NOTIFICHE A INDIRIZZO DIVERSO DAL DOMICILIO FISCALE
Rendiconto sull'uso del 5 per mille 2008
Scheda informativa
Scheda
informativa
Il contribuente, residente in Italia o all’estero, può
scegliere l’indirizzo per le notifiche presso una persona o un ufficio, purché
si trovi nello stesso Comune in cui ha il proprio domicilio fiscale. Il
contribuente residente all’estero può anche indicare un indirizzo estero per le
notifiche purché non ne abbia già indicato uno in Italia o non abbia nominato
un rappresentante fiscale nel nostro Paese. È necessario, però, comunicare
all’Agenzia delle Entrate i dati relativi al domicilio scelto (articolo 60 del
Dpr 600/73).
La comunicazione può avvenire tramite due diverse
modalità:
presentazione cartacea: deve essere compilato l’apposito modello
da inviare mediante raccomandata con avviso di ricevimento
all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio
fiscale del contribuente. Il modello è disponibile anche in formato
editabile
presentazione telematica: la comunicazione viene effettuata
direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici, senza
avvalersi di intermediari, utilizzando la specifica applicazione.
Attenzione:
il modello di comunicazione può essere facoltativamente utilizzato da subito;
diventa, invece, obbligatorio a partire dal 2 gennaio 2012.
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