NON VI E' GETTONE DI PRESENZA PER LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
TERMINI PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO
Del
Del.
n. 362/2009/PAR
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
-
Pres. Sez. Silvio AULISI Presidente
-
Cons. Paolo SCARAMUCCI Componente
-
Cons. Paolo PELUFFO Componente
-
Cons. Graziella DE CASTELLI Componente
-
1° Ref. Alessandra Sanguigni Componente
-
1° Ref. Laura D’AMBROSIO Componente
VISTO
l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e
successive modificazioni;
VISTA la legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti;
VISTA la legge 5 giugno
2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il Regolamento
(14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei
conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno
2000 e successive modifiche;
VISTA la Convenzione
stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie
locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di
collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della
citata legge n. 131 del 2003.
UDITO
nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Paolo Peluffo;
PREMESSO
1.
Il
Consiglio delle Autonomie locali, con nota prot. 13233 in data 7/10/09, ha
inoltrato alla Sezione una richiesta di parere del Sindaco del comune di Pisa,
in merito all’applicabilità ai componenti della conferenza dei capigruppo della
norma di cui all’art. 82, comma 2 del TUEL, inerente il diritto dei consiglieri
comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane a percepire gettoni di presenza per la
partecipazione a consigli e commissioni.
CONSIDERATO
2. In relazione alle modalità procedurali stabilite dalla
Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 9/09 “Modificazione ed
integrazione degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività
consultiva da parte delle Sezioni Regionali di Controllo”, la Sezione valuta la
questione suscettibile di risposta, senza necessità di investire la Sezione
delle Autonomie per l’espressione del proprio avviso interpretativo.
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte
dei Conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della
legge n. 131 del 2003, all’esame del merito della richiesta va premessa una
verifica della sua ammissibilità, in termini sia soggettivi (legittimazione
dell’organo richiedente) che oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia
della contabilità pubblica).
Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile
sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Consiglio delle autonomie.
3. Sotto il profilo
oggettivo la richiesta è egualmente ammissibile in quanto riconducibile alla
materia della contabilità pubblica (disposizioni che regolano il sistema del bilancio ed i
relativi equilibri, acquisizione e gestione dei mezzi finanziari e patrimonio
pubblico e, quindi, in particolare disciplina dei bilanci, acquisizione delle
entrate, organizzazione finanziaria e contabile, disciplina del patrimonio,
gestione delle spese, indebitamento, rendicontazione ed relativi controlli), in quanto provvista dei