NUOVA 241: GIA' VIGENTE
RICOSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE SECONDA BIS
Registro Sentenze:/
Registro
Generale: 3175/2005
nelle persone dei Signori:
PATRIZIO GIULIA Presidente
FRANCESCO GIORDANO Cons.
SOLVEIG COGLIANI Primo Ref. , relatore
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella
Camera di Consiglio del 28 Aprile 2005
Visto il
ricorso 3175/2005 proposto da:
SOC ACQUARIO 2001 SRL
rappresentato e difeso dall’avv.
DI IENNO ENRICO
con
domicilio eletto in ROMA
VIA PIAN DI SCO 23
Presso il suo studio
contro
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
rappresentato e difeso da:
CAPUTO AVV. FRANCESCO
con domicilio eletto in ROMA
VIA SEBINO, 11
presso il suo studio
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del
provvedimento 4 marzo 2005- pr. 14775 – con cui il responsabile del –settore
urbanistica del Comune di Guidonia
Montecelio ha comunicato alla ricorrente il rigetto della richiesta di permesso
di costruire per la realizzazione di un fabbricato aduso abitazione e
commerciale in Villalba di Guidonia con la seguente motivazione “la richiesta è
stata rigettata in fase preistruttoria, ai sensi del DPR 380/2001 e successive,
in quanto non ricorrono i presupposti per l’edificazione, essendo il lotto 936,
foglio 28, sezione Le Fosse, vincolato
a verde pubblico attrezzato, come previsto
dal PP di Villalba e normato dall’art. 9 delle N.T.”
- nonché di ogni altro
provvedimento annesso, connesso consequenziale.
Visti gli atti e i documenti
depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione
della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal
ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di:
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
Udito il relatore Primo Ref. SOLVEIG COGLIANI e uditi altresì per le parti gli avv.ti
indicati nel verbale d’udienza, anche in ordine alla decisione in forma
semplificata, ai sensi dell’art. 9, l. n. 205 del 2000;
Considerato in fatto e diritto
quanto segue:
Considerato che con il ricorso indicato in
epigrafe, la società ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento
di rigetto della richiesta di permesso
di costruire in primo luogo per violazione dell’art. 3, comma 4, l. n. 241 del
1990, dell’art. 10bis della stessa
legge, come introdotto dalla l. n. 15 del 2005, per violazione del principio
del giusto procedimento, del principio di partecipazione al procedimento
amministrativo da parte del privato e per difetto di istruttoria, eccesso di
potere per erronea valutazione dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta
ed infine, per violazione dell’art. 97 Cost.; nonché, da ultimo, censurava la
violazione della l. n. 1150 del 1942 e dei principi della pianificazione
urbanistica;
Considerato che l’amministrazione si costituiva,
chiedendo il rigetto della domanda ed in particolare eccependo la mancanza del
presupposto del pericolo di danno grave ed irreparabile ai fini della
concessione del provvedimento cautelare;
Ritenuto
che la causa può essere decisa i forma semplificata in considerazione
delle censure svolte in ragione dell’entrata in vigore della nuova normativa in
materia di procedimento amministrativo, nonché sulla base della costante
giurisprudenza, anche di questo Tribunale in materia di effetti della decadenza
del vincolo per decorso dei termini;
Rilevato, pertanto, che può procedersi alla
decisione nel merito;
Considerato,infatti, che dagli atti emerge
chiaramente che l’amministrazione ha disatteso la disposizione di cui al nuovo
art. 10 bis della legge sul procedimento che dispone che “ nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del
procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano all’accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli
istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti…”;
Ritenuto, pertanto, che è risultata preclusa
per la parte interessata, la partecipazione al procedimento;
Considerato