NIENTE IRAP A CARICO DEL LAVORATORE PER I COMPENSI AGGIUNTIVI
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DELIBERAZIONE n
DELIBERAZIONE n. 6/2009/PAR
Repubblica Italiana
la
Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per il Molise
nell’adunanza del 24 febbraio 2009
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composta dai magistrati:
avv. Mario Casaccia
Presidente
dott. Silvio Di Virgilio Consigliere, relatore
dott. Giuseppe Di Benedetto Referendario, relatore
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VISTO l’art. 100, comma 2, della
Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi
sulla Corte dei Conti, approvato con R. D. del 12 luglio 1934, n. 1214 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.
20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
Conti;
VISTO il Regolamento n. 14/2000
per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti,
approvato con delibera dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 16
giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.
131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica
alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la deliberazione della Sezione
delle Autonomie approvata
nell’adunanza del 27 aprile 2004
avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l’esercizio dell’attività
consultiva;
VISTA la richiesta di parere
formulata dalla Provincia di Campobasso
con nota prot. n. 0007034 del 5 febbraio 2009, registrata al protocollo di
questa Sezione n. 417/PAR del 15 febbraio 2009, riguardante l’applicazione del
fondo incentivante da ripartire a favore degli interessati alla progettazione
interna di opere e lavori ai sensi dell’ art. 18 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, oggi sostituito dall’art. 92, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006.
VISTA
l’ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 5/ORD/2009
del 16 febbraio 2009 che ha fissato per il giorno 24
febbraio 2009 la convocazione del Collegio per l’adunanza della Sezione;
UDITI i magistrati relatori.
RITENUTO
IN FATTO
La
Provincia di Campobasso con nota prot. n. 7034 del 5 febbraio 2009, registrata
al protocollo di questa Sezione n. 417/15 PAR del 15 febbraio 2009, ha
inoltrato richiesta di parere riguardante l’applicazione del fondo incentivante
da ripartire a favore degli interessati alla progettazione interna di opere e
lavori ai sensi dell’ art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, oggi
sostituito dall’art. 92, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006.
L’ente in particolare chiede se la
quota percentuale dell’importo posto a base di gara dell’opera o del lavoro, da
ripartire tra i dipendenti impiegati della progettazione interna debba
comprendere, oltre all’ammontare degli oneri previdenziali ed assistenziali,
anche la quota che la Provincia
deve versare quale soggetto
passivo dell’IRAP.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con
riferimento alla richiesta di parere, va pregiudizialmente esaminata la
questione di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
Quanto
al primo aspetto, la Sezione rileva che la richiesta di parere proviene dal
Presidente della Provincia, organo che istituzionalmente rappresenta l’ente
locale, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del T.U.E.L., così soddisfacendo il
requisito di legittimazione attiva richiesto dall’art. 7, comma 8, della Legge
5 giugno 2003, n.131 (meglio nota come legge La Loggia).
Va
ricordato, peraltro, che le richieste di parere dovrebbero, di norma, essere
formulate da Comuni, Province e Città metropolitane tramite il Consiglio delle
Autonomie locali e che, solo in via sussidiaria laddove non ancora istituiti
(come nel caso in esame), esse possono provenire direttamente dai predetti enti
locali.
Con
riferimento al secondo aspetto, la Sezione ritiene sussista anche il requisito
di ammissibilità oggettiva del parere, essendo la questione riferita all’interpretazione
di una norma giuridica e, segnatamente,
dell’art. 92, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006, che concerne modalità
di utilizzo delle risorse pubbliche. La questione oggetto del parere rientra,
quindi, nell’ambito della contabilità pubblica così come delimitato dalla Sezione
Autonomie nell’atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e, da ultimo, nella
deliberazione n. 5/2006 del 10 marzo 2006.
La
richiesta di parere, connotata da una formulazione “generale”, infine,
non afferisce
a specifiche concrete
attività gestionali e
non risulta
interferire con le funzioni......