NOZIONE DI STRADA AI FINI DELLE URBANIZZAZIONI
CERTIFICAZIONE CONTO BILANCIO 2006
REPUBBLICA
ITALIANA N. 3637/07 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 9372 REG:RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO 2006
ha pronunciato la
seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 9372/2006, proposto dalla
Società Cooperativa Edilizia Arnica a r.l.,
in persona del legale rappresentante Sig. Mario Canton, rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Luigi Benvenuti, Michele Pallottino e Bruna D’Amario, con i
quali è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Martiri di Belfiore, n. 2,
CONTRO
Il Comune di Albignasego, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fulvio Lorigiola e Andrea Manzi, con i
quali è elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Gonfalonieri, n. 5,
la Società Cooperativa Ydros, a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita,
la Società Cooperativa Edilizia Altichiero in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Gabriele
Pirocchi e dall’avvocato Giovanni Attilio De Martini, elettivamente domiciliata
in Roma, presso lo studio del primo in via Salaria 280;
per la riforma della sentenza del T.A.R. del Veneto, II
Sezione, del 31.7.2006, n. 2221;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla udienza pubblica del 2.2.2007, il Consigliere Claudio Marchitiello;
Uditi gli avvocati Pallottino, Manzi e Pirocchi,come da
verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La ARNICA, s.c.a.r.l. ha proposto in primo grado quattro
ricorsi.
Con il ricorso n. 3109/2003, la Società Arnica ha impugnato il provvedimento del 15.7.2003, n.
638, con il quale il Comune di
Albignasego ha assegnato alla società ricorrente il lotto n. 2 del piano di
zona San Lorenzo e la deliberazione del Consiglio comunale del 30.12.2002, n.
121. Tali provvedimenti sono stati impugnati nella parte in cui stabiliscono il
prezzo di cessione dell’area.
Con il ricorso n. 2918/2004, la Società Arnica ha
impugnato la diffida del 2.7.2004, n. 19909/2004, l’atto di comunicazione
dell’avvio del procedimento di revoca dell’assegnazione dell’area del
16.7.2004, n. 21467/2004, la revoca
dell’assegnazione dell’area del 6.8.2004, n. 23659/2004, il
provvedimento del Responsabile del Settore Pianificazione Patrimonio ed
Edilizia Residenziale Pubblica del 23.5.2004, n. 431.
Con il ricorso n. 2456/2005, la Società Arnica ha
impugnato il rigetto dell’istanza di permesso di costruire 12.8.2005, n. 24846,
la nota 10.12.2004 di sospensione del procedimento di rilascio del permesso di
costruire e ha chiesto l’accertamento delle responsabilità patrimoniali del
comune.
Con il ricorso n.
273/2006, la Società Arnica ha impugnato il provvedimento del 23.12.2004, n.
1226, di assegnazione alla Cooperativa
Edilizia Altichiero del lotto n. 2.
Il Comune di Albignasego si è costituito per tutti i
ricorsi, opponendosi al loro accoglimento.
La cooperativa Altichiero si è costituita per il ricorso
n. 273/2006.
Per i ricorsi nn. 2918/2004 e 2456/2004 la Cooperativa
Altichiero è intervenuta ad opponendum.
Il T.A.R. del Veneto, II Sezione, con la sentenza del
31.7.2006, n. 2221, previa riunione, ha rigettato i ricorsi nn. 23/2004 e
2456/2005 e ha dichiarato inammissibili i ricorsi nn. 3109/2003 e 273/2006.
La Società ARNICA appella la sentenza deducendone la
erroneità e domandandone la riforma.
Si sono costituiti in appello il Comune di Albignasego e
la Società Cooperativa Edilizia “Altichero”, che hanno chiesto la conferma
della sentenza appellata.
All’udienza del 2.2.2007, il ricorso in appello è stato
ritenuto per la decisione.
