NO AD ACCERTAMENTI SANITARI GENERALIZZATI
DURC: DIFFUSE LE ISTRUZIONI PER IL RILASCIO
Luoghi di lavoro: accertamenti della tossicodipendenza per particolari
addetti - 15 dicembre 2005
Luoghi di
lavoro: accertamenti della tossicodipendenza per particolari addetti - 15
dicembre 2005
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e
del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Vista la richiesta di parere del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
Visto l'articolo 125 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza;
Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO:
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del
Garante su uno schema di regolamento che individua le categorie di lavoratori
destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la
salute dei terzi, da sottoporre ad accertamento dell'assenza di
tossicodipendenza, nonché la periodicità e le modalità di tali accertamenti.
OSSERVA:
1. Considerazioni generali
La disposizione del decreto del 1990 (art. 125 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309) che trova ora attuazione riguarda una tematica di particolare
delicatezza che ha implicazioni rilevanti sia per la sicurezza, l'incolumità e
la salute di terzi e della collettività, sia per i diritti fondamentali dei
lavoratori interessati.
Gli accertamenti in esame, comprensivi di prelievi ed analisi, rappresentano un
"trattamento sanitario" alla luce anche di quanto rilevato dalla
giurisprudenza costituzionale (art. 32 Cost.; cfr. sentenza Corte cost. n.
218 del 1994). La legge può imporli in ragione di rilevanti necessità di
terzi o della collettività, ma sul presupposto del rispetto delle persone che
vi vengono sottoposte e, pertanto, di un'efficace protezione, in particolare,
della loro dignità e riservatezza, anche per prevenire ingiustificate
discriminazioni o emarginazioni nella vita lavorativa e di relazione. Assume,
quindi, particolare rilievo la circostanza che gli accertamenti sull'assenza di
tossicodipendenza siano improntati a garantire in modo efficace anche i diritti
dei lavoratori interessati, considerata la particolare natura dei dati trattati
che possono essere idonei a rivelare lo stato di salute.
Il trattamento di dati personali relativo agli accertamenti in esame deve
essere effettuato da datori di lavoro e strutture sanitarie per tutelare la
sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi e della collettività, ed è
previsto da una disposizione di legge (art. 125 d.P.R. n. 309/1990; artt.
11, comma 1, lett. a), 18, 19 e 20 del Codice).
Secondo i ministeri interessati, le attività lavorative che comportano un
elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi sono
individuate in quelle elencate nell'allegato I allo schema di decreto.
Gli accertamenti sanitari verrebbero disposti, stante la formulazione della
disposizione di legge che si intende attuare, solo nei confronti di
"lavoratori" destinati alle predette attività; non sarebbero
interessati, invece, né coloro che svolgono le medesime attività in proprio, né
il datore di lavoro che le esegua personalmente.
2. Ambito e modalità degli accertamenti
Il presente parere è reso solo per i profili di competenza del Garante.
Va a tal fine rilevato che alcune disposizioni dello schema riguardanti
l'individuazione dei lavoratori interessati o i casi in cui gli accertamenti
sanitari dovrebbero essere effettuati, devono essere riformulate in ossequio al
principio di proporzionalità nel trattamento dei dati personali (art. 11,
comma 1, lett. d), del Codice, in riferimento agli artt. 3 e 5, comma 3 dello
schema).
Le specificazioni di seguito indicate sono necessarie anche nella prospettiva
dell'impostazione armonica di altri tipi di accertamenti sanitari obbligatori
di cui dovrebbero essere disciplinati analogamente alcuni profili (in
particolare, in materia di controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro -art.
15 l. 30 marzo 2001, n. 125- e di trasmissione dell'infezione da Hiv -cfr. art.
5 l. 5 giugno 1990, n. 135-).
