NUOVE DETRAZIONI ICI PER ABITAZIONE PRINCIPALE
MODELLO CERTIFICAZIONE MINOR GETTITO ICI 2008
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Politiche fiscali
Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Politiche fiscali
Risoluzione 31 gennaio 2008 n. 1
OGGETTO:
Imposta comunale sugli immobili (Ici). Articolo 1, commi 5 e 7 della legge 24
dicembre 2007 n. 244. Ulteriore detrazione per abitazione principale.
Con i quesiti in
oggetto si chiedono chiarimenti in merito all'applicazione, in materia di
imposta comunale sugli immobili (ICI), dell'ulteriore detrazione per
l'abitazione principale prevista dal comma 2-bis dell'art. 8 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, introdotto dall'art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Detta disposizione stabilisce che «dall'imposta dovuta per
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si
detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di
cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro
viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione medesima si verifica».
In particolare, si vuole conoscere, preliminarmente, se la suddetta detrazione
va ad aggiungersi alla sola detrazione, pari a euro 103,29, stabilita dall'art.
8, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992 - il quale prevede che «dalla imposta
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza
anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000
rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione...». - o anche alle maggiori detrazioni deliberate dai comuni in
luogo o in aggiunta a quella base di euro 103,29.
Si deve a questo proposito rammentare che i comuni, nell'esercizio della loro
potestà regolamentare, possono stabilire detrazioni per l'abitazione principale
di maggior entità, elevando, di conseguenza, l'importo della detrazione di euro
103,29.
Lo stesso art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, consente di elevare
l'importo della detrazione fino ad euro 258,23, oppure ridurre fino al 50%
l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Inoltre, l'art. 58, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che,
«limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 3» può essere
stabilita in misura superiore a euro 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta
dovuta. In quest'ultimo caso, però, il comune che ha adottato detta
deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le
unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
Pertanto, sia nel caso in cui il comune abbia deliberato una detrazione di
maggiore importo e sia nell'ipotesi in cui l'ente abbia deliberato una
detrazione che va ad aggiungersi alla detrazione di base prevista dall'art. 8,
comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, la detrazione per abitazione principale da
prendere in considerazione è quella che il comune riconosce di fatto al
contribuente.
Nella prima ipotesi, infatti, la detrazione di euro 103,29 stabilita dalla
legge viene assorbita da quella deliberata dal comune, mentre nel secondo caso
quella deliberata va ad aggiungersi alla detrazione base prevista dall'art. 8,
comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992 ed in tal modo la sostituisce
completamente, costituendo, quindi, l'unica detrazione da utilizzare per il
calcolo dell'imposta dovuta.
In ultima analisi ed a mero titolo esemplificativo, sia che il comune abbia
deliberato una detrazione per abitazione principale elevando l'importo di
quella di base ad euro 160 e sia che abbia deliberato una detrazione di euro
56,71 in aggiunta a quella di base di euro 103,29, la detrazione per abitazione
principale di cui il contribuente può fruire è in entrambi i casi pari a euro
160.
Conseguentemente, l'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis dell'art. 8 in
esame, va a sommarsi, a seconda che il comune abbia o meno esercitato la
propria potestà regolamentare, o a quella risultante dall'applicazione della
detrazione prevista dal comma 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992 o a quella che
l'ente locale riconosce come detrazione per abitazione principale.
Non bisogna, infatti, prescindere dalla circostanza che la nuova ulteriore
detrazione è assoggettata ad un regime del tutto autonomo, come si evince anche
dal contenuto del successivo comma 2-ter, che esclude dal beneficio in parola
le abitazioni classificate nelle categorie catastali Al, A8 ed A9. Il regime
speciale di quest'agevolazione è rinvenibile anche dal fatto che la perdita di
gettito che ne consegue è direttamente rimborsata dallo Stato con le modalità
previste dall'art. 1, commi 7 e 287, della legge n. 244 del 2007.
