NON SI PUO’ DISCIPLINARE CON UN’ORDINANZA LE VENDITE STRAORDINARIE
CONCORSI INTERNI E ANZIANITA’ PRESSO ALTRI ENTI
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
(Sezione Seconda ter)
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3409/2000 proposto da
SOC GRUPPO COIN S.P.A. in persona del suo Amministratore delegato dott. Paolo
Ricotti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Bassani, Giorgio Roderi e
Antonella Giglio con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma
alla via S. Valentino 21;
contro
il Comune di Roma in persona del
Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Bonanni con domicilio
eletto presso lo stesso nella sede dell’Avvocatura comunale alla Via del Tempio
di Giove, 21 (Campidoglio);
per l’annullamento
della ordinanza del Sindaco del
Comune di Roma n. 129 del 22/12/1999 concernente “Disciplina delle vendite
straordinarie”;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio del Comune di Roma;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 10
novembre 2003 il relatore Consigliere Paolo Restaino e udito, altresì, l’avv.
Bassani per la soc. ricorrente e l’avv. Delfini, in sostituzione dell’avv.
Bonanni;
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue:
FATTO
Viene impugnata dalla ricorrente
Soc. Gruppo Coin S.p.a. l’ordinanza del Sindaco del Comune di Roma n. 129 del
22 dicembre 1999, contenente disposizioni per la “Disciplina delle vendite
straordinarie- Collegamento alla Legge Regionale 18 novembre 1999 n. 33”;
Premette l’istante Gruppo Coin
S.p.A. di essere titolare di numerosi esercizi commerciali di vendita al
dettaglio nel Comune di Roma da cui ha ottenuto le necessarie autorizzazione
amministrative;
Evidenzia il proprio interesse alla
regolare attuazione delle nuove regole introdotte nell’ordinamento giuridico
dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, ispirate al conseguimento
dell’obiettivo dell’adeguamento della disciplina del commercio alle nuove
regole di libertà di impresa e di circolazione delle merci, ed in particolare
di quelle inerenti alla disciplina delle vendite straordinarie, comprendente
sia le vendite di liquidazione, sia le vendite di fine stagione, sia infine, le
vendite promozionali;
Rappresenta che l’art. 15, sesto
comma, del D.L.vo cit. rimette alle Regioni, il compito di disciplinare le
modalità di svolgimento ed i periodi e la durata delle vendite di liquidazione
e delle vendite di fine stagioni, mentre analogo potere non viene alle stesse
Regioni conferito per la disciplina delle vendite promozionali, rimessa alla
libera iniziativa dei singoli esercenti in osservanza dei principi di
liberalizzazione ed autonomia organizzativa dell’attività commerciale.
Rappresenta che invece la Regione
Lazio, attraverso un improprio esercizio del potere delegato, si è dotata,
nell’ambito di una più generale regolamentazione dell’attività commerciale, di
nuove disposizioni in materia di vendite straordinarie, con la legge 18
novembre 1999 n. 33, i cui articoli da 46 a 50 riguardano la disciplina di
dettaglio di ciascuna attività di vendita, ed il cui art. 49 riguarda, più
specificamente, le vendite promozionali, per le quali stabilisce l’obbligo di
preventivo avviso di 15 giorni antecedenti l’avvio della vendita ed ancora per
le quali stabilisce una possibilità massima di due vendite promozionali
all’anno, con durata massima di quindici giorni ciascuna.
Evidenzia che sulla base delle nuove
disposizioni di legge, il comune di Roma ha ritenuto di poter esercitare il
potere di regolamentare tale materia, senza invece che ciò sia previsto da
alcuna norma ed ha adottato in data 22 dicembre 1999, l’ordinanza n. 129, con
la quale ha dettato ulteriori norme di disciplina delle vendite straordinarie.
Avverso tale provvedimento comunale,
di cui viene espressamente chiesto l’annullamento, vengono dedotti i seguenti
motivi di gravame:
I) Violazione della legge 8 giugno
1990 n. 142 in relazione all’art. 15 della Legge regionale del Lazio 18
novembre 1999 n. 33. Incompetenza assoluta. Eccesso di potere per erroneità,
travisamento e difetto dei presupposti. Sviamento.
L’Amministrazione comunale ha
esercitato un potere di normazione dell’attività commerciale, con la
introduzione di limitazioni alla stessa attività, non previsto da alcuna norma
di legge.
Infatti la potestà regolamentare
conferita dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 ai Comuni è circoscritta nei limiti
della attività organizzativa dell’ente, mentre non vi è norma che consenta
l’esercizio del potere regolamentare nella materia del commercio.
Viene perciò rilevata la
incompetenza tanto del soggetto quanto dell’organo (l’Assessorato) che ha
adottato il provvedimento impugnato.
In via complementare, viene
prospettata la incostituzionalità anche della legge regionale n. 33 del 1999
che ha introdotto , così come anche la Ordinanza impugnata adottata con il
richiamo alla stessa, norme di disciplina della vendita promozionale senza che
ciò fosse previsto dal Decreto Legislativo n. 114 del 1998, né dall’art. 117
della Costituzione.
Viene, al riguardo, ribadito che la
norma contenuta nell’art. 15, sesto comma, del D.Lvo n. 114/1998 ha conferito
alle Regioni la sola regolamentazione amministrativa in materia di vendite di
liquidazione e di vendite di fine stagione; non anche le vendite promozionali.
