NOTA METODOLOGICA SU TRASFERIMENTI SPETTANTI
Riduzioni del contributo ordinario 2010
TRASFERIMENTI ERARIALI ANNO 2010
TRASFERIMENTI ERARIALI ANNO 2010
NOTA METODOLOGICA ESPLICATIVA
(aggiornata al 24 giugno 2010)
PREMESSA
Le
informazioni contenute nella presente nota hanno lo scopo di chiarire la
metodologia utilizzata per la determinazione dei trasferimenti erariali e di
altre assegnazioni spettanti agli enti locali per l'anno 2010 che
saranno erogati durante l’esercizio stesso, secondo le modalità di cui al D.M.
21 febbraio 2002 ,anche al fine di facilitare la predisposizione del bilancio
di previsione e la gestione dei flussi finanziari.
Esse hanno
ad oggetto esclusivamente i contributi di vasta portata ed a carattere
generale; per altre assegnazioni specifiche e qui non commentate saranno
forniti, ove necessario, ulteriori elementi di chiarimento.
Preliminarmente
si evidenzia che, per alcune tipologie di trasferimenti, le assegnazioni o le
decurtazioni possono essere definite solo in corso d’anno, in quanto dipendenti
da certificazioni che gli enti locali inviano con scadenze infrannuali o da
dati ed informazioni provenienti da altre amministrazioni pubbliche.
Si invita,
pertanto, a consultare periodicamente queste pagine internet sulle quali
verranno divulgati successivi aggiornamenti delle spettanze.
Eventuali
chiarimenti potranno essere chiesti via mail a: finloc@interno.it
PROVINCE
I
trasferimenti erariali spettanti per l’anno 2010 alle amministrazioni
provinciali sono determinati, tenendo conto della conferma di alcuni fondi e
delle variazioni intervenute su altri, con la metodologia di seguito riportata:
a)
consolidamento della quota parte della riduzione complessiva di 50 milioni di
euro del fondo ordinario di cui all’articolo 61, comma 11, del decreto legge 25
giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 ;
b)
consolidamento della quota parte di riduzione complessiva di 313 milioni di
euro del fondo ordinario di cui all’articolo 2, comma 31, della legge n. 244
del 2007 (finanziaria 2008). Tale riduzione non si applica, alle province delle
Regioni a statuto speciale in base al decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
c)
applicazione della riduzione complessiva di 1 milione di euro del fondo
ordinario, di cui all’articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n.
191 (finanziaria 2010) determinata negli importi, a carico di ciascuna
provincia, con decreto 3 giugno 2010 del Ministro dell’interno di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
d)
variazione dell’importo complessivo attribuito come compartecipazione al
gettito dell’IRPEF determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 , che proroga le disposizioni di cui
all’articolo 2-quater, comma 3, del decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154,
convertito dalla legge n. 189 del 4 dicembre 2008. La
compartecipazione, pari all’1%, è calcolata sul gettito netto riferito
all’anno d’imposta 2007 ed è compensata con la riduzione di pari importo dei
trasferimenti erariali spettanti;
e)
aggiornamento delle quote spettanti a valere sul fondo per lo sviluppo degli
investimenti, in relazione allo scadere dell’originario periodo di
ammortamento dei singoli mutui assistiti dai contributi.
COMUNI
I
trasferimenti erariali spettanti per l’anno 2010 ai comuni sono
determinati, tenendo conto della conferma di alcuni fondi e delle variazioni
intervenute su altri, con la metodologia di seguito riportata:
a)
consolidamento della quota parte della riduzione complessiva di 200 milioni di
euro del fondo ordinario, come previsto dall’articolo 61, comma 11, del decreto
legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008;
b) riduzione
proporzionale del fondo ordinario di 179,42 milioni di euro correlati ai
presunti maggiori introiti ICI derivanti dalle disposizioni introdotte
dall’articolo 2, commi da 33 a 46, del decreto legge n. 262 del 2006
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 (commi
così come modificati dall’articolo 3 del decreto 2 luglio 2007 n. 81
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127).
c)
consolidamento della quota parte di riduzione complessiva di 313 milioni
di euro del fondo ordinario di cui all’articolo 2, comma 31, della legge n. 244
del 2007. Tale riduzione non si applica ai comuni delle Regioni a statuto
speciale in base al decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
d) assegnazione
in base a nuovi dati anagrafici forniti dall’ISTAT (aggiornati al 31 dicembre
2008) degli incrementi dei contributi ordinari di cui all’articolo 2, comma 23,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), previsti a
favore dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti con alta incidenza di
bambini in età prescolare ed anziani;
e) incremento
del contributo ordinario in relazione agli eventuali maggiori trasferimenti
spettanti agli enti locali sottodotati di risorse, determinati ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2;
f)
applicazione della riduzione complessiva di 12 milioni di euro del fondo
ordinario, di cui all’articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n.
191 (finanziaria 2010) determinata negli importi, a carico di ciascun comune,
con decreto 3 giugno 2010 del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
g)
attribuzione a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario della quota
di compartecipazione IRPEF di cui all’articolo 1, comma 189, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 , alla quale è correlata una detrazione dei trasferimenti
ordinari in uguale misura, nonché attribuzione
della quota di incremento del gettito compartecipato all’IRPEF, di cui
all’articolo 1, comma 191, della citata legge n. 296 del 2006, secondo i
criteri definiti dal DM 20 febbraio 2008 (cosiddetta IRPEF dinamica). Tabella
rideterminata e aggiornata al 17 marzo 2010 nella componente concernente le
“Finalità perequative”;
h)
attribuzione a favore dei comuni individuati quali comuni “montani” di maggiori
contributi in base a quanto disposto dall’articolo 2, comma 187, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010). La determinazione degli importi
spettanti ai singoli enti sarà definita successivamente.
i)
aggiornamento delle quote spettanti a valere sul fondo per lo sviluppo degli
investimenti, in relazione allo scadere dell’originario periodo di
ammortamento dei singoli mutui assistiti dai contributi.
l)
assegnazione di trasferimenti compensativi dei minori introiti ICI derivanti
dall’esclusione dall’imposta degli immobili adibiti ad abitazione principale in
base all’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con
modificazione dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. (in proposito si vedano le
indicazioni successivamente riportate).
COMUNITA’ MONTANE
In base
all’articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, cessano a
decorrere dal 2010 i......