Pertanto, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale si deve sottrarre prima l'importo della detrazione che il comune ha
riconosciuto complessivamente al contribuente per quella tipologia di immobile
e, solo se si verificano le condizioni stabilite per l'applicazione
dell'ulteriore detrazione statale, si deve sottrarre l'importo aggiuntivo pari
all'1,33 per mille della base imponibile dell'unità immobiliare in esame,
comunque entro il limite dei 200 euro.
Ai fini di una trattazione completa della disciplina innovativa introdotta dal
comma 2-bis, è opportuno evidenziare che, in base a quanto disposto dal comma 4
dell'art. 8, del D.Lgs. n. 504 del 1992, l'ambito operativo dell'ulteriore
detrazione in esame si estende, ope legis, anche alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione
dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
È necessario, inoltre, ricordare che la lett. b), comma 6, dell'art. 1 della
legge n. 244 del 2007, ha inserito il comma 3-bis nell'art. 6, del D.Lgs. n.
504 del 1992, per effetto del quale «il soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa
coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal
comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi
2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del
presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale». Quest'ultima norma, peraltro, contiene una diversa regolamentazione
in ordine alle modalità di applicazione della detrazione in questione, giacché
questa si applica in proporzione alla quota di possesso e non a quella per la
quale si verifica la destinazione ad abitazione principale, come, invece,
prevedono i commi 2 e 2-bis dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992.
Occorre, altresì, precisare che nella determinazione della base imponibile
dell'abitazione principale, sulla quale calcolare l'ulteriore detrazione a
carico del bilancio statale, deve essere incluso anche il valore delle sue
eventuali pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, in quanto,
per loro stessa natura, come dispone l'art. 817 del Codice Civile, queste sono
assoggettate allo stesso trattamento dell'abitazione principale. Si ricorda,
inoltre, che tale principio è stato espressamente chiarito dall'art. 30, comma
12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha stabilito che fino all'anno di
imposta 2000 compreso, l'aliquota ridotta deliberata dai comuni per gli
immobili adibiti ad abitazione principale «si applica soltanto agli immobili
adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come
pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile»
In merito, poi, al computo della detrazione per le pertinenze, si richiama
quanto illustrato nella circolare n. 23/E dell'11 febbraio 2000, nella parte in
cui precisa che «l'ammontare della detrazione se non trova totale capienza
nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la
parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze».
È opportuno chiarire che le pertinenze da tenere in considerazione sono quelle
che il regolamento comunale considera come tali ai fini ICI, poiché, come anche
affermato dal Consiglio di Stato, nel parere n. 1279/98 del 24 novembre 1998,
la possibilità per i comuni di introdurre norme integrative o anche
eventualmente derogatorie rispetto alle disposizioni generali del Codice Civile
non si pone affatto in contraddizione con le stesse. Occorre, difatti, rilevare
che l'art. 818 del Codice Civile nello stabilire che «gli atti e i rapporti
giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le
pertinenze, se non è diversamente disposto», lascia spazio ad una specifica
deroga al criterio generale fissato dal precedente art. 817 ad opera di una
norma positiva.
Si chiede, inoltre, di conoscere se l'ulteriore detrazione statale stabilita
dal comma 2-bis dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992, possa essere applicata
anche alle abitazioni che il comune può assimilare a quelle principali, in
base:
all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, che permette di assimilare all'abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata;
all'art. 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n.
446 del 1997, che attribuisce agli enti locali la possibilità di
assimilare all'abitazione principale dell'immobile quelle concesse in uso
gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di
parentela.
Al riguardo, si
precisa che la ratio dell'intervento legislativo in esame non consente di
ricomprendere tra «l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo», anche le suddette tipologie di abitazioni che sono
assimilate dal comune a quelle principali.
