NO A SUPERFICI MINIME PER NEGOZI DI VICINATO
Pubblicazione sull’albo pretorio on-line di deliberazioni contenenti dati personali
BOLLETTINO N
BOLLETTINO
N. 51 DEL 9 GENNAIO 2012 71
AS900 – COMUNE DI LUCCA -
REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE
Roma
4 gennaio 2012
Sindaco
del Comune di Lucca
L’Autorità
ha ricevuto una segnalazione, da parte del titolare di un esercizio di vicinato
per la vendita di prodotti di gastronomia nel Comune di Lucca, nella quale si
lamentano presunte distorsioni della concorrenza che deriverebbero dalla
recente modifica dell’art. 17 del Regolamento Comunale sugli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande1, in particolare laddove la suddetta modifica avrebbe
previsto che gli arredi degli esercizi di vicinato non possono coincidere con
le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione,
ossia tavoli e qualsiasi tipo di seduta.
Inoltre,
nella medesima segnalazione sono stati evidenziati gli effetti restrittivi
della previsione del Regolamento comunale nella parte in cui lo stesso dispone
che l’apertura di un ristorante sia condizionata ad una superficie minima di
somministrazione pari a 165 m2.
Nel
merito, nella sua adunanza del 21 dicembre 2011, l’Autorità ha ritenuto di
dover formulare il presente parere motivato, ai sensi dell’articolo 21 bis della
legge n. 287/90, così come introdotto dal decreto legge 6 dicembre 2011, n.
2012, in ordine ai possibili effetti restrittivi della concorrenza delle
suddette previsioni del Regolamento comunale.
In
tale prospettiva, deve essere anzitutto evidenziato come il d.l. 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, all’art. 3 preveda che
negli esercizi di vicinato sia consentito il consumo immediato dei prodotti di
gastronomia, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda e osservando delle
prescrizioni igienico-sanitarie, con la sola esclusione del servizio assistito
di somministrazione.
In
merito al contenuto di tale norma, la Circolare esplicativa del Ministero dello
Sviluppo
Economico
n. 3603/C del 28 settembre 2006 ha poi chiarito che nei locali degli esercizi
di vicinato gli arredi non possono coincidere con le attrezzature
tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, né può essere
ammesso il servizio assistito.
Fermo
restando quanto sopra, la medesima Circolare ha infine evidenziato che è “ammissibile […] l’utilizzo negli
esercizi di vicinato di piani di appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza ed
alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a
perdere”.
Pertanto,
la Circolare se da un lato ha escluso che negli esercizi di vicinato possa
essere ammesso il servizio assistito, dall’altro non ha espressamente vietato
che il consumo sul posto possa svolgersi attraverso l’utilizzo di sedute.
A
quest’ultimo proposito, infatti, in relazione agli arredi degli esercizi di
vicinato, la Circolare si è limitata ad indicare come questi ultimi, svolgendo
un’attività di vendita e non tipicamente di
somministrazione,
non possano utilizzare gli arredi-tipo di un esercizio di somministrazione,
senza tuttavia introdurre il divieto esplicito di utilizzare una qualsiasi
tipologia di seduta, quanto meno in ausilio al consumo sui piani d’appoggio.
In
ogni caso, il recente decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
legge 14 settembre 2011, n. 148, al Titolo II, art. 3, ha espressamente
previsto il principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata
sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla
legge, concedendo ai Comuni un anno dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione per adeguare i propri ordinamenti al medesimo principio.
Ancora
più recentemente, il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, all’art. 34, comma
2, ha previsto che la disciplina delle attività economiche debba essere
improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di
svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale,
costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che
possono giustificare l’introduzione di atti amministrativi di assenso o
autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Tanto
premesso in punto di diritto, deve rilevarsi come, nella misura in cui limita
l’esercizio delle attività economiche degli esercizi di vicinato in assenza di
un espresso divieto posto da una norma di legge (ad esempio, correlato ad
esigenze di protezione della salute umana, ecc.), la modifica apportata al
Regolamento comunale appaia in grado di determinare un ingiustificato
svantaggio competitivo a danno di tale tipologia di esercizi commerciali.
Sul
punto, l’Autorità ritiene, dunque, che agli esercizi di vicinato non debba
essere preclusa la
possibilità
di utilizzare i propri arredi, ivi compresi tavoli e sedute, ai fini del
consumo immediato dei prodotti di gastronomia da parte della propria clientela.
Infine,
con specifico riferimento alla previsione del Regolamento comunale secondo cui
l’apertura di un ristorante è condizionata ad una superficie minima di
somministrazione pari a 165 m2, si rileva come la stessa appaia in grado di
rappresentare una barriera all’accesso all’attività di ristorazione, senza che
vi siano, peraltro, peculiari ragioni sottese all’opportunità della medesima previsione.
In
merito a tale previsione, l’Autorità ritiene che l’individuazione della
superficie da riservare
all’attività
economica debba essere rimessa alla libera iniziativa di ciascun soggetto
attivo sul
mercato,
quando non trovino giustificazione, come nel caso di specie, previsioni che
definiscono per via regolamentare superfici minime di riferimento.
Ai
sensi del citato art. 21 bis, comma 2, della legge n. 287/90,
codesta amministrazione deve
comunicare
all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente
parere, le iniziative adottate in relazione alle problematiche sopra
evidenziate.
Laddove
entro tale termine essa non dovesse conformarsi ai principi concorrenziali
sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta
giorni.
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Pitruzzella
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1
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 22 gennaio 2009.
2
In Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 251.
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