MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO E CONTRIBUTI CONCESSORI
TARIFFE IDRICHE: NON IMPUGNABILI LE DELIBERE ATO
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 129 del 2003 proposto
da
BISIGNANO
DOMENICO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Diego Piselli e Giovanni Carattoni,
con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Brescia, Corso Magenta
n. 43/d;
contro
COMUNE DI BERGAMO,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso
dall’avv.to Vito Gritti, con domicilio eletto presso la Segreteria della
Sezione in Brescia, Via Malta n. 12;
per
l’annullamento
del provvedimento del Dirigente del
Settore Edilizia Privata del Comune di Bergamo in data 14/11/2002 n. 3554 rep.,
che ha imposto il versamento degli oneri di urbanizzazione per un cambio di
destinazione d’uso non accompagnato da opere edilizie;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visti gli
atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio del Comune di Bergamo;
Udito il ref. dott. Stefano Tenca,
designato relatore per l’udienza del 25/2/2005;
Ritenuto in fatto ed in diritto
quanto segue:
FATTO
Il ricorrente – proprietario di un
appartamento localizzato nel centro di Bergamo – ha modificato la preesistente
destinazione residenziale realizzandovi lo studio per la propria attività
professionale di dottore commercialista.
In punto di fatto egli ha
rappresentato quanto segue:
-
che con comunicazione in data 6/9/2001, l’amministrazione
comunale è stata avvertita della sua intenzione di mutare la destinazione d’uso
dell’alloggio di proprietà;
-
che l’unità immobiliare ha una dimensione inferiore ai
150 m²;
-
che non è stata compiuta alcuna opera edilizia;
-
che nella zona B, ove insiste l’appartamento, il vigente
P.R.G. ammette indistintamente gli immobili a destinazione residenziale e
quelli a destinazione direzionale.
Con il provvedimento gravato, il
Comune ha imposto il pagamento di € 3.971,35 a titolo di contributo per le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Con ricorso notificato in data
10/1/2003, tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, il
Sig. Bisignano......