L'intento perseguito dal legislatore, infatti, è quello di ridurre la pressione
fiscale relativa all'ICI gravante sul soggetto passivo titolare di abitazione
principale da lui stesso «adibita» a tale funzione specifica, mentre
l'assimilazione rappresenta un processo posto in essere dal comune nell'ambito
della propria politica tariffaria, che risulta del tutto ininfluente ai fini
dell'applicazione della norma in esame. Pertanto, rientrano nell'ambito
dell'applicazione dell'ulteriore detrazione solo quelle unità immobiliari per
le quali il legislatore ha espressamente esteso la disciplina dell'abitazione
principale, vale a dire quelle contemplate dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6,
comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504 del 1992.
Occorre evidenziare che, in ogni caso, l'ulteriore detrazione del comma 2-bis
non può comunque essere superiore a 200 euro, fermo restando che l'importo
totale delle detrazioni può essere usufruito fino a concorrenza dell'imposta
dovuta per l'abitazione principale.
È stato, inoltre, formulato un ulteriore quesito relativo alle modalità di
calcolo e di versamento dell'imposta, con il quale si chiede se l'ulteriore
detrazione potrà essere già computata in sede di versamento dell'acconto
dell'imposta dovuta per l'anno 2008, e, quindi, entro il 16 giugno, ovvero
esclusivamente in occasione del pagamento del saldo, vale a dire dal 1° al 16
dicembre dell'anno 2008.
Il problema nasce dal fatto che l'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992,
dispone che i soggetti passivi devono effettuare «il versamento dell'imposta
complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali
la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta
calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima
rata versata».
L'applicazione puntuale di questa disposizione non consentirebbe, invero, ai
contribuenti di usufruire dell'ulteriore detrazione in fase di versamento
dell'acconto, ma solo in sede del saldo.
Ciò potrebbe, però, determinare una situazione di irragionevolezza, poiché al
contribuente verrebbe imposto l'onere di anticipare degli importi che
potrebbero risultare addirittura superiori a quelli dovuti per l'annualità di
riferimento, con conseguente riconoscimento del diritto al rimborso.
Pertanto, attesa anche la finalità perseguita dal legislatore di alleggerire, a
decorrere dal 2008, l'imposta dovuta per l'abitazione principale, la lettura
sistematica delle norme sopravvenute - che assumono carattere innovativo
rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione
dell'acconto e del saldo ICI - porta a concludere che l'ulteriore detrazione si
rende applicabile già in sede di versamento dell'acconto ICI.
Queste considerazioni sono confermate dal disposto del comma 7, dell'art. 1,
della legge n. 244 del 2007, i quale prevede una stretta correlazione temporale
tra le date fissate per il versamento dell'ICI e quelle per il trasferimento ai
comuni, indipendentemente dalle modalità concrete di determinazione del
predetto trasferimento compensativo, che risulta comunque ancorato alle
aliquote ed alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007, come
stabilito dal comma 287 dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007.
Il trasferimento compensativo di cui al citato comma 7 è, infatti, erogato «per
una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale
a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento
entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio». Ciò
sta a significare che il trasferimento deve essere supportato da una perdita di
gettito che si verifica proprio a seguito dell'utilizzazione, da parte dei
contribuenti, dell'ulteriore detrazione. Non a caso il legislatore si è
preoccupato di prevedere che i comuni incassino proprio in prossimità delle
previste scadenze il mancato gettito che l'applicazione dell'ulteriore
detrazione comporta.
È doveroso sottolineare che, in ordine al procedimento da seguire per la
determinazione dell'ICI in acconto da parte del contribuente, fatta eccezione
per le modalità di calcolo dell'ulteriore detrazione, restano ferme le
disposizioni recate dal comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 504 del 1992, che
impongono al contribuente di tener conto dell'aliquota e delle detrazioni in
vigore nell'anno precedente.
Non appare superfluo ricordare che il citato art. 10 fa in ogni caso salva «la
facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il
16 giugno», applicando ovviamente in questo caso l'aliquota e le detrazioni
stabilite per l'anno di riferimento e non quelle dell'anno preceden......