MOTIVAZIONE SU VERIFICA OFFERTE ANOMALE
Conseguenze della mancata opposizione a decreto ingiuntivo
N
N. 01029/2010 REG.DEC.
N. 05414/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha
pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso
numero di registro generale 5414 del 2009, proposto da:
Bcs Biomedical Computering System Srl, rappresentata e difesa dagli avv.
Maurizio Bonifava, Claudio De Portu, con domicilio eletto presso Claudio De
Portu in Roma, via G. Mercalli N. 13;
contro
Azienda
Ospedaliera "Ospedale di Lecco", rappresentata e difesa dagli avv.
Fabio Lorenzoni, Rocco Mangia, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in
Roma, via del Viminale, 43;
nei
confronti di
Impresa
Sysline Spa, Impresa Dsc Digital System Computers Srl;
per la
riforma
della
sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 01429/2009, resa tra le
parti, concernente AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI INFORMATICI PER AZ.
OSPEDALIERA DI LECCO-RIS.DANNI.
Visto il
ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera "Ospedale di
Lecco";
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il Cons. Giancarlo Montedoro e
uditi per le parti gli avvocati avv. De Portu C. e l'avv. G. Meloni su delega
dell'avv. Lorenzoni;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il
ricorso di primo grado la BCS Biomedical Computering System srl impugnava i
verbali di gara relativi alla procedura bandita dall’Azienda “Ospedale di
Lecco” per la fornitura dei servizi di provider ed help desk, manutenzione
personal computer e stampanti dell’Azienda Ospedaliera di Lecco relativi
all’ammissione delle contro interessate Sysline spa e DSC srl, all’attribuzione
dei punteggi alle rispettive offerte ed all’aggiudicazione provvisoria in
favore di Sysline
L’impugnativa
veniva estesa, con atto di motivi aggiunti proposto dopo l’aggiudicazione
definitiva, a quest’ultimo atto e, per quanto potesse occorrere, anche al
regolamento di gara nella parte in cui ricomprende , fra i criteri di
aggiudicazione, quello relativo alle caratteristiche e qualità del servizio
provider proposto, nell’ipotesi in cui venisse interpretato come un criterio
analitico e descrittivo, includente l’elemento relativo agli impegni dei
concorrenti.
In ultimo
veniva impugnato il verbale di gara della seduta del 15 aprile 2008 nella parte
in cui non rileva l’anomalia dell’offerta delle controinteressate.
Veniva
proposta anche domanda risarcitoria.
La gara era
una gara per fornitura di servizi di provider sulla base della Carta Regionale
dei servizi, help desk e manutenzione dei personal computer, monitors,
stampanti e periferiche, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Le ditte,
all’esito delle valutazioni tecniche , avevano riportato i seguenti punteggi :
Sysline
punti 50
DSC punti
49,67
BCS punti
47,55
L’offerta
economica veniva poi esaminata con l’attribuzione dei seguenti punteggi
Sysline (
euro 186.211,20) punti 50
DSC ( euro
192.054,00) punti 48,48
BCS (
256.001,00) punti 36,37.
L’amministrazione,
valutata la sussistenza dei presupposti dei cui all’art. 86 comma 2 del d.lgs.
n. 163 del 2006 richiamati nel regolamento di gara, in relazione alla
insufficienza delle giustificazioni presentate dalle prime due classificate,
chiedeva chiarimenti con riguardo al costo del lavoro.
Resi i chiarimenti
la gara veniva aggiudicata a Sysline.
Il ricorso
ha contestato gli atti impugnati per i seguenti motivi :
1)
l’inammissibilità delle offerte delle concorrenti, prima e seconda
classificata, per violazione della Carta regionale dei servizi ritenuta parte
integrante della lex specialis in quanto da essa richiamata;
2) la
mancata esclusione di Sysline per non aver dichiarato la propria disponibilità
a svolgere un servizio h24;
3) la
modifica dell’offerta economica in sede di chiarimenti;
4) la violazione
della disciplina relativa alla verifica di anomalia.
