NUOVI PROGRAMMI INFORMATICI DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI
INCOMPATIBILITA' PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI
Il Ministro dell'Interno
Il
Ministro dell'Interno
di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e con il Ministro per
l'Innovazione e le Tecnologie
VISTO l'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle
anagrafi della popolazione residente", ed in particolare l'art. 1, commi 4
e 5, come modificati dall'art.1 novies del decreto legge 31 marzo 2005, n. 44,
convertito con modificazioni, nella legge 31 maggio 2005, n.88 ;
VISTA la legge 27 ottobre 1988, n. 470, "Anagrafe e censimento degli
italiani all'estero" ed il regolamento di esecuzione approvato con d.P.R.
n. 323 in data 6 settembre 1989;
VISTO l'art. 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 che dispone la
realizzazione dell'elenco unico aggiornato dei cittadini italiani residenti
all'estero realizzato alla predisposizione delle liste elettorali;
VISTO l'articolo 1 del D.L. n. 52 del 31 marzo 2003, recante:
"Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei
Comitati degli italiani all'estero", convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 122;
VISTA la legge 16 gennaio 1992, n. 15, recante "Modificazione al testo
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
VISTO il decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo
1993, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti
contributivi in materia previdenziale", e, in particolare, l'articolo 2
che disciplina lo scambio dei dati nei rapporti tra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e altri soggetti pubblici o privati, sulla base
del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 1994, con
il quale vengono stabilite le modalità tecniche e la ripartizione delle spese
connesse all'attivazione dei collegamenti telematici tra Comuni ed organismi
che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di
pubblica utilità;
VISTA la legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive integrazioni recante:
"Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della
previdenza sociale";
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, "Regolamento recante norme per
l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della predetta legge 31 dicembre
1996, n. 675;
VISTO l'articolo 4 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante
"Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421", istitutivo dell'Autorità per Informatica
nella Pubblica Amministrazione;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in
materia di protezione dei dati personali", il quale, tra l'altro, ha
trasformato la suddetta "Autorità per l'Informatica nella Pubblica
Amministrazione" in "Centro Nazionale per l'Informatica nella
Pubblica Amministrazione";
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo";
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, recante
"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo", e, in particolare, l'articolo
2, comma 5, che dispone che "I Comuni favoriscono… la trasmissione di dati
o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche
amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo
il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può
avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999,
n.437, recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta
d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico;
VISTO l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Interno 19 luglio 2000 recante
"Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta di identità e al
documento di identità elettronici";
VISTO l'articolo 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340,
VISTO il d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, come modificato dall'art. 8 del
Decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
VISTO il Decreto-Legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante "Disposizioni
urgenti in materia di enti locali", convertito con modificazioni dalla
legge 28 febbraio 2001, n. 26, che, all'art. 2-quater, istituisce, presso il
Ministero dell'Interno, l'Indice Nazionale delle Anagrafi;
VISTO il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante "Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma
dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18
giugno 1931, n. 773;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico
sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il punto 7 del Piano di azione di e-government, approvato il 23 giugno
2000;
VISTO il D.M. in data 18 dicembre 2000 concernente l'individuazione delle
modalità di comunicazione, tra le anagrafi comunali, gli archivi dei lavoratori
extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del
Ministero dell'Interno, dei dati relativi ai cittadini stranieri iscritti
nell'APR, ai sensi dell'art. 15, comma 7 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2000 art.5 comma 1 e 4,
recante "Specifiche tecniche per l'allineamento dei dati contenuti nelle
anagrafi comunali con quelli contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle
Entrate";
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 23 aprile 2002 con il quale