DIRITTO
1.- Giova premettere all’esame dell’appello proposto dalla
Società Cooperativa Arnica, a r.l., avverso la sentenza del 31.7.2006, n. 2221,
della II Sezione del T.A.R. del Veneto,
un riassunto dei fatti, nei profili che interessano la presente
controversia,seguendo la precisa ricostruzione effettuata dal Comune di
Albignasego, che trova conferma nelle deliberazioni e nei provvedimenti adottati
dal predetto comune relativi al Piano per l’Edilizia Economica e Popolare
denominato “Nucleo 1 – San Lorenzo”.
Il P.E.E.P. “Nucleo 1 – San Lorenzo” è stato adottato con la deliberazione della
Giunta Municipale del 13.11.2002, n. 112, ed approvato con la deliberazione del
Consiglio comunale del 23.12.2002, n. 113, che ha anche individuato le opere di
urbanizzazione e il relativo quadro economico di spesa (con le tavole
progettuali, la relazione illustrativa e il computo metrico estimativo ad essa
allegati).
Il Comune ha quindi approvato il “progetto preliminare”
delle opere di urbanizzazione primaria e ha stabilito di fare realizzare tali
opere dagli assegnatari, come risulta dalla deliberazione del Consiglio
comunale del 30.12.2002, n. 121, che ha stabilito il prezzo di cessione delle
aree, conteggiandolo al netto della spesa presunta per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione.
Il Bando del 20.1.2003, n. 1694, pertanto, alla voce
“Opere di urbanizzazione primaria” stabilisce che: “la realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà a carico degli
assegnatari acquirenti che dovranno costituire allo scopo un consorzio o
un’associazione temporanea; in ogni caso le opere saranno realizzate secondo il
progetto, redatto dal Comune di Albignasego, che sarà approvato
dall’amministrazione comunale e la realizzazione dovrà avvenire tramite impresa
in possesso di esperienza per lavori analoghi”.
Il punto 10 del Bando, a sua volta, dispone la
presentazione da parte dei partecipanti alla gara di un “impegno a firma del legale rappresentante o in qualità di
amministratore unico o sulla base di un
provvedimento del consiglio di amministrazione, a realizzare direttamente le
opere di urbanizzazione costituendo allo scopo un consorzio o un’associazione
temporanea con gli altri operatori assegnatari di aree all’interno del Nucleo
ed affidando i lavori ad impresa con provetta esperienza in lavori analoghi”.
Tale clausola è riportata alla lettera anche all’art. 4
dello schema di convenzione allegato al bando (“Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria. Aspetti
economici”).
Il Comune di Albignasego, dopo la pubblicazione del bando,
con le deliberazioni della Giunta Municipale del 23.5.2003, n. 81,
e del 28.8.2003, n. 113, ha rispettivamente approvato il “progetto definitivo” e il “progetto esecutivo” delle opere di
urbanizzazione.
Tali opere (secondo quanto affermato dal Comune senza
contestazioni da parte della Società appellante) sono le medesime di quelle già
approvate con le deliberazioni di massima più indietro richiamate
(deliberazione della Giunta Municipale del 13.11.2002, n. 112; deliberazione
del Consiglio comunale del 23.12.2002,
n. 113), con previsione, in definitiva, anche della stessa spesa fin
dall’origine preventivata per la loro realizzazione.
La Cooperativa Arnica a r. l., assegnataria del lotto n.
2, come da provvedimento del 17.7.2003, n. 638, ha stipulato la convenzione
10.10.2003, n 76221, per la cessione in proprietà delle aree.
La convenzione all’art. 7 conferma l’art. 4 dello schema
allegato al bando, sia per quanto concerne la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria sia per quanto riguarda la successiva predisposizione
di un “disciplinare” per
l’affidamento dei lavori.
Secondo quanto previsto dal bando, la Cooperativa Arnica
avrebbe dovuto collegarsi con le altre assegnatarie dei lotti del p.e.e.p.
“Nucleo 1 – San Lorenzo” per costituire il consorzio o l’associazione
temporanea di imprese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
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