Con l’atto
di motivi aggiunti si deducevano ulteriori vizi del procedimento di gara :
5) le
operazioni della Commissione di gara che aveva ritenuto i criteri di
valutazione stabiliti dalla normativa di gara come analitici e descrittivi ,,
procedendo a specificarli fissando i criteri motivazionali cui attenersi nella
valutazione delle offerte tecniche;
6)il
regolamento di gara nella parte in cui stabilisce tra i criteri di
aggiudicazione quello relativo alle caratteristiche ed alla qualità del
servizio provider proposto ove interpretato come criterio analitico e
descrittivo;
7) il
mancato svolgimento del giudizio di verifica della non anomalia delle offerte;
8) il
difetto di motivazione dell’aggiudicazione.
La sentenza
ha rigettato la domanda rilevando che : 1) la carta regionale non poteva essere
assunta a parametro dell’ammissibilità dell’offerta tanto non risultando dalla
lex specialis; 2) il secondo ed il terzo motivo erano inammissibili per carenza
di interesse perché proposti solo avverso la prima classificata; 3) il giudizio
di anomalia si era svolto con motivazione per relationem ai chiarimenti forniti
dalle ditte contro interessate.4) non si era verificata alcuna violazione delle
regole relative ai sub-criteri o sub-punteggi.
Appella BCS
.
Resiste
l’Azienda Ospedaliera di Lecco.
DIRITTO
Il ricorso è
infondato.
Con il primo
motivo di appello BCS sostiene che le offerte delle imprese Sysline e DSC,
rispettivamente prima e seconda classificata nella graduatoria di gara,
risultavano prive dei requisiti minimi di ammissibilità sanciti dalla lex
specialis.
In
particolare si evidenzia che , fra i requisiti minimi di ammissibilità
dell’offerta, devono essere annoverati anche quelli derivanti dalle prescrizioni
regionali della Carta dei servizi dei provider, richiamate dal Capitolato
speciale e dal disciplinare di gara.
Si
sottolinea che il Capitolato prevede che : “con riferimento alle prescrizioni
regionali, ciascun aderente ( Azienda sanitaria regionale ) dovrà acquistare i
servizi del Service provider aggiudicatario del lotto di appartenenza
dell’aderente stesso”.
Si sostiene
che il richiamo alle “prescrizioni regionali” imponesse il rispetto da parte
degli offerenti, delle disposizioni regionali regolanti gli aspetti
organizzativi, tecnici e normativi relativi ai provider che forniscono servizi
alle Aziende sanitarie.
Tali aspetti
sostanziavano quindi uno standard minimo di qualità che gli offerenti avrebbero
dovuto assicurare nelle rispettive offerte, non essendo perciò ammissibili
proposte che avessero considerato un peggioramento di tali parametri
inderogabili.
La stessa
Commissione di gara , nella valutazione delle offerte tecniche , aveva tenuto
conto delle prescrizioni regionali come livello minimo di qualità da garantire.
La
Commissione aveva rilevato nella seduta del 29 febbraio 2008, analizzando “
Caratteristiche e qualità del servizio provider proposto dalla ditta BCS” che
esso avrebbe comportato un “lieve miglioramento degli standard regionali”
mentre la proposta DSC avrebbe comportato un “consistente miglioramento” e che
in generale tutte le proposte era presentate nel rispetto di modalità e tempi
previsti dal contratto regionale.
Il
Disciplinare di gara poi aveva previsto quale requisito di ammissione
l’iscrizione della ditta nell’albo dei provider abilitati a fornire servizi di
assistenza e servizi di rete agli aderenti al programma CRS-SISS della Regione
Lombardia”.
Il rispetto
delle prescrizioni regionali costituiva requisito per l’iscrizione all’albo,
con ciò confermando la circostanza che la Carta dei servizi regionali dovesse
assumersi come documento individuante i requisiti minimi......