NUOVO TASSO D'INTERESSE PER RITARDATI PAGAMENTI
MOD. 770: RETTIFICHE ALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
Variazione del tasso di differimento, di dilazione e della somme aggiuntive per
omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Direzione Centrale
delle Entrate
Contributive
Circolare n. 81 - Roma, 14 Giugno 2006
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: variazione del tasso di differimento, di dilazione e della somme
aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali
SOMMARIO:
Provvedimento della Banca Centrale EuropeaVariazione del tasso di
riferimento al 2,75% con decorrenza dal 15 giugno 2006
La Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura del 2,75%, a
decorrere dal 15 giugno 2005, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare
per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento
rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori
di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
L'interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell'art. 3, comma
4, del D.L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è
pari al 8,75 % a decorrere dalla medesima data del 15 giugno 2006.
La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per
ritardato o omesso versamento dei contributi, come di seguito descritto:
1) INTERESSI DI DILAZIONE
L'interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 15
giugno 2006, dovrà essere calcolato sulla base dell'8,75 % inserito, a cura
di questa Direzione, nelle tabelle centrali.
2) INTERESSI DI DIFFERIMENTO
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei
contributi, la nuova aliquota dell' 8,75 % si applica a partire dalla
contribuzione relativa al mese di giugno 2006.
SANZIONI CIVILI
La nuova misura delle sanzioni civili si determina come segue:
- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente
denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate
entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, è pari al TUR (2,75%)
maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, all'8,25% annuo ai sensi della
Legge 23 dicembre 2000 art.116 c.8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'Istituto, denunciati
dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e
non pagati nei 30 giorni, il tasso, dal 1 ottobre 2000, è pari al 30% annuo ai
sensi della citata L. 388/2000 art.116 c.8 lettera b);
- per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116 e sempre
con la medesima decorrenza del 15 dicembre 2006, è pari al TUR maggiorato di
5,5 punti e quindi all'8,75% annuo;
- per le procedure concorsuali (cfr. punto 5 della circolare n. 88/2002) il
riferimento al "prime-rate", come è noto, deve intendersi sostituito
da quello al tasso ufficiale di riferimento (2,75 %).
A tale riguardo si rammenta, ad ogni buon fine, che l'importo della sanzione
ridotta (v. prospetto riportato nella suddetta circolare n. 88) non potrà mai
essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli
interessi legali.
Il Direttore Generale
Crecco
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