viene costituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -
Direzione Centrale per i Servizi Demografici il Centro Nazionale per i Servizi
Demografici;
VISTO il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale
di statistica;
VISTO il decreto legge 31 marzo 2003,n. 52 art.2 comma 1, convertito in legge
30 maggio 2003 n.122, che, per il completamento dell'informatizzazione e
l'aggiornamento dell'AIRE, prevede l'utilizzo dell'infrastruttura informatica
di base dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA);
CONSIDERATO che, ai sensi della normativa richiamata, per assicurare il
migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati
anagrafici, occorre mantenere la coerenza e l'allineamento delle anagrafi
comunali e degli archivi delle PP.AA. per la componente anagrafica e di
residenza, a livello nazionale;
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi del citato decreto legge n. 392
del 2000, convertito nella legge n. 26 del 2001, in ordine al testo del
provvedimento, dal Gabinetto del Ministro per la Funzione Pubblica, con nota
del 10 novembre 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
SENTITO il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione
(ex AIPA);
SENTITO l'Istituto Nazionale di Statistica;
UDITO il parere n. 6786/04 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti
Normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 aprile 2004, relativo
alla necessità di acquisire, sullo schema di decreto ministeriale, un puntuale
pronunciamento del Ministro espressamente delegato alle politiche per
l'Innovazione e le Tecnologie e il parere definitivo n. 6731/05, emesso dalla
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza
del 22 luglio 2005;
CONSIDERATO che, con il già menzionato decreto legge 31 marzo 2005, n. 44
convertito nella legge 31 maggio 2005, n. 88 è stato previsto all'art.1 nonies,
che il regolamento dell'Ina sia adottato anche con il concerto del Ministro per
l'Innovazione e le Tecnologie, oltre che per la Funzione Pubblica;
ACQUISITO, sulla base dei predetti pareri del Consiglio di Stato, l'assenso
formale sul presente testo di decreto da parte dell'Ufficio Legislativo del
Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie in data 14 aprile 2005;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto verranno utilizzate le seguenti definizioni:
a) P.C.M.-D.I.T. : Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per
l'Innovazione e le Tecnologie;
I.S.T.A.T. : Istituto Nazionale di Statistica;
C.N.S.D. : Centro Nazionale per i Servizi Demografici;
I.N.A. : Indice Nazionale delle Anagrafi;
S.I.S.T.A.N.: Sistema Statistico Nazionale
BackBone INA : Infrastruttura informatica di base dell'Indice Nazionale delle
Anagrafi;
Anagrafi : Anagrafe della Popolazione Residente (APR) ed Anagrafe degli
Italiani Residenti all'Estero (AIRE), tenute dai Comuni;
Cittadino/i : Cittadini italiani e cittadini stranieri iscritti nelle anagrafi
comunali;
Permesso/Carta : Permesso/carta di soggiorno;
C.I.E. : Carta d'identità elettronica;
Art. 2
(Finalità)
1. L'INA, istituito presso il CNSD del Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici, consente la
individuazione del Comune che detiene i dati anagrafici dei cittadini iscritti
in APR e in AIRE, per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di
gestione dei dati anagrafici e di stato civile.
2. L'INA consente:
a) la circolarità anagrafica tra le Amministrazioni al fine di conseguire
obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa e
della funzione statistica, assicurando la coerenza e l'allineamento delle
anagrafi comunali e degli archivi delle altre Amministrazioni pubbliche a
livello nazionale per la componente anagrafica e di residenza, nel rispetto
della legislazione vigente;
b) l'avvio delle richieste di certificazioni anagrafiche ai comuni interessati.
3. Per le finalità di cui ai comma precedenti viene utilizzato anche il codice
fiscale, che garantisce l'univocità di individuazione delle informazioni di cui
al successivo articolo 3 del presente regolamento.
Art. 3
(Caratteristiche)
1. L'INA è l'infrastruttura tecnologica che garantisce l'esercizio dei processi
di interscambio e cooperazione, in attuazione delle finalità di cui all'art. 2,
tra i comuni, il Ministero dell'interno e gli altri soggetti autorizzati, di
cui all'art. 6 del presente regolamento.
2. Per assicurare i suddetti processi di cooperazione ed interscambio in
materia di informazione anagrafica,l'indice gestisce le informazioni
identificative necessarie alla corretta ed univoca associazione tra cittadino e
comune di residenza. Detto indice contiene, per ciascun cittadino, le seguenti
informazioni:
a) Cognome;
b) Nome;
c) Luogo e data di nascita;
d) Codice fiscale attribuito dall'Agenzia delle Entrate;
e) Codice ISTAT del Comune di ultima residenza e codice ISTAT della sezione di
censimento;
3. L'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'INA, da parte dei soggetti
autorizzati di cui al successivo articolo 5, è disciplinato dalla legge e dal
presente regolamento.
Art. 4
(Costituzione e aggiornamento)
1. L'INA è costituito ed aggiornato sulla base delle informazioni contenute
nelle anagrafi di tutti i comuni italiani, con il codice fiscale validato
dall'Agenzia delle Entrate.
