NON IMPONIBILITA’ IRAP DELLE SPESE PER DISABILI
ACCANTONAMENTO RISORSE PER RICORSI GIURISDIZIONALI
Risoluzione del 26/11/2004 n
Risoluzione del 26/11/2004 n. 142
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto:
Istanza di Interpello X Ente Z Determinazione della base imponibile IRAP -
Articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Assunzione
Disabili
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Con l'istanza di interpello concernente l'esatta applicazione dell'articolo 11
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'Ente Z e' tenuto per obbligo di legge ad avere alle proprie dipendenze
lavoratori appartenenti alla categoria di cui all'articolo 1 della legge 12
marzo 1999, n. 68 recante " Norme per il diritto al lavoro dei
disabili".
L'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, prevede che nella determinazione della base imponibile dell'imposta
sulle attivita' produttive (IRAP) sono ammessi in deduzione, tra l'altro, le
spese relative ai lavoratori disabili.
Le istruzioni allegate al modello per la compilazione della dichiarazione IRAP
fanno riferimento alla nozione di disabile accolta, nella normativa attualmente
vigente, dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
L'Ente chiede di conoscere se per l'individuazione della categoria dei disabili
- cui la norma fiscale collega la possibilita' di portare in deduzione dalla
base imponibile IRAP le spese sostenute dal datore di lavoro - si debba far
riferimento esclusivamente ai dipendenti disabili cosi' come definiti
dall'articolo 1 della legge n. 68 del 1999 oppure si possa far riferimento
anche ai soggetti che l'ente ha assunto in base alle previdenti disposizioni
recate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Ente Z ai fini della copertura della quota di posti riservati al personale
disabile, considera nel novero anche i dipendenti assunti in forza delle
disposizioni recate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, in osservanza
dell'articolo 11 del DPR 10 ottobre 2000, n. 333, che testualmente prevede
" i datori di lavoro pubblici e privati, ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, possono
computare i lavoratori disabili gia' occupati ai sensi della legge sul
collocamento obbligatorio".
Pertanto l'Ente ritiene di poter portare in deduzione le spese relative a tutti
i disabili impiegati nel periodo di imposta purche' i medesimi, al momento
dell'assunzione, siano stati in possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa sul collocamento obbligatorio.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'individuazione delle persone disabili e' operata, nell'ordinamento vigente,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo cui
appartengono alla categoria, oltre quelle ivi espressamente menzionate,
"le persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino
una riduzione della capacita' lavorativa del 45 per cento,...."
Tuttavia, la maggior parte dei soggetti disabili attualmente alle dipendenze
dell'ente interpellante e' stata assunta in base alle disposizioni di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482 (legge abrogata dall'articolo 22 della legge n. 68
del 1999) che, all'articolo 5, prevedeva
"sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni
fisiche che ne riducano la capacita' lavorativa in misura non inferiore ad un
terzo".
Detta disposizione, quindi, richiedeva una percentuale di invalidita' inferiore
a quella prevista dall'attuale normativa.
L'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 - come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 23
dicembre 2000, n. 388 - prevede che nella determinazione della base imponibile
dell'imposta sulle attivita' produttive (IRAP) "sono ammessi in deduzione
i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro,
le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale
assunto con contratti di formazione lavoro".
Detta disposizione consente, pertanto, di ammettere in deduzione nella
determinazione della base imponibile IRAP anche le spese relative ai lavoratori
disabili.
Tuttavia, il legislatore fiscale non individua i disabili, ne' precisa i
criteri che devono essere seguiti per un'esatta identificazione della
categoria. Conseguentemente, al fine di dare contenuto concreto al termine e
definire il soggetto disabile, occorre far riferimento alla
normativa che disciplina il settore.
Al riguardo e' stato sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
il quale ha espresso il parere secondo cui, nel caso in esame, per
l'identificazione delle categorie di disabili, le cui spese possono essere
portate in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP dal datore
di lavoro, occorre far riferimento, oltre ai soggetti definiti dall'articolo 1
della legge n. 68 del 1999, anche a quelli assunti ai sensi della previgente
legge n. 482 del 1968.
Il Ministero ha motivato il proprio convincimento osservando che l'articolo 18
della legge n. 68 del 1999, concernente le disposizioni transitorie e finali,
al comma 1 stabilisce che " i soggetti gia' assunti ai sensi delle norme
sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio
anche se superano il numero di unita' da occupare in base alle aliquote
stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento
dell'obbligo stabilito dalla stessa".
Lo stesso Ministero ha evidenziato, inoltre, che nel passaggio dalle vecchie
liste del collocamento obbligatorio ai nuovi elenchi e' stata dichiarata la
validita' delle esistenti graduatorie con una nuova graduatoria unica, dove
vengono riportati i vecchi ed i nuovi iscritti, in aderenza a quanto previsto
dalla legge.
Cio' posto, alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali ed attesa la ratio dell'articolo 11 del decreto legislativo
n. 446 del 1997, che e' quella di introdurre una misura che riduce il costo del
lavoro rendendo meno oneroso l'inserimento dei disabili, la scrivente ritiene
che l'ente interpellante puo' portare in deduzione sia le spese sostenute per
il personale disabile individuato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 68
del 1999, sia le spese per i disabili che al momento dell'assunzione, effettuata
prima dell'entrata in
vigore della predetta legge n. 68 del 1999, erano in possesso dei requisiti
stabiliti dalla legge n. 482 del 1968.
......