NULLA LA GARA SE LA COMMISSIONE HA UN NUMERO PARI DI COMPONENTI
COLLABORATORI: AUMENTO CONTRIBUTI DELLO 0,22%
N
N.5502/07
Reg. Dec.
N.
8823 Reg. Ric.
Anno: 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello
n.r.g. 8823 del 2005, proposto dalla società Maggioli S.p.A. in persona del
rappresentante legale in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Paolo
Poggi e Francesco Cardarelli, con elezione di domicilio presso il secondo in
Roma, vicolo Orbitelli, n. 31;
contro
Il Comune di Cortina d’Ampezzo, in persona del Sindaco
pro- tempore non costituitosi;
e nei confronti di
Milanese Nicola, in qualità di rappresentante legale della
Open Software s.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Manzi e
domiciliato presso il suo studio in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto, Sez. I, n. 3185/2005, del 7 luglio 2005, che ha accolto il ricorso
della società Open Software avverso il verbale di gara per l’aggiudicazione del
servizio di gestione delle violazioni del codice della strada rilevate dalla
Polizia municipale di Cortina d’Ampezzo, compresa la fornitura dei programmi
informatici gestionali, della graduatoria e degli atti allegati, tra i quali lo
schema sinottico di attribuzione dei punteggi, nonché avverso la comunicazione
dell’aggiudicazione provvisoria alla controinteressata e il provvedimento
concernente la composizione della commissione di gara;
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione
in giudizio del sig. Milanese Nicola;
Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti
tutti della causa;
Designato
relatore, alla pubblica udienza del 27 febbraio 2007, il consigliere Cesare
Lamberti ed uditi, altresì, gli avvocati Sandulli per delega di
Cardarelli e Di Mattia per delega di Manzi;
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1) In accoglimento del ricorso proposto da Open Software
s.r.l., la sentenza in epigrafe ha annullato l’aggiudicazione del servizio di
gestione delle violazioni del codice della strada rilevate dalla Polizia
municipale di Cortina d’Ampezzo in favore della società Maggioli s.p.a..
2) Secondo i primi giudici, il Comune aveva prestato
osservanza all’art. 14 del regolamento comunale sui contratti - implicitamente
abrogato (ed anzi assorbito) dalla susseguente normativa statale, di cui al
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 - nel devolvere la presidenza della
Commissione di gara al responsabile del settore (Polizia Municipale) cui si
riferiva l’appalto.
3) Non altrettanto sarebbe avvenuto in relazione alla
commissione che avrebbe dovuto essere composta da tre membri e da un impiegato
di qualifica non inferiore alla V.a in funzione di “soggetto verbalizzante”.
Diversamente dal citato art. 14 del regolamento comunale contratti, la
commissione di gara risultava di due membri, oltre ad altro soggetto con
funzioni di verbalizzante, tutte le volte sostituito da altro impiegato onde
svolgere il medesimo compito di verbalizzare le operazioni di gara, secondo
quanto risultava dai verbali di tutte le sedute.
4) Il Tar Veneto ha, per conseguenza dichiarato
illegittimi tutti gli atti concernenti il procedimento di gara, in particolare
i verbali concernenti le sedute della commissione di gara e, in via
consequenziale, l’atto di aggiudicazione alla società Maggioli s.p.a.
5) Nell’unica censura articolata avverso la decisione, la
società Maggioli afferma che l’entrata in vigore del TUEL aveva del tutto
superato il regolamento contratti del comune di Cortina anche per quanto
riguardava la composizione delle commissioni in quanto l’art. 107, co. 3, lett.
b del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce ai dirigenti non solo la presidenza delle
commissioni ma anche la responsabilità delle operazioni di gara e la competenza
a nominare i relativi organi. La commissione aveva poi costantemente operato
con la presenza di tre componenti, in quanto il sig. Lumaca svolgeva il ruolo
di segretario verbalizzante solo in via incidentale, dovendosi ritenere a tutti
gli effetti componente della commissione. Le sostituzioni sarebbero poi
avvenute in ossequio al criterio di celerità e di efficienza dell’azione
amministrativa.