2. A tal fine, i comuni inviano all'INA le informazioni di cui all'articolo 3,
attraverso i collegamenti telematici con il Centro Nazionale Servizi
Demografici,costituito con D.M. in data 23 aprile 2002, provvedendo al loro
aggiornamento quotidianamente secondo le modalità tecniche previste da apposita
direttiva della Direzione Centrale per i Servizi Demografici, da emanare nei
termini fissati dall'art.9 , comma 1, del presente regolamento.
Art. 5
(Soggetti fornitori e/o fruitori dei servizi)
1. Ai servizi resi disponibili dall'INA accedono, in modalità telematica, in
qualità di soggetti fornitori e/o fruitori, tramite il Centro Nazionale per i
Servizi Demografici :
a) il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ai
fini del migliore espletamento della vigilanza sulla tenuta delle anagrafi
comunali, della corretta individuazione del Comune di residenza di ciascun
cittadino e del rilascio della carta di identità elettronica;
b) le Prefetture - UTG, le Questure e le altre strutture centrali e
territoriali del Ministero dell'Interno, per l'espletamento dei propri compiti;
c) l'Istat per la produzione dell'informazione statistica ufficiale e per la
verifica della qualità statistica dei dati di fonte amministrativa, utile anche
ai fini della vigilanza anagrafica;
d) l'Agenzia delle Entrate per l'attribuzione, l'aggiornamento e la validazione
dei codici fiscali e per la corretta individuazione dei dati anagrafici e di
residenza dei cittadini;
e) Il Ministero degli Affari Esteri, per la tenuta e l'aggiornamento dell'AIRE
e dell'elenco unico aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero;
f) i Comuni, per il popolamento e l'aggiornamento dell'INA nonché per
verificare la coerenza, a livello nazionale, dei cittadini iscritti nella
propria anagrafe, rispetto ai cittadini iscritti nelle altre anagrafi comunali;
g) le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche", diverse da quelle indicate nella lettera a), ai fini della corretta
individuazione della residenza di ciascun cittadino, previa richiesta, da
sottoporre al Ministero dell'Interno, in cui siano precisati i presupposti
normativi che rendono necessario l'accesso;
h) gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o
erogano servizi di pubblica utilità, di cui all'art. 1, comma 1 della legge 17
marzo 1993, n. 63, ai fini della corretta individuazione della residenza dei
cittadini e della semplificazione del servizio pubblico;
i) ogni altra P.A. centrale o locale che ne faccia richiesta da sottoporre al
Ministero dell'Interno, in cui siano precisati i presupposti normativi o
regolamentari dell'attività svolta e le specifiche motivazioni che rendano
necessario l'accesso, in conformità di quanto previsto dall'art. 25 della Legge
24 novembre 2000, n°340 e dal punto 7 del Piano di azione di e-government del
2000 in materia di anagrafi.
2. L'autorizzazione per l'utilizzo dei servizi INA da parte dei soggetti di cui
alle lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) del precedente comma 1, è
subordinata alle modalità concordate con il Ministero dell'Interno - Direzione
Centrale per i Servizi Demografici ed individuate da un'apposita convenzione,
nella quale sono specificati i presupposti normativi e le motivazioni che
rendono necessario lo scambio.
3. L'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'INA è gratuito per le
Amministrazioni pubbliche.
4. L'accesso ai servizi resi disponibili dall'INA è assicurato, in collegamento
telematico con il CNSD, tutti i giorni dell'anno e nell'arco dell'intera
giornata, secondo le modalità tecniche previste dalle direttive di cui all'art.
9, comma 1.
Art. 6
(Servizi di interscambio e di cooperazione)
1. I servizi di interscambio e cooperazione dell'INA hanno l'obiettivo di garantire
una efficace realizzazione delle finalità di cui all'art.2.Ciò è assicurato
attraverso il back-bone INA che certifica lo scambio e l'integrità del
contenuto informativo tra i soggetti fornitori e/o fruitori di cui all'art. 5
comma 1.
2. I servizi di interscambio e cooperazione riguardano:
a) le variazioni anagrafiche notificate dai comuni ai soggetti di cui all'art.5
comma 1;
b) i dati concernenti le variazioni anagrafiche per le rilevazioni statistiche
sulla popolazione residente, notificati dai comuni all'ISTAT;
c) le certificazioni anagrafiche dei comuni, notificate dagli stessi in
risposta alle richieste inoltrate da parte dei soggetti di cui all'art.5, comma
1.
3. L'Uf......