NON DOVUTA ALLE PROVINCE LA QUOTA PARTE TARSU DELLE SCUOLE
ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI IN ECONOMIA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
Parere
n. SRCPIE/17/2009/PAR
La Sezione regionale di controllo per il Piemonte,
nell’adunanza del 12 maggio 2009, composta dai Magistrati:
Dott. Ivo MONFELI Presidente
Dott. Ugo REPPUCCI Consigliere
Dott. Giuseppe Maria
MEZZAPESA Referendario
Dott.
Walter BERRUTI Referendario Relatore
Visto
l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
Visto
il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto
12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994,
n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti;
Visto
il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei
conti, con il quale è stata istituita in ogni regione ad autonomia ordinaria
una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16
giugno 2000 e successive modificazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n.
131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7,
comma 8;
Vista la deliberazione della
Sezione delle autonomie approvata nell’adunanza del 27 aprile 2004 avente ad
oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività
consultiva;
Vista la richiesta proveniente dal
Comune di Chieri n. 6604 del 2 marzo 2009, con cui si chiede quale sia corretta
allocazione in bilancio del contributo di cui all’art. 33-bis del D.L. 31
dicembre 2007 n. 248 conv. in L. 28 febbraio 2008 n. 31 e se detto contributo
debba essere in parte riversato alla provincia ex art. 19 D.Lgs. 30 dicembre
1992 n. 504;
Vista l’ordinanza n. 20/PAR/2009,
con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la
Sezione per l’odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott.
Walter Berruti;
Udito il relatore;
Ritenuto in
FATTO
Il
comune di Chieri pone due quesiti in materia di contributo statale per lo
svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio
di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (art. 33-bis D.L.
31 dicembre 2007 n. 248 conv. in L. 28 febbraio 2008 n. 31), servizio che nella
specie viene svolto da un consorzio. Chiede quale sia corretta allocazione in
bilancio di tale contributo e se detto contributo debba essere in parte
riversato alla provincia ex art. 19 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, che prevede
un tributo annuale a favore delle province a fronte dell'esercizio delle
funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione
dello smaltimento dei rifiuti, dovuto dagli stessi soggetti tenuti al pagamento
della tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La funzione consultiva delle
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’art. 7,
comma 8, della L. n. 131/2003 che dispone che le regioni, i comuni, le province
e le città metropolitane possano chiedere alle dette Sezioni regionali di
controllo pareri in materia di contabilità pubblica.
1. Preliminarmente occorre
verificare la sussistenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo.
1.1. La legittimazione a
richiedere pareri è dei soli enti previsti dalla citata L. n. 131/2003.
La richiesta di parere in esame è
stata formalizzata dal sindaco del comune richiedente.
Sotto il profilo soggettivo,
dunque, essa è ammissibile.
1.2. I pareri sono previsti, dalla
L. n. 131/2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.
L’ambito oggettivo di tale
locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione autonomie nel citato
atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché
nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla “attività finanziaria
che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in
particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione
delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del
patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i
relativi controlli”.
Inoltre, come precisato nei citati
atti di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei
conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di
vista astratto e su temi di carattere generale.
La questione posta, nella specie,
riguarda la gestione del bilancio secondo quanto sopra precisato, pertanto è da
ritenersi ammissibile sotto il profilo oggettivo.
2. Nel merito. Quanto al primo quesito, la Sezione osserva
che a mente dell’art.238 D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 la tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio
di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e pertanto
potrebbe ritenersi corretta la allocazione al titolo III del bilancio (art.165
comma 3 D.Lgs. 267/2000) quale entrata extratributaria da proventi dei servizi
pubblici. Non a caso, quindi, l’art. 33
bis sopra citato userebbe i termini “somma concordata quale importo forfetario
complessivo per lo svolgimento del servizio”, invece che il termine
“contributo”.
Quanto al secondo quesito, la
Sezione osserva che l’art.19 del citato D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, che ha
appunto istituito il tributo a favore delle province a fronte delle competenze
di queste ultime in materia di rifiuti era stato abrogato dalla lettera n) del
comma 1 dall'art. 264 D.Lgs 3 aprile 2006, n.152. La suddetta lettera n) è
stata tuttavia soppressa dal comma 44 dell'art.2 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 che, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, ha fatto salva l'applicazione del tributo in d......