NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA O DI CONCORSO
CONDIZIONI PER LA REVOCA DELLE DIMISSIONI
n
n. 1111/07 Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA
OTTAVA SEZIONE DI NAPOLI
composto dai Signori Magistrati:
Evasio Speranza Presidente
Luigi Domenico Nappi Consigliere
Diego Sabatino Primo
Referendario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 5962/2006 proposto da Archicons engineering
s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Napoli, via Duomo 133, presso lo studio dei procuratori avv.
Ernesto De Maria e Luca Migliore, che la rappresentano e difendono in virtù di
mandato a margine del ricorso introduttivo
contro
Comune di Sessa Aurunca, in persona del sindaco legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, via
Riviera di Chiaia 276, presso lo studio del procuratore avv. Giuseppe Ceceri,
che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di
costituzione e risposta
nonché
Pasquale Mastrominico, in proprio e quale capogruppo della
ATI costituita, elettivamente domiciliato in Napoli, via Toledo 156, presso lo
studio del procuratore avv. Giuseppe Romano, che lo rappresenta e difende in
virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
Mariano Negri, non costituito
Fernanda Mastroianni, non costituita
per l’annullamento, previa
sospensione,
a. del bando di gara per pubblico incanto per
l’affidamento dell’appalto lavori per il recupero, restauro conservativo e
rifunzionalizzazione del Castello ducale, nonché per la realizzazione del Museo
civico in Sessa Aurunca I e II lotto, indetto con determinazione del settore
utilizzazione del territorio del Comune di Sessa Aurunca prot. 417 del 2 maggio
2006;
b. del disciplinare della stessa gara;
c. della disposizione sindacale del 27 giugno 2006, priva
di numero, con la quale sono stati nominati i componenti della commissione di
gara;
d. dei verbali di gara, con cui è stata disposta
l’esclusione della ricorrente e l’aggiudicazione provvisoria della gara all’ATI
Mastrominico;
e. della determinazione prot. 764 del 1 agosto 2006,
con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara all’ATI
Mastrominico;
g. di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o
consequenziale;
Letto il ricorso ed i relativi allegati, e tutti gli atti
di causa;
Data per letta la relazione del primo referendario Diego
Sabatino nella udienza pubblica del 18 dicembre 2006;
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto
Con ricorso iscritto al n. 5962/2006, la parte ricorrente
impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze,
premetteva:
- di aver partecipato alla gara per pubblico incanto
per l’affidamento dell’appalto lavori per il recupero, restauro conservativo e
rifunzionalizzazione del Castello ducale, nonché per la realizzazione del Museo
civico in Sessa Aurunca I e II lotto, indetto con determinazione del settore
utilizzazione del territorio del Comune di Sessa Aurunca prot. 417 del 2 maggio
2006;
- di essere stata esclusa dal prosieguo delle
operazioni di gara, che veniva aggiudicata definitivamente all’ATI
Mastrominico.
Ritenendo illegittimo il comportamento
dell’Amministrazione, instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati
con vittoria di spese processuali.
Si costituiva la parte resistente, Comune di Sessa
Aurunca, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il
ricorso.
All’udienza del 23 ottobre 2006, veniva fissata l’udienza
per la trattazione nel merito ai sensi dell’art. 23 bis della legge T.A.R. con
ordinanza n. 2963/2006.
All’udienza del 18 dicembre 2006, il ricorso è stato
discusso ed assunto in decisione.
Considerato in diritto
1.
Il
ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.
2.
In
via preliminare, occorre dare ragione delle censure della parte resistente, che
evidenzia due ragioni processuali di inammissibilità, entrambe infondate.
1.
Con
la prima si deduce la inammissibilità per prestata acquiescenza alle
statuizioni di gara da parte delle altre imprese che avrebbero costituito
l’ATI.
La censura non ha pregio, atteso che la possibilità di una
futura costituzione di un soggetto diverso, l’ATI appunto, non priva i singoli
partecipanti della propria legittimazione attiva (in particolare,
sull’affermazione che nelle gare per affidamento di appalti pubblici, ciascuno
dei soggetti che hanno chiesto di partecipare dichiarando di volersi riunire in
associazione temporanea in caso di aggiudicazione, è legittimato, come
portatore di un interesse proprio riconosciuto dall'ordinamento, ad impugnare
l'aggiudicazione ad altro concorrente, vedi Consiglio di Stato V, 19 aprile
2005, n. 1805).
2.
Con
la seconda, si evidenzia la carente impugnazione, solo formale, dell’atto di
esclusione dalla gara, atteso che la ricorrente non ne censura i contenuti.
Anche tale preliminare eccezione va respinta. È certamente
vero che il provvedimento di esclusione determina l’interesse a ricorrere del
soggetto (ed anche la decorrenza del termine per proporre l’impugnazione, da
ultimo Consiglio di Stato IV, 31 gennaio 2006, n. 341), ma ciò non implica che
le censure deducibili attengano unicamente questo atto, in quanto ciò verrebbe
a sottrarre gli altri atti del procedimento al sindacato giurisdizionale, in
palese contrasto con la normativa costituzionale. Vero è, invece, che la
eventuale mancanza di censure sull’atto di esclusione è vicenda ex se
neutra che va calata nella questione più generale, ossia nel petitum, ed
è, in questo frangente, del tutto ininfluente in quanto sono fondate proprio le
censure che riguardano intrinsecamente la procedura.
3.
Venendo
al ricorso, è fondato il primo dei motivi di diritto. Con questo la società
ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 107 del
DLvo 267/2000; violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 48 dello
statuto del Comune di Sessa Aurunca; violazione e falsa applicazione dell’art.
4 del DLvo 165/2001; incompetenza; eccesso di potere per erroneità dei
presupposti; difetto di motivazione; carenza di istruttoria; disparità di
trattamento; contraddittorietà; perplessità; sviamento; illogicità;
irragionevolezza; violazione dell’art. 97 della Costituzione. In concreto, la
censura attiene il fatto che la commissione di gara sia stata nominata dal
sindaco anziché dal dirigente preposto al settore.
1.
La
questione va accolta.
È infatti del tutto pacifico che, dopo le riforme degli
anni ’90, l’ordinamento sostenga il principio della separazione delle
attribuzioni spettanti agli organi politici da quelle di competenza degli organi
amministrativi e tecnici. Nel caso degli enti locali, la vicenda appare
particolarmente eclatante. L’art. 107 “Funzioni e responsabilità della
dirigenza” del DLvo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, tra l’altro, affida ai dirigenti “tutti i
compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla
legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo
degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del
segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e
108”, ed in particolare attribuisce (al comma 3) “a) la presidenza delle
commissioni di gara e di concorso”, “b) la responsabilità delle procedure
d'appalto e di concorso” e “c) la stipulazione dei contratti”.
Appare quindi esplicita l’intenzione di sottrarre all’area
politica la gestione delle procedure di gara, ind......