura degli interessi moratori difformi e peggiorative
rispetto alle previsioni degli artt. 4 e 5 del citato d. lgs. n. 231/02;
Ritenuto che
il ricorso in appello proposto dall’azienda ospedaliera con riguardo alla
legittimazione al ricorso e alla erroneità della tesi accolta dal Tar è privo
di fondamento, in quanto:
a) la
censura attinente la presunta assenza di legittimazione al ricorso, peraltro
riferita solo a una delle associazioni appellate, non è condivisibile, tenuto
conto che non sussiste alcuna situazione di conflitto tra l’associazione e i
propri associati per il mero fatto che l’azione tende a migliorare le clausole
contrattuali e, quindi, ad ottenere un potenziale beneficio per tutti gli
associati, a prescindere dalla eventuale partecipazioni di questi a questa o
analoghe procedure di gara;
b) nel
merito, non si ritiene di doversi discostare dai precedenti di questo Consiglio
di Stato, con cui è stato ritenuto che la direttiva n. 2000/35/CE (556),
recepita in Italia con il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sulla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contiene norme imperative,
applicabili anche alle p.a., che non sono derogabili mediante la tacita
accettazione delle condizioni difformi con la presentazione di una offerta in
una gara pubblica di appalto, con conseguente iniquità delle clausole di un
bando di gara che prevedono: 1) il pagamento del corrispettivo a 60 giorni dal
ricevimento della fattura, anziché ai 30 giorni, previsti dall'art. 4 del
d.lgs. n. 231/2002; 2) la decorrenza degli interessi moratori dal 180° giorno
anziché dal 30° giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, previsto
dall'articolo 4; 3) il saggio di interesse dell'1% anziché dell'8% (1% tasso
BCE, più 7 punti di maggiorazione) previsto dall'art. 5 (Consiglio Stato , sez.
IV, 2 febbraio 2010 , n. 469);
c) nella
sostanza, non possono le stazioni appaltanti inserire autoritativamente nei
bandi di gara clausole che prevedono il pagamento entro un termine superiore a
quello fissato dall'art. 4, del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 o una misura degli
interessi difforme da quella ex art. 5 dello stesso decreto, al quale è possibile
derogare non per atto unilaterale ed autoritativo della stazione appaltante, ma
a seguito di accordo o comunque libera accettazione delle parti interessate
(Consiglio Stato, sez. V, 28 settembre 2007 , n. 4996);
Ritenuto,
pertanto, di dover respingere il ricorso in appello, con compensazione delle
spese di giudizio in considerazione della parziale novità della questione;
P.Q.M.
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il ricorso in
appello indicato in epigrafe.
Compensa tra
le parti le spese del giudizio.
Ordina che
la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso
in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l'intervento dei
Signori:
Cesare
Lamberti, Presidente FF
Filoreto D'Agostino,
Consigliere
Marzio
Branca, Consigliere
Aniello
Cerreto, Consigliere
Roberto
Chieppa, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL
PRESIDENTE
Il Segretario