In questa prospettiva, deve essere meglio tipizzata la previsione (art. 5,
comma 3, lett. a)) che impone esami complementari tossicologici a carico
del lavoratore il quale presenti "sintomi di tossicodipendenza",
previsione che risulterebbe di problematica applicazione e non conforme alla
norma primaria da attuare. Deve risultare più evidente che gli esami
complementari vanno eseguiti solo se ricorrono fattori sintomatici di una
"dipendenza" da sostanze stupefacenti o psicotrope, anziché solo di
un uso -anche occasionale- delle sostanze medesime. Tale specificazione va
apportata nello schema, non apparendo sufficiente né un rinvio al decreto sulle
procedure analitiche (art. 8, comma 4), né l'applicazione dell'altro
d.m. del Ministro della salute che verrebbe applicato provvisoriamente (v.
art. 12, comma 2).
Va altresì individuata con precisione la casistica degli incidenti sul lavoro
che possono imporre un esame complementare tossicologico (art. 5, comma 3,
lett. b), dello schema). Attualmente, si prevede che debbano essere sottoposti
a tale esame tutti i lavoratori comunque coinvolti a qualsiasi titolo in un
incidente sul lavoro, anche senza colpa e senza una qualche attinenza ad un
fattore sintomatico di una tossicodipendenza. L'obbligo di sottoporsi ad esame
tossicologico dovrebbe essere invece previsto proporzionatamente solo in
presenza di incidenti che, per le loro caratteristiche e valutando il profilo
comportamentale degli interessati coinvolti, si rivelino appunto sintomatici di
una tossicodipendenza.
3. Trattamento dei dati personali
3.1 Applicabilità del Codice
Il trattamento dei dati personali cui si procederà in applicazione del decreto
è già disciplinato dal Codice in materia di protezione dei dati personali, il
quale individua specifiche regole per i datori di lavoro pubblici e privati e
per le strutture sanitarie riguardo, in particolare, all'adeguata informativa
da fornire ai lavoratori interessati, alle specifiche modalità di trattamento,
alla conservazione dei dati nel tempo, alla necessaria designazione degli
incaricati del trattamento e alle misure di sicurezza (v. anche artt. 20 e
112, comma 2, lett. c), e) ed i), del Codice, in relazione all'individuazione
dei tipi di dati sensibili e di operazioni di trattamento in ambito pubblico).
Si richiama altresì l'attenzione sul requisito della qualità dei dati personali
(art. 11 del Codice) che va rispettato con particolare cura nel
trattamento di quelli in esame, specie per quanto riguarda l'esattezza,
l'aggiornamento, la pertinenza e non eccedenza dei dati. Ciò, anche alla luce
delle conseguenze che si possono trarre dagli accertamenti e dalla circostanza
che il decreto prevede anche che si prendano in considerazione dati relativi a
fenomeni meramente sintomatici (art. 5, comma 3, lett. a), dello
schema).
3.2 Finalità del trattamento dei dati
Appare necessario inserire nel testo una precisa, ed importante, "clausola
di finalità" per affermare che nelle procedure di accertamento
dell'assenza di tossicodipendenza possono essere trattati solo dati personali
indispensabili per perseguire le finalità di cui al decreto e che i medesimi
dati possono essere utilizzati esclusivamente per le medesime finalità di
tutela della sicurezza, incolumità e salute di terzi.
Risulta, altresì, necessario specificare la finalità per la quale i dati del
personale marittimo devono essere comunicati anche al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e da questo ulteriormente utilizzati (art. 8,
comma 9, dello schema).
3.3. Riservatezza del flusso di dati personali
La specifica previsione di riservatezza sull'esito degli accertamenti (art.
8, comma 9, dello schema) deve essere formulata anche in riferimento
all'attività della struttura sanitaria e alle comunicazioni al datore di lavoro
da essa effettuate, oltre che al successivo trattamento dei dati da parte del
datore di lavoro (si veda la simmetrica previsione di riservatezza relativa
alla richiesta di accertamenti: art. 5, comma 4, dello schema). Tale
riformulazione va apportata con specifica attenzione anche ai casi in cui la
struttura sanitaria si avvalga a sua volta di altre strutture convenzionate
(art. 8, comma 2).
