MODULISTICA PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI PER UNIONI DI COMUNI COMUNITÀ MONTANE
Diritti d'autore su fotocopie di opere nelle biblioteche comunali
Decreto n
Decreto n.
1330/E3
Testo del decreto
IL CAPO DIPARTIMENTO
Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, con
il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione dei
contributi statali ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di
comuni ed alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni
comunali;
Visto l'articolo 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale secondo il
quale entro il termine del 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle
unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi ed in
sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità
montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunità montane
trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui
all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto, per l'attribuzione del
contributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno;
Visto l'articolo 5 del citato decreto ministeriale il quale prevede che le
unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di
funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese
sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di
determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;
Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 5 in forza del quale, in sede di
prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che
costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in
sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità
montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano
attraverso le unioni di comuni e le comunità montane entro il termine di cui
all'articolo 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo
statale;
Visto in particolare il comma 2 dell'articolo 5 che demanda ad apposito decreto
del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni di
cui al comma 1 dello stesso articolo 5;
Visto in particolare il comma 5 dell'articolo 5 secondo il quale la quota di
contributo di cui al comma 1 del predetto articolo è rideterminato ogni
triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale
impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di
comuni e dalle comunità montane nonché in relazione al miglioramento dei
servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma
2;
D E C R E T A
Art. 1
1. E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato A, che fa parte
integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni
costituitesi a decorrere dal 1° gennaio 2002 e le comunità montane svolgenti
l'esercizio associato di funzioni comunali conferite a decorrere dal 1° gennaio
2002 indicano i servizi esercitati in forma associata e attestano,
complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate in
relazione ai predetti servizi da ciascuno dei comuni interessati, così come
desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si
dispongono di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati
indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e
delle spese in conto capitale corredati da specifica relazione esplicativa in
modo analitico, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi
effettivamente gestiti in forma associata.
Art. 2
1. E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato "B",
che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di
comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni
comunali che già percepiscono il contributo statale antecedentemente all'anno
2002 attestano eventuali variazioni intervenute in ordine al numero dei comuni
che costituiscono le unioni ed in ordine al numero dei servizi gestiti dalle
stesse unioni e dalle comunità montane.
2. Per gli ulteriori servizi conferiti in gestione associata a decorrere dal 1°
gennaio 2002 e per i nuovi comuni che sempre a decorrere dalla predetta data
hanno aderito alla gestione associata dei servizi, le unioni di comuni e le
comunità montane attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in
conto capitale impegnate da ciascuno dei comuni interessati, così come desunte
dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si dispongono di
dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano
elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle
spese in conto capitale corredati da specifica relazione esplicativa in modo
analitico, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi
effettivamente gestiti in forma associata.
3. Per i servizi per i quali cessa l'affidamento in gestione associata, le
unioni di comuni e le comunità attestano l'avvenuta variazione. Il contributo
statale sarà ridotto in misura pari alla quota di contributo assegnato in
relazione ai servizi non più gestiti in forma associata.
4. In caso di variazione del numero dei comuni facenti parte dell'unione dei
comuni queste ultime attestano quali sono i comuni che dall'anno 2002 sono
entrati a far parte dell'unione o ne sono eventualmente usciti.
Art. 3
1. E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato "C" che
fa parte integrante del presente decreto mediante il quale le unioni di comuni
alle quali è stato attribuito per l'anno 2001 il contributo statale calcolato
solo in base agli articoli 3 e 4 del citato decreto del Ministro dell'interno
1° settembre 2000, n. 318, indicano i servizi esercitati in forma associata e
attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale
impegnate in relazione ai predetti servizi da ciascuno dei comuni interessati,
così come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si
dispongono di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati
indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e
delle spese in conto capitale corredati da specifica relazione esplicativa, in
modo analitico, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi
effettivamente gestiti in forma associata.
Art. 4
1. E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato "D",
che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale, le unioni di
comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni
comunali, nei confronti delle quali, a decorrere dall'anno 2002, deve essere
effettuata la rideterminazione triennale del contributo erariale ai sensi del
comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre
2000, n. 318, attestano le spese correnti e le spese in conto capitale
impegnate per i servizi gestiti in forma associata, così come desunte dal
rendiconto dell'anno 2001 approvato. La certificazione deve essere compilata e
trasmessa dagli enti locali che dall'anno 1999 percepiscono il contributo
statale calcolato ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto del
Ministro dell'interno, n. 318 del 2000.
2. Ove le spese correnti certificate ai sensi del comma 1 risultino essere
inferiori complessivamente di almeno il 10% di quelle certificate per la
quantificazione ed l'attribuzione del contributo per l'anno 1999, la quota di
contributo spettante a decorrere dall'anno 2002 ai sensi dell'articolo 5 del
decreto del Ministro dell'interno n. 318 del 2000 è incrementato del 5%.
Art. 5
1. Nei modelli di certificato A, B, C e D i servizi sono indicati secondo le
denominazioni stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Le spese sono riferite agli interventi così
come individuati nei predetti modelli di certificato.
Art. 6
1. Le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di
funzioni comunali trasmettono i certificati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4
entro il 30 settembre 2002, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale -
Sportello unioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, lì 18 luglio 2002
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Malinconico)
_______________________________________
ALLEGATO A
PER LE
UNIONI DI COMUNI COSTITUITESI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2002 E PER LE
COMUNITA’ MONTANE SVOLGENTI L’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI
CONFERITE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2002.
UNIONE DEI
COMUNI……………………………………………………………….(Prov. …….)
COMUNITA’
MONTANA…………………………………………………………….(Prov………)