Ritiene la società ricorrente che la
illegittimità costituzionale della suindicata legge regionale, inerisca alla
violazione dei principi che governano l’attività amministrativa e delle regole
di coerenza, logicità, economia a questi conseguenti, nonché alla violazione del
principio di libertà dell’iniziativa economica privata, ed infine ad un eccesso
di delega perpetrato nell’esercizio del potere legislativo regionale, mentre,
quanto al provvedimento adottato dal Sindaco del Comune di Roma, viene
evidenziata la sua illegittimità conseguente alla illegittimità della norma
regionale già sopra delineata.
II) Violazione dell’art. 15 D.Lvo 31
marzo 1998 n. 114 in relazione all’art. 2 dell’ordinanza sindacale impugnata:
Illogicità e incoerenza.
Viene evidenziato che in alcune sue
parti il provvedimento comunale ora impugnato si rileva ingiustificatamente
restrittivo delle disposizione contenute del Decreto Legislativo n. 114/98.
Mentre quest’ultimo riconosce la
possibilità di effettuare vendite di liquidazione “al fine di esitare in breve
tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell’attività
commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale,
trasformazione o rinnovo dei locali…”, l’ordinanza sindacale n. 129/99 espunge
quest’ultima possibilità, restringendo in modo del tutto illogico ed
ingiustificato un regime che, nell’ottica di una riorganizzazione e
razionalizzazione dell’attività commerciale, favorita dal nuovo regime
introdotto dal D.Lvo n. 114, avrebbe dovuto perseguire l’intento esattamente
opposto.
Viene altresì rappresentata la
impossibilità, per la società ricorrente, di procedere a vendite a particolari
condizioni in occasione di ogni singola ipotesi di ristrutturazione (od anche
soltanto di semplice rinnovo dei locali), con gravissimo danno connesso alla
esigenza di mantenere scorte di prodotti
e merci che, invece sarebbe più conveniente porre in vendita a
condizioni più favorevoli per il consumatore.
III) Violazione di legge (Art. 15
del D.Lvo 31 marzo 1998 n. 114 in relazione all’art. 49 della Legge regionale
del Lazio 18 novembre 1999 n. 33 nonché all’art. 3 dell’ordinanza sindacale
impugnata sotto altro profilo). Eccesso di potere per difetto di adeguata
istruttoria, incoerenza, errore sul presupposto. Violazione dell’art. 3 della
legge 7 agosto 1990 n. 241. Difetto assoluto della motivazione.
Viene denunciato il difetto di
adeguata istruttoria e mancata corrispondenza con la norma di legge regionale
della norma contenuta nell’art. 3 dell’ordinanza sindacale impugnata, secondo
la quale le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale o di moda
di cui all’art. 48 della L. R. n. 33/99 non possono essere effettuate nel mese
di dicembre e nei trenta giorni antecedenti la data fissata per l’inizio dei
saldi.
Tale disciplina rileverebbe una
errata rappresentazione delle diverse categorie di vendite straordinarie, tutte
le volte in cui il Comune di Roma ha fatto riferimento a vendite promozionali
in luogo delle vendite di fine stagione.
Sotto il profilo normativo viene rilevato
che soltanto le vendite di fine stagione sono specificamente definite dall’art.
15 del D.Lvo n. 114/98, e che soltanto per esse vige il principio della riserva
di legge di cui al sesto comma della norma citata, mentre le vendite
promozionali, ai sensi dell’art. 49 della L.R. n. 33/99, possono svolgersi in
ogni periodo dell’anno.
Da tanto viene desunta anche la
assenza di adeguato coordinamento con la legge regionale, nonché il difetto di
motivazione per la parte in cui non indica alcuna particolare ragione di
interesse pubblico che valga a giustificare la disciplina più restrittiva
adottata.
IV) Violazione dell’art. 15, comma
5, del D.Lvo 31 marzo 1998 n. 114 in relazione all’art. 46 della Legge
Regionale del Lazio 18 novembre 1999 n. 33 nonché all’art. 4 dell’ordinanza
sindacale impugnata (sotto altro profilo). Eccesso di potere per illogicità
assoluta e violazione del canone costituzionale di buona amministrazione,
nonché del principio di libera organizzazione dell’attività di impresa.
Ritiene la società ricorrente, che
l’art. 4 della Ordinanza impugnata, che rimette al Corpo di Polizia municipale
ed al Servizio ispettivo Annonario il controllo della regolarità delle vendite
straordinarie, con particolare riferimento all’indicazione del prezzo, o in preteso
rispetto dell’art. 46 della L.R. Lazio n. 33/99 secondo il quale “in tutte le
forme di vendita straordinaria… le merci devono essere poste in vendita con
l’indicazione del prezzo originario, dello sconto o del ribasso espresso in
percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato, abbia introdotto un
vincolo ulteriore all’esercizio dell’attività d’impresa per nulla previsto dal
D.L.vo n. 114/98 che invece ha inteso sancire il principio della trasparenza
dei prezzi, nell’interesse del consumatore, stabilendo, al comma 5 dell’art.
15, il dovere di esporre tanto il prezzo originario quanto la sconto o ribasso
espresso in percentuale, mentre la norma regionale aggrava in modo del tutto
......