NON E' TRASCRIVIBILE IL "DIVORZIO LAMPO" OLANDESE
VIETATE LE CAUZIONI NELLE GARE DI PROGETTAZIONE
Ministero dell’Interno
Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III – Stato Civile
Prot. n. 200707422-15100/397 Roma, 18 luglio 2007
-AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI
-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
-AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D’AOSTA – Servizio Affari di Prefettura AOSTA
Piazza della Repubblica, 15
e, per conoscenza:
-AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA PALERMO
-AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI
-AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all’Estero e Politiche Migratorie – Uff.III ROMA
-AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Legislativo ROMA
-AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO
SEDE
-ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA
DOCUMENTAZIONE E LA STATISTICA SEDE
-ALL’ANCI
Via dei Prefetti, 46 ROMA
-ALL’ANUSCA
Via dei Mille, 35E/F CASTEL S.PIETRO TERME (BO)
-ALLA DeA – Demografici Associati
c/o Amministrazione Comunale
V.le Comaschi n. 1160 CASCINA (PI)
-ALL’UFFICIO I° - Gabinetto del Capo Dipartimento
SEDE
-AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE
CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
per gli adempimenti di competenza SEDE
CIRCOLARE N. 40
OGGETTO: Matrimonio olandese: disciplina in materia di procedura di
convivenza registrata e di divorzio lampo.
Il Ministero degli Affari Esteri ha portato a conoscenza della scrivente
Direzione la sussistenza di alcune richieste di trascrizione di provvedimenti
di cessazione degli effetti del matrimonio ottenuti in Olanda attraverso la
c.d. procedura del “divorzio lampo”, in merito ai quali si fa presente quanto
segue.
In particolare, ai sensi della legge olandese è possibile che in relazione ad un
vincolo matrimoniale, precedentemente registrato in Italia, i coniugi decidano
di trasformare il matrimonio in convivenza registrata mediante semplice
comunicazione all’ufficiale dello stato civile. Tale convivenza registrata può
poi essere cessata senza particolari formalità, con atto notarile e gli ex
coniugi richiedono poi la trascrizione della cessazione degli effetti del
matrimonio in Italia.
Vista la delicatezza della materia e l’importanza della questione, che potrebbe
proporsi anche per altri paesi, si ritiene opportuno indicare le seguenti linee
guida, alle quali gli ufficiali dello stato civile dovranno attenersi, fino
alla eventuale emanazione di una normativa italiana in materia.
Allo stato attuale della normativa italiana, lo scioglimento del vincolo
matrimoniale con la c.d. procedura del “divorzio lampo” olandese, o simile,
appare chiaramente non trascrivibile per i seguenti motivi.
Innanzitutto, nel caso di matrimonio tra cittadini italiani, la legge
applicabile, ex art. 29 L. 218/1995 è quella italiana e pertanto nessun
riconoscimento può essere concesso a fattispecie normative al momento al di
fuori dell’ordinamento giuridico nazionale. La medesima considerazione è
applicabile ad un matrimonio tra un cittadino italiano ed un cittadino straniero,
nel caso in cui la vita matrimoniale sia prevalentemente localizzata in Italia.
Quanto sopra al fine di evitare abusi e atteggiamenti di “forum shopping” già
avvenuti nel passato per il divorzio.
Per quanto riguarda le diverse ipotesi nelle quali la normativa olandese fosse
invece applicabile, ad esempio in caso di matrimonio tra un italiano ed un
olandese con vita matrimoniale prevalentemente localizzata in Olanda, si
ritiene comunque non trascrivibile in Italia sia la decisione di “derubricare”
il vincolo da matrimonio a convivenza registrata, sia il successivo
provvedimento di scioglimento della convivenza registrata.
Infatti, per quanto riguarda la decisione dei coniugi di trasformare il vincolo
matrimoniale in convivenza registrata, questa decisione è chiaramente contraria
all’ordine pubblico italiano il quale, in relazione al matrimonio, riconosce il
divorzio o la separazione, ma non la trasformazione del vincolo in un diverso
istituto. Ovviamente la situazione potrebbe cambiare a seguito di possibili
modifiche normative, ma al momento, non sussistono norme che consentano di
trascrivere e di dare un qualche effetto alla trasformazione da matrimonio a
convivenza registrata.
Per quanto riguarda, invece, la cessazione degli effetti della convivenza registrata,
anche questo atto appare non trascrivibile. Infatti, in primo luogo non
esistendo nell’ordinamento italiano la figura della convivenza registrata,
risulta di fatto impossibile trascrivere sia l’inizio della medesima sia la sua
cessazione. In secondo luogo, la procedura vigente in detto Paese è utilizzata
al fine di evitare il controllo giudiziale sul divorzio e proprio tale intento
lo pone inevitabilmente in contrasto con l’ordine pubblico italiano il quale,
anche nelle ipotesi di divorzio congiunto richiede comunque un controllo
giudiziario sulle condizioni del divorzio.
Si pregano le SS.LL. di volere comunicare quanto sopra ai Sigg.ri Sindaci e,
stante la delicatezza della materia di cui trattasi di voler vigilare sul
corretto adempimento delle disposizioni impartite con la presente circolare
IL DIRETTORE CENTRALE
(Annapaola Porzio)
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