NUOVA SENTENZA SUL TERZO MANDATO
COME QUALIFICARE UN'ATTIVITA' QUALE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
Sent.n. 98/2007
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ric. n. 697/2006
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER
LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
n. 698/2006
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi n. 697/2006 proposto dai sigg. Aurelio Atzori,
Maurio Enrico Vargiolu, Anna Virginia Bernardo, Quintino Sollai, Franco Zedda,
Daniele Marci, Carmelo Isidoro Magro, Antonio Pirroni, e n. 698/2006 proposto dal sig.Eugenio
Murgioni, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Silvio Crapolicchi del Foro di
Roma con elezione di domicilio in Cagliari, piazza della Repubblica, n. 28,
presso lo studio dell’avv. Roberto Porrà;
contro
il Presidente della Regione
Sardegna, la Regione Sardegna, nonché la Giunta regionale della Sardegna e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica della Regione Sardegna, rappresentati e difesi dagli avv.ti
Graziano Campus e Gian Piero Contu dell’Ufficio Legale dell’ente, domiciliati
presso il medesimo Ufficio in Cagliari, Viale Trento n..69;
e nei
confronti
del Dott. Salvatore Carlo Maffei
per
l'annullamento
in entrambi i ricorsi del decreto del Presidente della
Regione Sardegna, mediante il quale è stato disposto lo scioglimento del
Consiglio Comunale di Castiadas ( Ca), ai sensi dell’art.141, comma 1, lettera
a) del D.lgs n. 267/2000 e della legge
regionale n. 13 del 7/10/2005, come modificata dall’art. 3 della legge reg.n. 8 del 1/6/2006, con
contestuale nomina a Commissario del dott. Carlo Maffei;
della presupposta deliberazione
della Giunta Regionale della Sardegna n. 28/17 del 27/6/2006, adottata su
proposta dell’Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica della Regione
Sardegna;
della relazione-proposta dello
stesso Assessore, allegata alla deliberazione;
Visti i ricorsi con i relativi
allegati;
Visti gli atti tutti delle cause;
Nominato relatore, per la pubblica udienza
del 29 novembre 2006, il cons. Lucia Tosti ;
UDITI gli avvocati delle parti,
come da separato verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
F A T T O
Il sig. Eugenio Murgioni si
candidava alle elezioni comunali alla carica di Sindaco del Comune di
Castiadas, comune con meno di 5000 abitanti, sebbene già eletto per due mandati
consecutivi, risultando vincitore della competizione elettorale tenutasi i
giorni 28 e 29 maggio 2006.
Il giorno 16/6/2006 è stato
convocato il Consiglio comunale per procedere alla convalida degli eletti, ai
sensi dell’art. 41 TUEL, ed in tale sede l’organo collegiale, del quale
facevano parte tutti i proponenti il primo ricorso,dopo aver rilevato che, in
effetti, a carico del sindaco, proponente il secondo ricorso, sussisteva la
causa di ineleggibilità di cui all’art. 51, comma 2 del TUEL, prendeva atto di
non poter censurare il vizio, attestandosi sull’interpretazione letterale dell’art.
41 dello stesso testo unico.
Dopo un’ampia discussione, il
Consiglio deliberava di rivolgere un invito al Prefetto ed alla Regione,
affinché, nell’ambito delle rispettive competenze, attivassero la procedura prevista dall’art. 70 del Testo
unico, per censurare il fatto
dell’avvenuta elezione per la terza volta alla carica di sindaco del sig.
Murgioni, ma contestualmente ne convalidava l’elezione.
Secondo quanto affermato dai
ricorrenti, senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento, veniva loro
notificato presso il comune, in data 3 luglio 2006, il decreto del presidente
della Regione Sardegna oggetto di impugnazione, con il quale, previa
deliberazione della G.R. n. 28/17 in
data 27/6/2006, del pari impugnata, si
disponeva lo scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.141,
comma1, lettera a ) del D.lgs n. 267/2000
e della legge regionale n. 13 del 7/10/2005, come modificata
dall’art. 3 della legge reg. n. 8 del
1/6/2006, con contestuale nomina a Commissario del dott. Carlo Maffei;
quest’ultimo si insediava il 4 luglio 2006.
In entrambi i ricorsi è dedotta in primo luogo
l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 2 della legge regionale n. 13 del
7/10/2005, nella versione vigente dopo le modifiche introdotte dalla recente
legge n. 8/2006, art.3, nella parte in cui il potere di scioglimento dei
consigli comunali, disciplinato dall’art 141 del testo unico degli enti locali,
è attribuito al Presidente della Regione.
Tale norma violerebbe in
particolare gli artt. 3,5,51,97,114,116, 117, comma 2, lett.p,118, 119,121,
comma 4 e 123 della Costituzione, nonché i principi generali dell’ordinamento e
della normativa statale di cui agli artt.4 e 13 del D.lgs.267/2000.
Si prospetta anche il vizio di
eccesso di potere per incompetenza,
travisamento dei fatti, difetto del presupposto, illogicità, irragionevolezza,
vessatorietà, contraddittorietà, carente, assente e/o erronea motivazione,
ingiustizia manifesta, sviamento.
II) Si afferma inoltre, sempre
in entrambi i ricorsi, che sarebbero stati violati gli artt. 3,7, 8 e 10
della legge n. 241/90, non essendo stata data ai ricorrenti, consiglieri e
sindaco, alcuna comunicazione di avvio del procedimento, con preclusione della loro facoltà di
intervenire. La diffida dell’Assessore degli Enti locali in data 5/6/2006 non
potrebbe considerarsi equipollente, avendo la stessa l’unico scopo di intimare
ai ricorrenti l’adozione di un atto, a loro avviso, esulante dalle proprie
competenze.
III) IV) Nel solo ricorso n. 697/2006, si afferma che la
delibera regionale ed il provvedimento del presidente della Regione non dimostrerebbero l’esistenza delle gravi
e reiterate violazioni di legge, non avrebbero preso in considerazione la reale
situazione, né tutte le considerazioni
giuridiche sottese alla determinazione del consiglio comunale; in particolare
non avrebbero indicato le ragioni ostative all’avvio del diverso procedimento
ex art.70 TUEL nei confronti del Sindaco rieletto per la terza volta. Tali
rilievi avrebbero comportato la violazione degli artt. 1,2,3,48,51, 97 e 118
della Costituzione e degli artt. 41, 51,70, 141 del D.lgs 267/2000, dell’art3
della legge n. 241/90 e dell’art 2 L
reg n.13/2005 nella versione vigente, nonché ancora eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti,
assenza del presupposto, vizio di istruttoria, illogicità, irragionevolezza,
vessatorietà, contraddittorietà, carente, assente e/o erronea motivazione,
ingiustizia manifesta.
V) Sempre nel solo primo
ricorso ( 697/06) si afferma che, in ogni modo, la situazione di incertezza
normativa e la presenza di pronunzie giurisprudenziali favorevoli alla tesi
scelta dal Consiglio, non avrebbe dovuto consentire di riconoscere nel
comportamento dell’organo i presupposti delle consapevoli, gravi e ripetute
violazioni della legge, né la volontà di disattendere il dettato normativo.
Nel secondo ri......