NUOVA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO SE IL CONSIGLIO DECADE
PRIVACY: DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
REPUBBLICA
ITALIANA N.2964/04REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5618 REG.RIC.
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale, Quinta
Sezione N.5745 REG:RIC:
ha pronunciato la
seguente ANNO 2003
DECISIONE
sui ricorsi in appello nn. 5618 e 5745 del
2003, proposti da:
I - (ric. n. 5618/2003) =
Teresa DE ROSA, nata a
Villaricca il 14 dicembre 1977 (CFDRS TRS 77T54 G309L), rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Prof. Riccardo Soprano e Antonio Sasso, con domicilio eletto in
Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, presso il Dott. Gian Marco Grez;
contro
Alberto MAURIELLO , rappresentato e difeso dall’Avv.
Andrea Abbamonte, con domicilio eletto in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
e nei confronti
del Comune di
Vallaricca, in persona del Sindaco in carica, n. c.;
II - (ric. n. 5745/2003) =
Comune di Vallaricca,
in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof.
Giuseppe Palma, con domicilio eletto in Roma, via Luigi Luciani n. 1 (presso lo
studio legale Avv. De Lorenzo);
contro
Alberto MAURIELLO , rappresentato e difeso dall’Avv.
Andrea Abbamonte, con domicilio eletto in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
e nei confronti
Teresa DE ROSA, n. c.
per l'annullamento
della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, n. 2236 del 7
marzo 2003, successivamente notificata;
Visti i ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio, in entrambi
gli appelli, dell’appellato resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004, il Consigliere Chiarenza
Millemaggi Cogliani; uditi!Fine dell'espressione imprevista,
altresì, gli Avv.ti Sasso, Visone, per delega dell’Avv.to Abbamonte, e De
Lorenzo, in sostituzione dell’Avv.to Palma!Fine dell'espressione imprevista;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto
segue:
F A T
T O
1. Con sentenza n. 2236/2003, pubblicata il 7 marzo 2003,
la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo della Campania ha accolto il
ricorso proposto dal Sig. Alberto Mauriello per l’annullamento della
deliberazione n. 74 del 21 novembre 2001, con la quale il Consiglio Comunale
del Comune di Villaricca ha nominato il difensore civico, e con essa del
provvedimento in data 12 settembre 2001 con il quale il Presidente del
Consiglio Comunale ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle
domande per la nomina del difensore civico.
Il Giudice di primo grado, ha ritenuto:
- non
tardiva l’impugnazione del provvedimento di riapertura dei termini per la
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per la
nomina del difensore civico, proposta con l’impugnazione del provvedimento di
nomina del candidato prescelto;
- nel
merito, illegittima la riapertura dei termini per la presentazione delle
candidature, in quanto:
a)
l’Amministrazione subentrante avrebbe avuto l’obbligo di attivare la procedura
sulla base delle domande pervenute nel corso del precedente Consiglio comunale;
b)
quanto meno, vi sarebbe stato l’obbligo di specificare le ragioni per le quali
si era ritenuto di dovere riaprire i termini per la presentazione di dette
candidature;
d) a
tale fine non sopperirebbe la nota presidenziale 22 ottobre 2001 (successiva
all’avviso del 12 settembre 2001)in cui si faceva cenno al fatto che delle due
domande presentate, durante il mandato del cessato Consiglio comunale, due
erano irregolari, trattandosi di motivazione postuma rispetto al nuovo avviso,
e, dall’altro, perché nell’avviso originario non era stata fissata una soglia
minima di partecipanti;
e) a
posteriori, sarebbe significativa la circostanza che, successivamente, la presentazione di un’altra sola domanda
sia stata ritenuta sufficiente alla riattivazione della procedura.
Assorbiti,
dunque, i motivi di impugnazione direttamente rivolti contro la nomina della
controinteressata a difensore civico, il giudice di primo grado ha concluso
affermando, fra l’altro, che l’Amministrazione, per effetto dell’annullamento
degli atti impugnati, doveva ritenersi tenuta a riaprire il procedimento sulla
base delle sole domande tempestivamente pervenute sulla base del primitivo
avviso.
2.1. Avverso l’anzidetta sentenza hanno proposto separati
appelli la controinteressata ed il Comune di Villaricca.
2.2. La prima, con ricorso rubricato al n. 5618/2003,
deduce l’erroneità ed invalidità del procedimento logico seguito dal giudice di
primo grado, sulla base delle seguenti censure:
- il provvedimento che dispo......