MOTIVAZIONE DEI RICORSI SUL GIUDIZIO DI OFFERTA ANOMALA
ASSIMILAZIONI ALLA PRIMA CASA NON RICONOSCIUTE PER I RIMBORSI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2384/2009
Reg.Dec.
N. 9530 Reg.Ric.
ANNO 2008
Disp.vo 205/2009
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 9530/2008, proposto
da Rete Ferroviaria Italiana RFI s.p.a., in persona del legale rappresentante
in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Molé ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma, via della Farnesina n. 272;
contro
Salini Costruttori s.p.a., in persona del
legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaele
Izzo e dall’avvocato Guido Cerruti, ed elettivamente domiciliata presso lo
studio di quest’ultimo, in Roma, viale Liegi, n. 34;
e nei confronti di
Italferr s.p.a., in persona del legale
rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
Astaldi s.p.a., in persona del legale
rappresentante in carica, non costituita in appello.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio - Roma, sez. III-ter,
23 luglio 2008 n. 7279.
Visto il ricorso in
appello;
visto l'atto di
costituzione in giudizio dell’appellata e l’appello incidentale proposto;
vista l’ordinanza 19
dicembre 2008 n. 6851 con cui è stata fissata per la decisione del merito
l’udienza del 10 marzo 2009;
visti gli atti tutti di
causa;
relatore alla pubblica
udienza del 10 marzo 2009 il consigliere Rosanna De Nictolis;
uditi gli avvocati
Molé, Izzo, nonché Tarsia Di Belmonte su delega di Cerruti per le parti;
ritenuto e considerato
quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado e successivi motivi
aggiunti la società odierna appellata ha impugnato:
- la determinazione,
comunicata con nota Italferr, prot. n. DNC.AP.AL 174/05/U, del 25/3/2005, con
la quale è stata aggiudicata provvisoriamente alla Astaldi s.p.a. la
licitazione privata indetta per l’affidamento della progettazione esecutiva e
dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Parma - La Spezia nel tratto
compreso tra la stazione di Solignano e il P.d.M. di Osteriazza (PA-833),
nonché della predetta nota;
- il verbale della
seduta pubblica della Commissione di gara del 24/3/2005, con il quale, preso
atto delle risultanze istruttorie, si è dichiarata aggiudicataria provvisoria
l’impresa Astaldi S.p.a.;
- la nota DNC.AP
42/05/U del 21/3/2005 con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato
alla Commissione di gara l’esito delle verifiche di congruità;
- la nota, prot. n.
DNC.AP.VA 7/05/U, del 21/3/2005 e relativi allegati, con la quale la Struttura
tecnica di Italferr comunica al Responsabile del procedimento le risultanze
della verifica di congruità;
- la relazione di
“sintesi dell’istruttoria Tecnico - Economica” condotta sull’offerta presentata
dall’impresa Astaldi dalla predetta Struttura tecnica in data 21/3/2005;
- la nota, prot. n.
DAL.AP 27/05/U, del 28/1/2005 con cui il Responsabile del procedimento per la
procedura di verifica della congruità dei prezzi, trasmette alla Struttura
tecnica le buste “C” “Giustificazioni voci di prezzo più significative” delle
imprese sospette di anomalia per la verifica di congruità;
- l’eventuale
provvedimento, non conosciuto, di aggiudicazione definitiva a favore
dell’impresa Astaldi;
- in quanto di ragione,
il bando di gara della licitazione privata di cui è causa, pubblicato su Foglio
delle Inserzioni della G.U. n. 48 in data 27/2/2004, e della lettera di invito.
Ha chiesto altresì il
risarcimento del danno.
1.1. Il Tar adito con sentenza parziale e interlocutoria n.
14347/2005 ha respinto il ricorso principale, ed, al contempo, disposto, in
relazione alle censure svolte nei primi e nei secondi motivi aggiunti, una
verificazione tecnica sulla correttezza logica del giudizio di non anomalia
dell’offerta Astaldi espresso dalla stazione appaltante.
Con successiva
ordinanza n. 506/2006 il Tar Lazio sostituiva l’originario verificatore,
indisponibile, affidando l’attività istruttoria al S.I.I.T. (Servizi Integrati
Infrastrutture e Trasporti) del Lazio - Abruzzo - Sardegna, ufficio decentrato
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Con ordinanza n.
125/2007 il Tar, rilevato, su eccezione delle parti resistenti, che la
verificazione non era stata realizzata nel pieno contraddittorio tra le parti,
ordinava la rinnovazione dell’incombente istruttorio.
1.2. Sulla scorta delle risultanze della verificazione il Tar
Lazio, in accoglimento dei motivi aggiunti di ricorso, ha ritenuto anomala
l’offerta della aggiudicataria Astaldi s.p.a.
Per l’effetto, ha
accolto in parte la domanda di risarcimento del danno per equivalente, non
potendosi procedere a caducazione del contratto in applicazione dell’art. 246,
d.lgs. n. 163/2006.
In applicazione
dell’art. 35, d.lgs. n. 80/1998, la sentenza del Tar Lazio ha dettato i criteri
per la liquidazione del danno, come segue:
- non sono risarcibili
i costi sostenuti per la partecipazione alla gara;
- quanto al lucro
cessante da mancata aggiudicazione, da identificare con il mancato utile, la
base di calcolo del risarcimento deve essere non il prezzo posto nel bando a base
di gara, ma il prezzo offerto dalla ricorrente; la percentuale di mancato utile
non è quella forfetaria del 10%, bensì la percentuale di effettivo utile atteso
dalla ricorrente, come desumibile dalla sua offerta in gara, pari al 4%;
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