NUOVI CAPOLUOGHI: DECORRENZA DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO
LINEE GUIDA AI REVISORI PER LA RELAZIONE AL RENDICONTO 2006
DELIBERAZIONE
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
N. 67/2007
OGGETTO: Retribuzione di posizione dei segretari titolari dei nuovi comuni
capoluogo di provincia derivanti dall’istituzione delle nuove Province.
L’anno duemilasette addì 16 del mese di maggio alle ore 16.25 e seguenti nella
sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione,
in ROMA, Piazza Cavour, n.25, sede dell’Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazione
nelle persone dei Signori:
Presente
MELILLI Dott. Fabio Presidente SI
MAGGIORE Dott. Giuseppe Vicepresidente SI
ALBERTI Prof. Piergiorgio Consigliere NO
CARLINO Dott. Carmelo Consigliere SI
DEL VILLANO Dott. Giuseppe Consigliere SI
GUERRA Dott. Mauro Consigliere SI
PAOLINI Dott. Carlo Consigliere SI
SAFFIOTI Dott. Carlo Consigliere SI
Presiede la seduta il Presidente, Dott. Fabio Melilli.
E’ presente alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti, il Dott.
Rodolfo Leone.
Partecipa alla seduta il Vice Direttore Generale, Dott.ssa Giovanna Marini,
che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della
collaborazione del personale degli Uffici.
DELIBERAZIONE N. 67
DEL 16 MAGGIO 2007
Oggetto: Retribuzione di posizione dei segretari titolari dei nuovi comuni
capoluogo di provincia derivanti dall’istituzione delle nuove Province.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la legge regionale n. 9 del 12 luglio 2001 con cui sono state istituite
quattro nuove province: Olbia-Tempio (con capoluoghi Olbia e Tempio Pausania),
Ogliastra (con capoluoghi Lanusei e Tortolì), Carbonia-Iglesias (con capoluoghi
Carbonia e Iglesias) e Medio Campidano (con capoluoghi Sanluri e Villacidro);
Vista la deliberazione n. 21 del 12.10.2005 adottata dal Consiglio Provinciale
della Provincia di Carbonia Inglesias con cui è stata attribuita la qualifica
di Capoluogo della Provincia alle città di Carbonia e di Iglesias;
Vista la deliberazione 40 del 31.08.2006 adottata dal Consiglio Provinciale
della Provincia di Olbia - Tempio con cui è stata attribuita la qualifica di
Capoluogo della Provincia alle città di Olbia e di Tempio Pausania;
Visto lo statuto adottato con deliberazione n. 26 del 14.06.2006 dal Consiglio
provinciale dell’Ogliastra con cui si stabilisce che i comuni capoluogo sono le
città di Tortolì e di Lanusei;
Vista la deliberazione n. 1 del 18.01.2006 adottata dal Consiglio Provinciale
della Provincia del Medio Campidano con cui si stabilisce che i comuni
capoluogo sono Sanluri e Villacidro;
Visto l’art. 21 comma 3 lett. F) del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000) in base al
quale “l’istituzione di nuove Province non comporta necessariamente
l’istituzione di uffici provinciali delle Amministrazioni dello Stato e degli
altri Enti pubblici”;
Viste le leggi nn. 146, 147 e 148 dell’11/06/2004 con cui sono state istituite
rispettivamente le Province di Monza e Brianza, Fermo, Barletta – Andria –
Trani, ad oggi, non ancora operative;
Considerato che la recente istituzione di nuove Province non può non avere
riflessi in merito all’inquadramento economico-giuridico dei segretari comunali
e provinciali con particolare riguardo alla retribuzione di posizione, secondo
quanto disposto dagli artt. 31 e 41 del vigente CCNL di categoria;
Visto l’art.31, comma 4, del CCNL di categoria ai sensi del quale “Nell’ambito
della fascia A, per la nomina in sedi di comuni superiori a 250.000 abitanti,
di comuni capoluogo di provincia e di amministrazioni provinciali è richiesta
un’anzianità di servizio di almeno due anni in enti inferiori della stessa
fascia. La disposizione di cui all’art.11, comma 10, ultimo periodo, del DPR
n.465/1997 trova applicazione sino al 31.12.2000; sono fatti salvi i diritti
acquisiti entro tale data ai sensi della medesima disposizione.”;
Visto l’art. 41 del CCNL di categoria ai sensi del quale “1. Ai segretari
comunali e provinciali è confermata l’attribuzione del compenso denominato
retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite
ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell’ente di cui il
segretario è titolare” e per l’effetto, al segretario titolare del neo-comune
capoluogo di Provincia spetterebbe l’indennità di posizione di cui al livello A
punto 2) del medesimo articolo;
Considerato che il segretario comunale della città di Iglesias, il dott.
Michele Sanna, privo dei requisiti per poter ricoprire un comune capoluogo di
provincia, ha chiesto in data 11.05.2006, un parere in merito alla retribuzione
di posizione a lui spettante a seguito della intervenuta riclassificazione del
Comune di Iglesias di cui era ed è titolare, dato che nel momento in cui il dr.
Sanna Michele è diventato titolare del comune di Iglesias, in data 1/09/2005,
la relativa segreteria risultava essere di classe 1/B;
Preso atto che, per l’effetto, questa Agenzia, con nota protn. 38907 del
25.05.06, inoltrava il predetto quesito all’ARAN, il quale, con nota prot. n.