3.4 Accertamenti presso forze armate e di polizia
3.5 Occorre prevedere nell'art. 6, comma 1, secondo periodo, dello schema
(tenuto conto dell'art. 1, comma 2), che gli ulteriori accertamenti specifici
presso forze di polizia, forze armate e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono effettuabili solo nei casi previsti dalla normativa di settore.
In conclusione, nel ricordare che l'ulteriore decreto previsto per disciplinare
le "procedure analitiche" degli accertamenti dovrà essere sottoposto
al preventivo parere di questa Autorità, stanti i profili di interesse per il
trattamento dei dati personali (art. 8, comma 4, dello schema), si formula il
parere richiesto con le osservazioni che precedono.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
esprime il parere sullo schema di decreto con le osservazioni di cui ai punti 2
e 3 relative all'individuazione dei lavoratori da sottoporre ad esami
complementari tossicologici, alle finalità del trattamento dei dati, alla
qualità dei medesimi dati, alla riservatezza del loro flusso e ad accertamenti
specifici presso forze armate e di polizia.
Roma, 15 dicembre 2005
Esami di tossicodipendenza sul posto di lavoro
Il Garante: No ad accertamenti generalizzati sui lavoratori
"Gli esami per accertare l'assenza di tossicodipendenza in particolari
categorie di lavoratori devono essere compiuti nel rispetto della dignità e
della riservatezza delle persone coinvolte, anche per prevenire ingiustificate
discriminazioni o emarginazioni nella vita lavorativa e di relazione". Il
Garante per la protezione dei dati personali (composto da Francesco Pizzetti,
Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha espresso il
proprio parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali su uno schema
di regolamento che, in attuazione di un decreto che risale al 1990, individua
le categorie di lavoratori da sottoporre all'accertamento dell'assenza di
tossicodipendenza perché destinati a mansioni che comportano rischi per la
sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi. Si tratta di lavoratori dei
trasporti, della sanità, dell'edilizia e di numerosi altri settori.
Nel parere l'Autorità ha sottolineato la necessità che il regolamento eviti
formulazioni generiche o non rispettose del principio di proporzionalità
rispetto alle finalità dell'esame. Ad esempio, deve essere meglio specificata
la previsione che impone gli esami complementari tossicologici, in
considerazione della loro invasività. In particolare, deve risultare evidente
che questo tipo di esami (successivi alla visita medica) vanno eseguiti solo
quando ci si trovi in presenza di sintomi di una "dipendenza" da
sostanze stupefacenti e non solo di un loro uso, magari occasionale.
"Vanno evitati - commenta Mauro Paissan, relatore del parere -
accertamenti generalizzati e non motivati. E i risultati degli esami devono
essere utilizzati esclusivamente per le finalità di sicurezza della
collettività".
Il Garante chiede inoltre che vengano individuati con precisione i casi di
incidente sul lavoro che possono imporre tali accertamenti e i conseguenti
trattamenti di dati. Nello schema di decreto si prevede, invece, che debbano
essere sottoposti all'accertamento dell'assenza di tossicodipendenza tutti i
lavoratori comunque coinvolti a qualsiasi titolo in un incidente sul lavoro,
anche senza colpa e senza una qualche attinenza a sintomi di tossicodipendenza.
L'obbligo di sottoporsi ad esame tossicologico dovrebbe essere invece previsto,
ha sottolineato il Garante, solo in presenza di incidenti che, per le loro
caratteristiche e in relazione ai comportamenti dei lavoratori coinvolti,
possano derivare da una tossicodipendenza.
Va infine prevista, come stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati
personali, un'adeguata informazione ai dipendenti e i dati possono essere
conservati solo per un tempo limitato.
Roma, 5 gennaio 2006
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