NORMATIVA SULLE GARE E LEGISLAZIONE REGIONALE
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CORSI PER UFFICIALE DI STATO CIVILE
Sentenza 447/2006
Sentenza 447/2006
Giudizio
Presidente BILE
Relatore QUARANTA
Udienza Pubblica del 21/11/2006
Decisione del 13/12/2006
Deposito del 28/12/2006
Pubblicazione in G. U.
Massime:
SENTENZA N. 447
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia
autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in
materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato,
esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato
il 15 dicembre 2005, depositato in cancelleria il successivo giorno 23 ed
iscritto al n. 98 del registro ricorsi 2005.
Visto l'atto
di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
udito nell'udienza
pubblica del 21 novembre 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi
l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei
ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia
autonoma di Bolzano.
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso notificato il 15 dicembre
2005 e depositato il successivo giorno 23, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha
impugnato, unitamente ad altre disposizioni, l'art. 1, comma 3 (nell'epigrafe e
nel petitum del ricorso si indica il
comma 2 dello stesso art. 1), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3
ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori
pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e
turismo e altre disposizioni), per violazione dell'art. 8 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e dell'art. 117,
secondo comma, della Costituzione.
Il ricorrente premette che la materia dei
lavori pubblici è regolata, nell'ambito territoriale della Provincia, dalla
legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 (Norme
per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici), che detta una disciplina
completa di tutte le fasi del processo di realizzazione di un'opera pubblica
(dalla progettazione fino all'esecuzione e al collaudo).
In particolare, l'art. 66 di tale legge,
nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla disposizione impugnata,
vietava la possibilità di ricorrere all'istituto della revisione dei prezzi,
consentendo soltanto l'applicazione, in presenza di determinati presupposti,
del c.d. «prezzo chiuso» in linea con quanto stabilito dal legislatore
nazionale (art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante «Legge quadro
in materia di lavori pubblici»).
La norma censurata, modificando il
predetto art. 66, ha reintrodotto, sottolinea la difesa dello Stato, la
«revisione dei prezzi», stabilendo che, «qualora per effetto di circostanze
imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali
o della mano d'opera tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore
al decimo del prezzo complessivo convenuto ovvero superiore al quinto del
prezzo per categoria di lavoro convenuto, l'appaltatore interessato o il
committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione
può essere accordata a fine lavori solo per quella differenza che eccede il
decimo». La disposizione riportata
riprodurrebbe il contenuto dell'art. 1664 del codice civile, che «comunemente
non si ritiene applicabile all'appalto di lavori pubblici (…), in quanto la
medesima materia trova disciplina speciale corrispondente nelle norme sulla
revisione dei prezzi». In tal modo, sottolinea l'Avvocatura, la norma
provinciale avrebbe disciplinato un profilo dell'esecuzione del contratto,
relativo alla determinazione del corrispettivo dell'appalto, «che appartiene al
diritto civile, ancorché speciale, e quindi invade la competenza esclusiva
statale».
1.1.— Svolta questa premessa, il
ricorrente assume che la disposizione impugnata violerebbe l'art. 8 dello
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, il quale, riconoscendo
alla Provincia di Bolzano competenza legislativa in materia di lavori pubblici
di interesse provinciale, prevede che essa debba esercitarsi in armonia con la
Costituzione e nel rispetto delle norme fondamentali di riforma
economico-sociale.
La norma censurata violerebbe anche l'art.
117, secondo comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la
competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile». Il
legislatore provinciale, introducendo un meccanismo di adeguamento del corrispettivo
spettante all'appaltatore, avrebbe, infatti, disciplinato profili rilevanti del
contratto e della sua esecuzione in relazione ai quali «non si può ammettere»
una regolamentazione diversa «a seconda della Regione nel cui territorio» il
contratto stesso viene stipulato.
L'Avvocatura dello Stato aggiunge,
inoltre, come l'abrogazione dell'istituto della revisione dei prezzi, operata
dall'art. 3 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1992, n. 359, rappresenti una «misura di finanza pubblica» mirata al
permanente e definitivo controllo in via generale della spesa. In quest'ottica,
secondo la difesa dello Stato, il principio della invariabilità del
corrispettivo introdotto dal legislatore statale costituirebbe una «norma
fondamentale di riforma economica e finanziaria, che da un lato orienta le
amministrazioni a considerare nel prezzo del contratto il tempo di esecuzione
come un elemento di certezza, dall'altro, impone alle imprese esecutrici una
formulazione delle offerte nelle gare pubbliche che tenga conto della dinamica
dei costi in funzione di andamento dei tempi, con precisa assunzione del
rischio di impresa».
In tale prospettiva, conclude
l'Avvocatura, «non può essere ammessa una norma regionale o provinciale che,
seppure in un ambito di marcata autonomia legislativa, abbia l'effetto di
rompere un rigoroso limite di finanza pubblica generale introducendo nel
sistema un vulnus privo della benché
minima giustificazione di interesse local......