7975 del 06.09.2006, rilevava in via generica che “in caso di
riclassificazione dell’ente, l’ammontare della retribuzione di posizione
spettante al segretario titolare di quella sede sarà quella prevista
specificamente per la nuova classe di appartenenza dell’ente stesso … Resta,
comunque, il diverso problema della necessità di assicurare il rispetto della
previsione dell’art. 31, comma 4, del CCNL del 16.05.2001 che, relativamente
alla fascia A, per la nomina in sedi di comuni superiori a 250.000 abitanti, di
comuni capoluoghi di provincia e di amministrazioni provinciali, richiede
un’anzianità di servizio di almeno due anni in enti inferiori della stessa
fascia, requisito che, nel caso di specie, come evidenziato, nella vostra nota
manca.”;
Vista la nota n. 14270 del 26.02.2007 con cui questa Agenzia chiedeva alle
OO.SS. di categoria di far pervenire le proprie considerazioni in merito alle
tematica in questione;
Considerato che la predetta nota è stata riscontrata solo dall’UNSCP con nota
acquisita al prot. 25485 del 26.03.2007 ai sensi della quale “al Segretario
titolare di una sede neo-capoluogo di Provincia, riclassificata, non in possesso
dei requisiti per ricoprire tale sede, occorre garantire la permanenza nella
sede stessa consentendogli di maturare i requisiti stessi. La permanenza nella
sede può essere consentita con una “reggenza provvisoria” fino alla maturazione
dei requisiti di cui sopra. Ovviamente la “reggenza provvisoria” determinerà
l’attribuzione del trattamento economico corrispondente a quello della sede
riclassificata.”;
Considerata la valenza generale della questione rimasta a tutt’oggi insoluta, e
preso atto che con l’istituzione di nuovi comuni capoluogo di provincia si
potrebbero determinare, con riferimento all’inquadramento giuridico-economico
del segretario, le seguenti fattispecie: 1) Il segretario già titolare del
comune neo-capoluogo di provincia non ha i requisiti per poter ricoprire la
sede così “riclassificata”; 2) Il segretario già titolare del comune
neo-capoluogo di provincia non ha i requisiti per poter ricoprire la sede così
“riclassificata” ma, avendo acquisito di un comune di classe 1/B, potrebbe maturare
nel corso della titolarità i due anni previsti dall’art. 31, comma 4 del CCNL
di categoria per acquisire la relativa idoneità; 3) Il segretario già titolare
del comune neo-capoluogo di provincia ha i requisiti per ricoprire la sede così
“riclassificata”;
Considerato che, ai fini della soluzione di una questione analoga relativa alle
sedi di segreteria che venivano riclassificate per superamento della soglia
demografica, il Cda Nazionale ha adottato la deliberazione n. 153/2005, in cui
ha disposto quanto segue: “gli effetti della riclassificazione di una sede
di segreteria per incremento demografico decorrono dall’adozione del relativo
provvedimento da parte della Sezione regionale ove il segretario al momento
titolare abbia i requisiti per poter ricoprire la sede così come
riclassificata. Diversamente, nel caso in cui il segretario al momento titolare
di quella sede di segreteria, non abbia, se riclassificata, i requisiti per
ricoprirla, la riclassificazione avrà effetto dal momento in cui la sede si
renderà vacante ovvero dal momento in cui il sindaco potrà esercitare il potere
di nomina ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 465/1997”.
Ritenuto opportuno mutuare, in assenza di una disposizione normativa ad hoc, la
predetta disciplina, per garantire continuità e certezza nella crescita
professionale dei segretari comunali e provinciali, con riferimento alle
diverse fattispecie che si potrebbero configurare con l’istituzione di nuovi
capoluoghi di provincia;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465;
Visto il CCNL dl 16.05.2001;
Tutto ciò premesso e considerato,
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. ai fini dell’applicazione della presente deliberazione, gli effetti
dell’istituzione di un nuovo capoluogo di provincia decorrono dal momento in
cui la sede si renderà vacante ovvero dal momento in cui il sindaco potrà
esercitare il potere di nomina ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 465/1997 ove
il segretario al momento titolare di quella sede di segreteria, non abbia, i
requisiti per ricoprire un comune capoluogo di provincia ai sensi dell’art. 31,
comma 4 del CCNL di categoria;
2. gli effetti dell’istituzione di un nuovo capoluogo di provincia decorrono,
ove il segretario risulti titolare di un comune di classe 1/B (divenuto
capoluogo di provincia), dal momento in cui lo stesso matura i due anni
necessari per ricoprire il comune capoluogo di provincia ai sensi dell’art. 31
comma 4 del CCNL di categoria. In tal caso l’interessato dovrà produrre
apposita istanza all’Agenzia per l’attribuzione della relativo inquadramento
economico-giuridico;
3. gli effetti dell’istituzione di un nuovo capoluogo di provincia decorrono
dall’entrata in vigore del relativo provvedimento ove il segretario al momento
titolare abbia i requisiti per poter ricoprire un comune capoluogo di provincia
ai sensi dell’art. 31, comma 4 del CCNL di categoria;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero degli Affari regionali, al
Ministero dell’Interno, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alle OO.SS.
di categoria, all’Aran, all’ANCI, all’UPI.
5. La Direzione generale è incaricata dell’esecuzione della presente
deliberazione.
Del che si è redatto il presente verbale.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 20
del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione
dell’agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e
provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, e s.m.i., è
stata pubblicata, ai sensi dell’articolo 21 del medesimo regolamento, mediante
affissione all’albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal
__________ ¨ e mediante inserimento nel sito internet dell’agenzia per ____
giorni dal ____________.
IL
SEGRETARIO IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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