NUOVI MODELLI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DI CASSA
INVIO DEGLI STATUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ministero
dell’Economia e delle Finanze
N. 0123300 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.GE.P.A. -
UFFICIO VI
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
VISTO l’articolo 30, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni, relativo alla determinazione dello schema tipo
dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della
gestione di cassa dei bilanci che gli enti di cui all’art. 25 della legge
predetta sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO il decreto del Ministro del Tesoro del 28 ottobre 1996, con cui è stato
determinato il prospetto contenente i dati periodici della gestione di cassa
dei bilanci delle comunità montane;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che all’art. 160 demanda ad
apposito regolamento l’approvazione, tra l’altro, del sistema di codifica del
bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;
VISTO l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.
194, concernente il regolamento di approvazione dei modelli di cui all’art. 160
del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la
struttura del sistema di codifica di bilancio;
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con
il Ministero dell’Interno del 24 giugno 2002, con il quale vengono individuati
i codici di bilancio stabiliti dall’art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 194 del 1996, e vengono definite la descrizione e la
numerazione delle voci economiche;
RAVVISATA la necessità di procedere ad una nuova definizione dello schema-tipo
del prospetto di rilevazione dei flussi trimestrali di cassa sulla base delle
modificazioni introdotte dal citato decreto del 24 giugno 2002;
TENUTO CONTO che l’art. 162, comma 1, del citato decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 impone che il bilancio finanziario degli enti locali sia redatto
in termini di sola competenza;
VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce la
separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettanti agli
organi di governo e le funzioni gestionali amministrative spettanti ai
dirigenti;
CONSIDERATO che oggetto del presente decreto è l’approvazione di aspetti
puramente gestionali dei bilanci degli enti locali, quali l’individuazione
delle voci economiche del prospetto di rilevazione dei flussi trimestrali di
cassa delle comunità montane;
DECRETA:
Articolo unico
E’ approvato l’unito prospetto relativo ai dati periodici di cassa che le
comunità montane sono tenute a trasmettere al Ministero dell’Economia e delle
Finanze alle scadenze di cui al comma 5 dell’art. 30 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il Ragioniere Generale dello Stato
Vittorio Grilli
Roma, 15 novembre 2002
Ministero dell’Economia e delle Finanze
N. 0123300 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.GE.P.A. -
UFFICIO VI
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
VISTO l’articolo 30, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni, relativo alla determinazione dello schema tipo
dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della
gestione di cassa dei bilanci che gli enti di cui all’art. 25 della legge
predetta sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO il decreto del Ministro del Tesoro del 28 ottobre 1996, con cui è stato
determinato il prospetto contenente i dati periodici della gestione di cassa
dei bilanci delle province, dei comuni, delle unioni di comuni e delle città
metropolitane;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che all’art. 160 demanda ad
apposito regolamento l’approvazione, tra l’altro, del sistema di codifica del
bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;
VISTO l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.
194, concernente il regolamento di approvazione dei modelli di cui all’art. 160
del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la struttura
del sistema di codifica di bilancio;
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con
il Ministero dell’Interno del 24 giugno 2002, con il quale vengono individuati
i codici di bilancio stabiliti dall’art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 194 del 1996, e vengono definite la descrizione e la
numerazione delle voci economiche;
RAVVISATA la necessità di procedere ad una nuova definizione dello schema-tipo
del prospetto di rilevazione dei flussi trimestrali di cassa sulla base delle
modificazioni introdotte dal citato decreto del 24 giugno 2002;
TENUTO CONTO che l’art. 162, comma 1, del citato decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 impone che il bilancio finanziario degli enti locali sia redatto in
termini di sola competenza;
VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce la
separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettanti agli
organi di governo e le funzioni gestionali amministrative spettanti ai
dirigenti;
CONSIDERATO che oggetto del presente decreto è l’approvazione di aspetti
puramente gestionali dei bilanci degli enti locali, quali l’individuazione
delle voci economiche del prospetto di rilevazione dei flussi trimestrali di
cassa delle province, dei comuni, delle unioni di comuni e delle città
metropolitane;
DECRETA:
Articolo unico
E’ approvato l’unito prospetto relativo ai dati periodici di cassa che le
province, i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane sono tenuti a
trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze alle scadenze di cui al
comma 5 dell’art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il Ragioniere Generale dello Stato
Vittorio Grilli
Roma, 15 novembre 2002
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