NON SI POSSONO CONCEDERE PRESTITI ALLE SOCIETA' CONTROLLATE
ANOMALIA DELLE OFFERTE E CONTROLLO REQUISITI: ALCUNE NOVITA'
Deliberazione n° 040/2009/PAR
Deliberazione n° 040/2009/PAR
REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO PER IL VENETO
Nell’adunanza del 6 maggio 2009, composta da:
Bruno PROTA Presidente
Aldo CARLESCHI Consigliere
Luca FAZIO Referendario
relatore
Francesco ALBO Referendario
Daniela MORGANTE Referendario
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO
il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio
1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20,
recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione
delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata
istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di
controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto del
Presidente della Corte dei conti 21 dicembre 2000, che ha disposto
l’insediamento delle Sezioni regionali di controllo dal 1° gennaio 2001;
VISTA la legge 5 giugno 2003,
n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, ed, in particolare, l’art.
7, comma 8°;
VISTI gli indirizzi e criteri
generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvati dalla Sezione delle
Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004;
VISTA la richiesta di parere inoltrata
dal Sindaco del Comune di Vicenza (VI) prot. n. 20320 del 2.4.2009, pervenuta
in data 6.4.2009 al prot. n. 2402/9;
VISTA
l’ordinanza del Presidente di questa
Sezione di controllo n. 29/2009/PAR del 5 maggio 2009 per la convocazione dell’adunanza odierna;
UDITA la relazione del magistrato
relatore
FATTO
La richiesta di parere a
riferimento proveniente dal Sindaco di Vicenza viene prospettata al fine di
conoscere se il Comune possa concedere ed entro quali limiti un prestito ad una
società partecipata direttamente dallo stesso.
In particolare, nel quesito
si evidenzia che:
-
il Comune di Vicenza
possiede una società per azioni a capitale interamente partecipato dal Comune
ed il consiglio comunale svolge sulla società il controllo analogo ai sensi di
legge;
-
la società, anche tramite
società controllate, svolge servizi pubblici locali in house per conto del
Comune quali energia elettrica, gas, servizio idrico, igiene ambientale,
trasporti, manutenzioni e così via;
-
il Comune è soggetto al
sistema di tesoreria mista come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 279/1997 ed
integrato dall’art. 77-quater del DL 112 del 25 giugno 2008 convertito in legge
dalla l. 133/2008;
-
la società ha chiesto al
Comune una concessione di credito di 20 milioni di euro fruttifera al tasso di
interesse che il comune ha pattuito con il proprio tesoriere per le giacenze di
cassa, ai sensi dell’art. 210 del TUEL;
-
la concessione di credito
è diretta a sostenere la situazione di tesoreria della società ed è finalizzata
a creare le migliori condizioni finanziarie per l’attivazione e la
realizzazione in tempi rapidi degli investimenti pubblici che la società stessa
realizza per conto del Comune e che sono preventivamente approvati dal
Consiglio comunale in sede di bilancio preventivo;
-
la richiesta della
concessione di credito da parte della società deriva anche dal processo di
razionalizzazione dell’assetto societario delle partecipazioni del Comune, che
richiede, nella fase di start-up, un impegno finanziario considerevole per far
fronte agli impegni e per poter sostenere contemporaneamente anche il programma
degli investimenti;
-
si prevede che la
concessione di credito sia rimborsata a breve termine, comunque entro l’anno,
su semplice richiesta del Comune;