6) L’appello non può essere condiviso.
6.1) Per unanime giurisprudenza dei questo Consiglio, i
collegi amministrativi, nel cui novero vanno considerate le commissioni
giudicatrici dei contratti di appalto devono essere composti da un numero
dispari di membri onde assicurare la funzionalità del principio maggioritario
(Cons. Stato, II, 12 luglio 1995, n. 1772; 27 settembre 1989, n. 894) per la
formazione del quorum strutturale, ai fini del calcolo della maggioranza
assoluta dei componenti (la metà più uno ai fini del "quorum" strutturale,
è data dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti almeno per
un'unità rispetto ai membri del collegio - Cons. Stato, V, 7 luglio 1987, n.
463; Cons. Stato, II, 18 febbraio 1981, n. 1307).
6.2) Al suddetto requisito non risponde la Commissione
giudicatrice di che trattasi, costantemente composta da due membri e dal
segretario verbalizzante, che, in quanto tale, era privo di diritto di voto.
Correttamente pertanto la sentenza impugnata ha ritenuto invalido l’intero
lavoro della Commissione giudicatrice nel suo insieme. Rispetto alla nullità
intrinseca della composizione della commissione, come prevista dall’art. 14 del
regolamento comunale contratti del comune di Cortina, non ha alcun senso
richiamare le disposizioni del novellato TUEL che hanno inciso sulla qualifica
e sulla responsabilità dei componenti le commissioni aggiudicatici ma non certo
sul loro numero.
6.3) Essendo assodato dai verbali di gara che la
commissione aveva sempre operato con l’intervento di due membri, oltre ad altro
soggetto con funzioni di verbalizzante, è inevitabile la conferma della
sentenza, sulla nullità del procedimento per vizio intrinseco nella
composizione dell’organo deliberante.
7) Non hanno poi ingresso le ulteriori argomentazioni
dell’appellante secondo cui la commissione giudicatrice era comunque
correttamente composta, in quanto il terzo membro aveva anche funzioni
deliberative e che il succedersi di diversi componenti rispondeva ad esigenze
di continuità dei lavori.
7.1) In disparte l’illegittima singolarità della duplice
veste con la quale il terzo componente avrebbe partecipato ai lavori, il
Collegio osserva che l’avvicendarsi di componenti diversi di seduta in seduta
non era prevista dal bando di gara e che la presenza di supplenti non era prevista
né dall’atto di nomina della commissione né dal regolamento comunale sui
contratti del comune di Cortina.
7.2) Secondo la costante giurisprudenza, la commissione
giudicatrice di gare di appalto costituisce un collegio perfetto che deve
operare con il plenum dei suoi componenti. La
figura del supplente, sia pure ammessa per garantire lo svolgimento delle
operazioni con continuità e tempestività (Cons. Stato, VI, 2 febbraio 2004, n. 324),
deve essere sorretta da un atto formale di nomina, che non è dati rinvenire
nella documentazione in atti.
8) In conclusione, l’appello deve essere respinto e, per
l’effetto, confermata la sentenza impugnata.
9) Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella
misura di € 3.000,00 (tremila/00) in favore del sig. Milanese Nicola,
rappresentante legale della Open Software.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello.
Condanna l’appellante alle spese
del presente giudizio, liquidate nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) in
favore del sig. Milanese Nicola.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta), nella camera di consiglio del 27 febbraio 2007, con l'intervento dei
Signori:
Emidio Frascione Presidente
Cesare Lamberti Rel.
est Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
Nicola Russo Consigliere
L’Estensore Il
Presidente
Cesare Lamberti
Emidio Frascione
Il
Segretario
f.to Agatina Maria Vilardo
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22-10-2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione
f.to Antonio Natale