MOTIVAZIONI DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
FINANZIAMENTI PER I PROGETTI DI COESIONE SOCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 522/07
Reg.Dec.
N. 3583 Reg.Ric.
ANNO 2006
Disp.vo 608/2006
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3583/2006 proposto
da Ferrovial Agroman s.a., in persona del legale rappresentante in carica, in
proprio e quale mandataria dell’a.t.i. costituita con la Salvatore Matarrese
s.p.a., e da Salvatore Matarrese s.p.a., in persona del legale rappresentante
in carica, entrambe rappresentate e difese dall’avvocato Mauro Ciani e
dall’avvocato Alessandro Alessandri, ed elettivamente domiciliate presso lo
studio di quest’ultimo, in Roma, Piazza Carracci, n. 1;
contro
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona
del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco
Saverio Mussari, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo,
in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;
Italferr s.p.a., in persona del legale
rappresentante in carica, non costituita;
e nei confronti di
Consorzio Stabile T. & T, in persona del
legale rappresentante in carica, in proprio e quale mandatario dell’a.t.i. con
IPA Precast s.p.a. e Fersalento s.p.a., in persona dei rispettivi legali
rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano
Vinti ed Elia Barbieri, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in
Roma, via Emilia, n. 88;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del Lazio – Roma,
sez. III ter, 16 gennaio 2006 n. 304, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Rete
Ferroviaria italiana s.p.a. e del raggruppamento controinteressato;
viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti tutti gli atti
della causa;
relatore alla pubblica
udienza del 5 dicembre 2006 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi
l'avvocato Alessandri per le società appellanti, l’avv. Mussari per
l’appellata, l’avv. Fantola su delega dell’avv. Vinti per il raggruppamento
controinteressato;
ritenuto e considerato
quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Italferr s.p.a.
indiceva procedura ristretta avente ad oggetto appalto integrato per la
progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di raddoppio della linea
ferroviaria Caserta – Foggia nel tratto tra la progressiva km. 6,200 e la
progressiva 29,150, per un importo complessivo a base di gara di euro
165.471.012,31.
Il raggruppamento temporaneo
capitanato da Ferrovial Agroman risultava classificato al primo posto con un
ribasso del 25,2453%.
L’offerta veniva sottoposta a
verifica di anomalia.
A seguito di contraddittorio
scritto e orale, nella seduta del 7 settembre 2005 la commissione di gara, alla
presenza dei rappresentanti delle imprese, dichiarava l’anomalia dell’offerta
dell’Ati Ferrovial Agroman e aggiudicava l’appalto al concorrente secondo
classificato, odierno controinteressato.
Con lettera dell’8 settembre
2005 veniva comunicata all’ATI l’esclusione per anomalia.
A seguito di istanza di
accesso inoltrata il 28 settembre 2005, in data 7 ottobre 2005 l’a.t.i.
conosceva la motivazione del giudizio di anomalia, emergente dalla relazione di
sintesi del 31 agosto 2005.
Con ricorso notificato il 6 e
7 dicembre 2005, l’a.t.i. impugnava gli atti di gara e, segnatamente, la
propria esclusione per anomalia e i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria
e definitiva.
Il T.a.r. adito, con la
sentenza in epigrafe, dichiarava il ricorso irricevibile.
2. Ha proposto appello
l’originaria ricorrente.
Contesta la declaratoria di
irricevibilità e ripropone, nel merito, le censure di cui al ricorso di primo
grado.
3. La declaratoria di
irricevibilità del ricorso di primo grado è erronea.
3.1. Il T.a.r. ha
osservato che sin dal 7 – 8 settembre l’a.t.i. ha avuto conoscenza del
provvedimento di esclusione per anomalia.
Pertanto, il termine per
impugnare decorrerebbe da tale data.
La successiva conoscenza
della motivazione giustificherebbe solo la proposizione di motivi aggiunti di
ricorso, fermo l’onere di tempestiva impugnazione dell’atto lesivo.
Ad avviso del T.a.r. quanto
meno in data 28 settembre 2005, quando fu proposta istanza......