NATURA NON TRIBUTARIA DELLA COSAP
LIMITI ALL'INTERCONNESSIONE TRA BANCHE DATI PUBBLICHE
SENTENZA N
SENTENZA N. 64
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
-
Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
-
Luigi MAZZELLA "
-
Gaetano SILVESTRI "
-
Sabino CASSESE "
-
Maria Rita SAULLE "
-
Giuseppe TESAURO "
-
Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre
2005, n. 248, promosso con ordinanza depositata il 2 novembre 2006 dal
Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il Condominio di Viale
Mazzini n. 119, il Comune di Roma ed altra parte, iscritta al n. 459 del
registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2007.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto in fatto
1. – Nel corso di un giudizio, nel quale
un contribuente aveva proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.
615 del codice di procedura civile nei confronti del Comune di Roma, il
Tribunale ordinario di Roma, con ordinanza depositata il 2 novembre 2006, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 102, secondo comma, e 25, primo comma,
della Costituzione, questioni di legittimità dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall'art. 3-bis, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
2 dicembre 2005, n. 248 –, nella parte in cui stabilisce, nel secondo periodo
del comma 2, che appartengono alla giurisdizione tributaria anche le
controversie relative alla debenza del suddetto canone.
2. – Il Tribunale rimettente premette, in
punto di fatto, che: a) la controversia riguarda la contestazione, da parte del
contribuente, del diritto del Comune di Roma a procedere alla riscossione
coattiva, mediante cartella di pagamento, del canone per l'occupazione di spazi
ed aree pubblici (COSAP) relativo all'anno 2000; b) il Comune ha
preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adíto, essendo
la controversia devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie in
forza del novellato art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
3. – Il giudice a quo premette altresí, in punto di diritto, che: a) le commissioni
tributarie sono organi giurisdizionali «pienamente compatibili» con il dettato
costituzionale, essendo preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione
(Corte costituzionale, sentenze n. 196 del 1982; n. 215 del 1976; ordinanze n.
144 del 1998; n. 351 del 1995); b) la loro giurisdizione deve ritenersi
limitata alle controversie attinenti alla «materia tributaria» e ciò
«costituisce garanzia di compatibilità con il divieto di istituzione di nuovi
giudici speciali» (ordinanza n. 144 del 1998).
4. – Quanto alla non manifesta
infondatezza delle questioni, il rimettente afferma, sulla base delle indicate
premesse, che la disposizione censurata – nello stabilire che «appartengono
alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni» –
attribuisce alla cognizione delle commissioni tributarie prestazioni che,
secondo la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, non
hanno natura tributaria (sentenze n. 14864 del 2006; n. 1239 del 2005; n. 12167
del 2003) ed ineriscono a diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione del
giudice ordinario. La norma denunciata comporterebbe, pertanto, lo “snaturamento”
della giurisdizione tributaria e, quindi, la violazione sia del divieto di
costituzione di nuovi giudici speciali (art. 102, secondo comma, Cost.), sia
del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo
comma, Cost.).
Né,
per il giudice a quo, tali dubbi di
costituzionalità sono superati dalla giurisprudenza delle sezioni unite della
Corte di cassazione (sent. n. 4895 del 2006), la quale, in forza dell'argomento
secondo cui «i “canoni” indicati nella disposizione [...] attengono tutti ad
entrate che in precedenza rivestivano indiscussa natura tributaria», ha
ritenuto manifestamente infondata un'analoga questione di legittimità
costituzionale in tema di giurisdizione tributaria sulla tariffa di igiene
ambientale (TIA). Ad avviso del rimettente, infatti, detta giurisprudenza non
solo si pone «in netto contrasto [...] con le pronunce specifiche in tema di
COSAP innanzi richiamate», ma non tiene neppure conto dell'alternatività –
prevista dalla normativa vigente – tra TOSAP e COSAP.
Quanto alla rilevanza, infine, il
Tribunale di Roma osserva che «qualunque decisione […] non potrà prescindere
dall'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto», eccezione
la cui fondatezza dipende dall'applicabilità, nel giudizio principale, della
disposizione censurata.
5. – Il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è
intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale ed ha chiesto
dichiararsi l'infondatezza delle sollevate questioni.